L’articolo 63 del d.lgs. 165/2001 sancisce che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano assegnate in via residuale alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’istituto della mobilità esterna (trasferimento di un pubblico dipendente tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi) che si configura come cessione del contratto di lavoro, si verifica nel corso del rapporto, e non appartiene a quelle vicende che l’art. 63 comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001 attribuisce alla giurisdizione amministrativa. (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 3 aprile 2007, n. 1549). Il procedimento di mobilità volontaria esterna tra pubbliche amministrazioni infatti è un atto di gestione del rapporto e per tale ragione il relativo contenzioso rientra attualmente nella giurisdizione del giudice del lavoro (T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 24 gennaio 2007, n. 192).
Emiliana Matrone
TAR Napoli, Sez. III, 3 luglio 2008/9 settembre 2008, n. 10060
FATTO
La ricorrente impugna, con il ricorso in epigrafe, la graduatoria e la nomina dei vincitori ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del d.lgs. n.165/2001 del concorso per la copertura di 5 posti di dirigente amministrativo del consiglio regionale della Campania.
Espone in fatto:
– che con delibera del 4 agosto 2004 l’ufficio di presidenza ha individuato i posti vacanti da ricoprire ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/01;
– che la ricorrente ha presentato domanda in data 13.1.2005;
– che con delibera n. 173 del 8.9.2005 l’ufficio di presidenza ha modificato la precedente delibera stabilendo che l’immissione in ruolo per mobilità esterna dovesse avvenire mediante valutazione di una commissione esaminatrice composta da esperti e affermando di non ritenere applicabile alla procedura in itinere il comma 2 bis, in quanto introdotto dopo la pubblicazione del bando;
– che inopinatamente, in data 28.9.2006, il dirigente del personale ha approvato la graduatoria dando priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stesa area funzionale.
Tanto premesso, la ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione degli artt. 11 e 12 delle disposizioni preliminari del c.c., violazione della l. 20 del 3 settembre 2002, dell’art. 30, 2 bis del d.lgs. n. 165/01, eccesso di potere, sviamento, omessa o insufficiente valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, omessa o insufficiente motivazione, violazione del giusto procedimento, carenza di interesse pubblico, omessa comparazione con quello privato, violazione o mancata applicazione delle deliberazioni n. 1435 del 4.8.2004 e n. 173 dell’8.9.2005 dell’Ufficio di Presidenza della regione Campania, poiché l’amministrazione ha erroneamente applicato ad una procedura concorsuale già espletata una disciplina sopravvenuta, in violazione del principio secondo cui i sopravvenuti mutamenti normativi non sono applicabili ai procedimenti in corso, che rimangono disciplinati dal bando e dalle norme esistenti all’epoca della sua emanazione; risulta inoltre violato l’art. 12 disp. prel. perché il comma 2 bis espressamente prevede di dover essere applicato “prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali”; inoltre, manca l’apposita domanda di trasferimento che deve essere inoltra all’amministrazione di provenienza e infine si è evidenziata una palese disparita di trattamento;
2) violazione dell’art. 30, comma 2 bis del d.lgs n. 165/01, eccesso di potere, sviamento, omessa o insufficiente valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, omessa o insufficiente motivazione, violazione del giusto procedimento, carenza di interesse pubblico, omessa comparazione con quello privato, perché la scelta di anteporre in graduatoria i comandati prescinde da ogni valutazione in ordine ai risultati conseguiti nell’espletamento delle prove concorsuali.
La regione Campania si è costituita e ha preliminarmente sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione, chiedendo poi comunque nel merito il rigetto del ricorso.
Si sono costituiti inoltre i controinteressati i quali hanno dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla amministrazione resistente, è fondata.
L’articolo 63 del d.lgs. 165/2001 sancisce che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano assegnate in via residuale alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’istituto della mobilità esterna (trasferimento di un pubblico dipendente tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi) che si configura come cessione del contratto di lavoro, si verifica nel corso del rapporto, e non appartiene a quelle vicende che l’art. 63 comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001 attribuisce alla giurisdizione amministrativa. (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 3 aprile 2007, n. 1549). Il procedimento di mobilità volontaria esterna tra pubbliche amministrazioni infatti è un atto di gestione del rapporto e per tale ragione il relativo contenzioso rientra attualmente nella giurisdizione del giudice del lavoro (T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 24 gennaio 2007, n. 192).
Il procedimento posto in essere nel caso di specie dalla Regione Campania, preordinato all’attuazione dei provvedimenti di mobilità esterna del personale, non presenta i caratteri di una selezione di tipo concorsuale finalizzata all’assunzione dei dipendenti, dal momento che la mobilità presuppone il possesso della medesima qualifica presso altra amministrazione.
La circostanza inoltre che sia stata prevista, con delibera n. 173 del 2005, una valutazione dei titoli di servizio e di studio e lo svolgimento di colloqui individuali non vale ad equiparare la procedura de qua ad un vero e proprio concorso, su cui vi sarebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché – come si è già detto – non è previsto un mutamento dell’area di appartenenza e inoltre non è previsto che partecipino alla procedura soggetti esterni e non ancora dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, trattandosi di una procedura riservata.
Conseguentemente, la controversia in esame, avendo ad oggetto atti amministrativi che incidono sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei ricorrenti dalle amministrazioni di appartenenza negli Uffici del Consiglio Regionale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 comma 1° d. lgs. n. 165/01 (C.d.S. sez. V n. 2245/01; TAR Puglia – Bari n. 1267/05; TAR Campania – Salerno n. 77/05 e TAR Campania, sez. III, sent. n. 1613/08).
Il Collegio ritiene, pertanto, che deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’adìto Giudice sul ricorso in esame, il cui oggetto rientra nella cognizione del giudice ordinario. La controversia potrà quindi essere riassunta, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, dinanzi al giudice competente, in applicazione dell’istituto della traslatio jiudicii, entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione terza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente al ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 luglio 2008.