La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13/01/2012 n. 398, afferma che la disciplina di cui agli artt. 148 e 160 cpc è applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale, per cui, in caso di mancata indicazione della relativa data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario, alla nullità insanabile della notifica consegue la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione.
Nel caso concreto, l’opposizione ad una cartella esattoriale relativa ad un credito INPS per € 45.588,01, a titolo di contributi, somme aggiuntive una tantum, veniva rigettata sia dal Giudice di Prime Cure che dalla Corte d’Appello, in quanto tardivamente proposta.
Invece, la Suprema Corte di cassazione cassa l’impugnata sentenza, perchè nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario al destinatario non risulta indicata la data della consegna. Ne consegue la nullità insanabile di tale notifica, a norma dell’art. 160 cpc, e quindi la non decorrenza del termine per proporre della relativa opposizione, da ritenere pertanto regolare.
I Giudici della Suprema Corte, sul tema, aggiungono che, ai fini della validità della notifica ai sensi dell’art. 148 cpc, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all’originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell’art. 160 cpc.
Specificatamente, con riguardo alla mancanza, nella copia notificata al destinatario, della indicazione della data dell’eseguita notifica, è stato affermato che ciò comporta la nullità insanabile della notifica nel caso in cui da questa decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti.
Emiliana Matrone