L’art.1813 c.c. definisce il mutuo come “un contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Si tratta di un contratto “a titolo oneroso” il mutuatario dovrà corrispondere al mutuante oltre alla medesima quantità e qualità delle cose ricevute a mutuo, anche gli interessi (che rappresentano il “prezzo” del mutuo).
La forma di mutuo più conosciuta è costituita dal mutuo immobiliare, che è un prestito concesso da un istituto finanziario (come una banca, un istituto di credito, una finanziaria…) per consentire ad un privato o ad una famiglia l’acquisto, la costruzione o il restauro di un bene immobile.
Emiliana Matrone