La Cassazione, nella sentenza 20 marzo 2008, n. 7564, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, ribadisce che è affetto da nullità il provvedimento di espulsione privo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero ancorchè accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o spagnola, ma senza la preventiva giustificazione dell’impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario nella lingua da lui conosciuta.
Emiliana Matrone
Cassazione, 20 marzo 2008, n. 7564
Fatto
Che la cittadina bulgara I.T.N., con ricorso in data 6 febbraio 2 006, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Cosenza il 1 febbraio 2006 ed il provvedimento in pari data del Questore di Cosenza con cui le era stato ordinato di lasciare il territorio nazionale;
che, a sostegno dell’impugnativa, la ricorrente ha eccepito la nullità del decreto del Prefetto, in quanto non tradotto nella lingua bulgara, l’unica da lei conosciuta, e ha rilevato che non sussistevano i motivi di ordine pubblico necessari per procedere all’espulsione;
che, nella resistenza della Prefettura, l’adito Giudice di pace di Cosenza, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 21 febbraio 2006, ha rigettato il ricorso, come pure quelli, riuniti, promossi da altri cittadini stranieri espulsi;
che, in ordine alla mancata traduzione nella lingua bulgara, il Giudice ha escluso la lamentata compromissione del diritto di difesa, atteso che la ricorrente aveva impugnato tempestivamente il decreto di espulsione, conferendo al difensore procura speciale in italiano, ritualmente sottoscritta;
che, inoltre, il primo Giudice ha rilevato che sussistevano i presupposti di legge per procedere all’espulsione, in quanto la I., sebbene entrata in Italia nel mese di ottobre 2005, non aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno nel termine degli otto giorni lavorativi;
che per la cassazione del decreto del Giudice di pace la I. ha interposto ricorso, con atto notificato il 10 aprile 2006, sulla base di tre motivi;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
Che il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia (la valutazione della conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente), nonchè violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6, e art. 7;
che, ad avviso del ricorrente, la motivazione sulla mancata traduzione in lingua bulgara è solo apparente ma sostanzialmente inesistente, essendosi il Giudice di pace limitato a presumere che la ricorrente aveva conoscenza della lingua italiana perchè aveva conferito procura al difensore in italiano;
che, con il secondo mezzo (violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6, e art. 7), ci si duole che il Giudice di pace adito non abbia esaminato i motivi di opposizione all’espulsione, consistenti, per un verso, nella dedotta nullità dell’impugnato provvedimento per mancata traduzione della lingua bulgara e, per l’altro, nella denunciata mancanza dei necessari motivi di ordine pubblico;
che il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 24 Cost., e del D.L. n. 241 del 2004, art. 13, n. 7;
che con esso si ribadisce che l’atto di espulsione deve essere tradotto, ai fini della comunicazione allo straniero, anche sinteticamente, in una lingua conosciuta dal destinatario; che la notifica del decreto di espulsione attuata nei confronti della I. è nulla per palese violazione del duo diritto di difesa, non essendo stato fatto nessun accertamento sull’effettiva comprensione della lingua italiana, con la conseguenza che la mancata traduzione nella lingua bulgara del provvedimento di espulsione e la mancata indicazione dei motivi che non hanno reso possibile tale adempimento determinano la nullità insanabile del decreto di espulsione;
che i motivi di ricorso, là dove denunciano che sia stata esclusa la dedotta nullità per inosservanza dell’obbligo di traduzione, sono manifestamente fondati;
che, per costante giurisprudenza, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, è affetto da nullità il provvedimento di espulsione privo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero ancorchè accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o spagnola, ma senza la preventiva giustificazione dell’impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario nella lingua da lui conosciuta (Cass., Sez. 1^, 22 marzo 2007, n. 6978);
che – sebbene l’obbligo di traduzione venga meno ove lo straniero conosca la lingua italiana (Cass., Sez. 1^, 16 novembre 2005, n. 23213) – il Giudice di pace fonda l’adeguata conoscenza dell’italiano da parte della I. sulla circostanza che essa aveva sottoscritto la procura ad litem conferita al proprio difensore per la presentazione del ricorso in opposizione, così utilizzando una presunzione del tutto equivoca e priva di logica;
che l’ulteriore censura, svolta con il secondo mezzo, relativa al merito del provvedimento espulsivo, resta assorbita;
che, stante l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Cosenza, che la deciderà in persona di diverso giudicante.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Cosenza, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008
(omissis)