Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, nella sentenza 10 aprile 2009 n. 520, chiarisce che il difetto di notifica di un decreto di esproprio, nonché dell’avviso di deposito dei connessi atti procedimentali, non incide direttamente sulla legittimità del provvedimento ablatorio, ma solo sulla sua opponibilità al destinatario, ai fini della decorrenza dei termini per esercitare gli idonei rimedi processuali (primo fra tutti l’opposizione alla stima).
L’effetto traslativo della proprietà, infatti, si verifica sin dalla pronuncia dello stesso decreto di esproprio, che non ha natura di atto ricettizio in senso proprio (Cons. Stato, sez. IV, 11-4-2007 n. 1668).
Emiliana Matrone
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA – CAGLIARI – 10 aprile 2009 n. 520
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 666 del 1998, proposto da:
B. F. + 3, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Giovanna Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22;
contro
– Comune di Oliena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Cabiddu, Gianfranco Cualbu, Bruno Murru e Luigi Delirio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, Largo Gennari n. 10;
– Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
– Presidente della Giunta Regionale Sarda, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n. 5/42 del 26 marzo 1991 emanato dal Presidente della Giunta Regionale della Sardegna, con il quale è stata disposta l’espropriazione per pubblica utilità, a favore del Comune di Oliena, del terreno di proprietà dei ricorrenti sito in Comune di Oliena e distinto in Catasto al Foglio 39 mappali 97 e 98.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Oliena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18/02/2009 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Si espone in ricorso che i sig.ri Boe, odierni ricorrenti, già avevano citato in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Nuoro, il Comune di Oliena, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno derivante dall’occupazione di urgenza di un terreno di loro proprietà (foglio 39, mappali 97 e 98), lamentando che il Comune – dopo aver adottato il decreto di occupazione d’urgenza in data 19 marzo 1984, al fine di realizzare opere di urbanizzazione – non avesse poi dato corso ai lavori né mai adottato il decreto di esproprio. E che, tuttavia, nel costituirsi in giudizio, il Comune aveva eccepito l’esistenza del decreto 26 marzo 1991, n. 5/42, con cui era stata disposta l’espropriazione dei terreni di loro proprietà.
Sulla base di tali premesse, con l’odierno gravame i ricorrenti si dolgono del fatto che lo stesso decreto di espropriazione non sarebbe stato loro ritualmente notificato, per cui ne chiedono l’annullamento, deducendo censure di eccesso di potere e violazione di legge.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’impugnativa si fonda su di un asserito difetto di notifica degli atti inerenti la procedura espropriativa. I ricorrenti sostengono, infatti, di non aver ricevuto tempestiva notizia del decreto di esproprio – erroneamente notificato soltanto alla loro madre, sig.ra P. M., mera usufruttuaria dei terreni in oggetto – nonché dell’avviso di deposito degli atti del procedimento, il che comporterebbe illegittimità derivata dell’impugnato decreto di espropriazione.
Tali censure non meritano accoglimento.
A prescindere da ogni valutazione in ordine al reale assetto proprietario dei terreni oggetto della procedura ablatoria, infatti, è dirimente il fatto che il difetto di notifica di un decreto di esproprio, nonché dell’avviso di deposito dei connessi atti procedimentali, non incide direttamente sulla legittimità del provvedimento ablatorio ma solo sulla sua opponibilità al destinatario, ai fini della decorrenza dei termini per esercitare gli idonei rimedi processuali, primo fra tutti l’opposizione alla stima. E, difatti, l’effetto traslativo della proprietà si verifica sin dalla pronuncia dello stesso decreto di esproprio, che non ha natura di atto ricettizio in senso proprio (cfr., ex multis, Consiglio di stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1668).
A tali dirimenti notazioni di ordine generale deve aggiungersi, con specifico riferimento al caso in esame, che i ricorrenti hanno avuto, comunque, piena tempestiva conoscenza del procedimento in itinere, come dimostra la nota 7 aprile 1989 a loro firma (doc. 4 prodotto dal Comune resistente), ove manifestavano la propria disponibilità ad accettare, a titolo indennitario, “una somma non inferiore a 60.000 lire al metro quadro di terreno espropriato”, il che esclude ogni possibile violazione delle loro prerogative procedimentali.
Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere, quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Oliena, che liquida in complessive euro 1800,00 (milleottocento/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18/02/2009