La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21574/2017, in tema di notifica di un atto giudiziario alla Pubblica Amministrazione, ha stabilito che “la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e, non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità, ma, secondo quanto espressamente previsto da tale disposizione, da nullità e non anche da inesistenza. Essa e’ quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l’Amministrazione si costituisca”.
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