La Cassazione, nella Sentenza del 31 gennaio 2008 n. 2304, afferma che la notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario è nulla, qualora l’ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza del destinatario, senza certificare l’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto, salvo che le parole usate dall’incaricato alla notifica lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di ogni altra persona abilitata a ricevere l’atto in luogo del destinatario.
Tale principio, ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è stato confermato dalle Sezioni Unite anche per la notificazione a mezzo di servizio postale (Cass. Sez. Un. n, 1097/2000; Sez. Un. 6214/2005).
Infatti, la notifica al portiere è disciplinata dall’art. 139 c.p.c., per ciò che attiene alla notificazione da effettuarsi a mani del destinatario, persona fisica, e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, per quanto riguarda la notifica a mezzo posta.
La successione preferenziale delle persone alle quali, in virtù dell’art. 139 c.p.c., commi 2 e 3, può essere consegnata in caso di assenza del destinatario la copia dell’atto da notificare, è tassativa e da tale principio deriva la nullità della notificazione se nella relata di notifica non è specificamente indicata la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna delle persone che nell’ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.
Sulla scorta, l’art. 160 c.p.c., dispone che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.
Emiliana Matrone