In tema di contratti agrari, le tabelle deliberate dalle commissioni tecniche provinciali a norma della legge 12 giugno 1962, n. 567, sono atti amministrativi, in quanto provengono da organi amministrativi, ma hanno contenuto normativo, in quanto dettano regole di giudizio di tipo generale e astratto le quali regole sono obbligatorie e vincolanti per il giudice che è chiamato ad applicarle.
Sul punto, la Cassazione, con la pronuncia del 15-11-84, n. 5794, soggiunge che le tabelle in argomento sono atti amministrativi a contenuto normativo nel senso che dettano regole di giudizio obbligatorie e vincolanti per il giudice, il quale intanto può determinare l’equo canone in quanto esistono le tabelle, delle quali deve rispettare i limiti.
Le eventuali deviazioni dalla legge che abbiano a verificarsi in sede di formazione e di approvazione delle tabelle, vanno riguardate sotto il profilo della legittimità degli atti amministrativi, ed i mezzi di tutela dei corrispondenti interessi privati lesi sono […] quelli propri della giurisdizione amministrativa […].