Il Tribunale di Modena, con la Sentenza 27.10.2007 n. 1906, ha precisato che nell’assegno bancario l’indicazione del luogo di emissione, prevista dall’art. 1 n. 5 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, rileva sotto il duplice profilo dei termini di presentazione dell’ assegno e della individuazione del luogo del pagamento, ove non espressamente indicato sul titolo (artt. 32 e 2, comma 3 del citato R.D. n. 1736). Ne consegue che l’ assegno privo dell’indicazione del luogo di emissione è nullo per la mancanza di un requisito essenziale, salvo che la suddetta indicazione non possa desumersi dal contesto del titolo stesso.
Siffatto indirizzo è in linea con quanto sostenuto dalla Cassazione civile, Sez. 1, sentenza 30 maggio 1996, n. 5039.
Emiliana Matrone
Tribunale di Modena
Sentenza 27.10.2007, n. 1906
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il sig. (…) richiedeva che fosse inibita la levata del protesto e la successiva comunicazione nell’apposito registro informatico, relativamente ad un assegno postdatato e privo dell’indicazione del luogo di emissione dal medesimo consegnato alla sig.ra (…) con funzione di garanzia dell’adempimento di quanto previsto nell’accordo transattivo 06/08/2003, titolo che la prenditrice poneva all’incasso inopinatamente il 29/01/2004 nonostante detto accordo prevedesse il termine di pagamento del 31/12/2004.
Il provvedimento cautelare richiesto veniva concesso inaudita altera parte e confermato l’11/03/2004.
Nel successivo giudizio di merito, iscritto al n. R.G. 1879/2004, il sig. (…) chiedeva l’accertamento della nullità dell’ assegno e che, conseguentemente, nulla deve l’attore in forza di detto titolo, con richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima presentazione all’incasso, indicati nella misura di Euro 15.000 o in quella diversa somma, maggiore o minore, eventualmente da liquidarsi equitativamente.
La causa veniva inizialmente proposta anche nei confronti del Cr. Em. S.p.A. che in seguito, dopo il deposito dell’ assegno in questione in originale, veniva estromesso alla prima udienza di comparizione delle parti, con provvedimento ex art. 109 c.p.c. in data 23/06/2004.
Successivamente con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 25/02/2005 la sig.ra (…) chiedeva ed otteneva provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo contenente condanna del sig. (…) al pagamento della somma di Euro 54.230 oltre spese ed accessori, sulla scorta dell’intervenuta inutile scadenza della data del 31/12/2004 indicata nella ricordata transazione.
Il sig. (…) proponeva opposizione avverso detto provvedimento ingiuntivo sulla scorta di motivazioni analoghe ed i due procedimenti venivano riuniti in data 24/10/2006.
Espletati gli incombenti di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c, ritenuta la natura documentale delle cause, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione all’udienza del 23/01/2007, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con riferimento alla causa anteriormente proposta sub R.G. 1879/2004 si impone la conferma in via definitiva del provvedimento cautelare, ex art. 700 c.p.c., di inibitoria del protesto e della successiva comunicazione al registro informatico, relativamente alla messa all’incasso dell’ assegno bancario (…) tratto dal sig. (…) sul c/c (…) acceso presso Cr. S.p.A., dell’importo di Euro 54. 230, in favore della sig.ra (…), a causa dell’originaria invalidità del titolo. ! documenti versati in atti, infatti, comprovano con sufficiente certezza (in particolare dal confronto fra la copia prodotta dall’attore e l’originale) che il titolo venne emesso originariamente con postdatazione al 17/01/2005 e senza indicazione del luogo di emissione.
Come già sinteticamente osservato dal giudice della cautela, proprio la carenza dell’indicazione del luogo di emissione costituisce distonia del titolo rispetto ad uno degli elementi essenziali tale da determinarne la nullità.
Come osservato dal preferibile orientamento di legittimità, infatti, “Nell’ assegno bancario l’indicazione del luogo di emissione, prevista dall’art. 1 n. 5 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, rileva sotto il duplice profilo dei termini di presentazione dell’ assegno e della individuazione del luogo del pagamento, ove non espressamente indicato sul titolo (artt. 32 e 2, comma 3 del citato R.D. n. 1736). Ne consegue che l’ assegno privo dell’indicazione del luogo di emissione è nullo per la mancanza di un requisito essenziale, salvo che la suddetta indicazione non possa desumersi dal contesto del titolo stesso” (Cass. civ., Sez. I, 30/05/1996, n. 5039).
Laddove la Corte parla di desumibilità del luogo dal contesto del titolo, evidentemente, fa riferimento non ad un riempimento successivo bensì alla circostanza che detto elemento formale possa comunque originariamente desumersi dall’intero contesto dell’atto (si pensi, ed esempio, alla sottoscrizione di traenza accompagnata dall’apposizione di timbro di impresa contenente l’indirizzo della sua sede). Non è invece ritenuto idonea la presenza di elemento dal quale soltanto indirettamente possa risalirsi alla località di traenza (così Cass. 01/08/1994, n. 7156 con riferimento al numero di conto corrente apparente sul titolo, che richiama il domicilio del correntista esistente nella documentazione bancaria).
Tale arresto è seguito dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito, cui per ragioni di sintesi si rinvia:
“L’ assegno bancario privo delle indicazioni del luogo di emissione è nullo e non costituisce valido mezzo di pagamento, non ha la qualità di titolo esecutivo ed è inefficace come titolo esecutivo” (Trib. Modena Sez. I, 02/03/2005); “L’ assegno privo di data e luogo di emissione è nullo ma può avere valore come promessa di pagamento; se però è stato emesso a garanzia di un adempimento è invece radicalmente nullo” (Trib. (Ord.) Pistoia, 10/12/2002); ” per l’ assegno privo di indicazione del luogo di emissione, trattandosi di omissione che, benché idonea a determinare la nullità del titolo come assegno, non può produrre altre conseguenze sotto il profilo fiscale, residuando ad esso il valore di un mero riconoscimento di debito” (così Trib. Milano, 29/11/1993).
Nessuna richiesta di risarcimento del danno, peraltro neppure specificamente indicato nei suoi elementi ontologici, può invece essere accolta a favore della parte attrice.
Anche senza voler considerare la circostanza che l’emissione del titolo incompleto e viziato pur sempre si riconduce alla volontà dello stesso sig. (…), resta la circostanza che proprio la immediata concessione del provvedimento cautelare di inibitoria che si va a confermare ha evitato e prevenuto la causazione di qualunque pregiudizio sia nella sfera patrimoniale che personale del traente.
In assenza di qualunque indicazione più specifica, quindi, l’equità non può essere invocata per aggirare oneri probatori che comunque competono alla parte che si duole essere stata danneggiata:
“Il potere discrezionale che l’art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata resistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. civ., Sez. IlI, 12/04/2006, n. 8615).
2. Le considerazioni dianzi svolte, attinenti al profilo prettamente cartolare dell’ assegno emesso dal sig. (…) non sono sufficienti ad accogliere l’opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo proposta sub R.G. 3152/05.
Costituisce un dato pacifico e non contestato che il titolo in questione sia stato emesso a seguito del raggiungimento di un accordo transattivi raggiunto dalle parti che il sig. (…) non ha mai contestato quanto a validità ed efficacia (cfr. doc 1 dello stesso opponente in data 06/08/2003 con il quale si impegnava a restituire alla sig.ra (…) la somma di Euro 54. 230 entro e non oltre il 31/12/2004).
Costituisce altresì dato pacifico e documentale che l’ assegno dianzi censito, sia pure inidoneo come tale sotto il profilo cartolare, rappresenta comunque una promessa di pagamento con valore di inversione probatoria in ordine all’esistenza dell’obbligazione azionata nel giudizio monitorio dalla sig.ra (…) :
“la promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano colui al quale sono fatte dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; pertanto, in considerazione della natura recettizia della promessa, l’ assegno riveste tale natura nei rapporti fra traente e prenditore o fra girante e immediato giratario” (da ultimo Cass. civ., Sez. II, 29/03/2006, n. 7262).
Nessuna prova relativa all’esistenza di fatti impeditivi od estintivi è stata fornita dall’opponente, dovendosi rilevare che dalla stessa scrittura privata in data 06/08/2003 il pagamento promesso dal sig. (…) entro e non oltre il 31/12/2004 non era affatto condizionato al previo adempimento della sig.ra (…), tenuta a restituire a sua volta documentazione rappresentativa di partecipazione societaria soltanto al momento della ricezione del denaro da parte del (…).
Poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso in data successiva al ricordato termine (a differenza della materiale messa all’incasso del titolo di cui al precedente paragrafo 1), neppure può essere evocato un profilo di inesigibilità del credito azionato in via monitoria.
Per completezza occorre comunque ricordare che il “giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto è non ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenze – e non a quello anteriore della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così Cass. 12/08/2005, n. 16911), pertanto anche qualora volesse ritenersi che il decreto opposto non poteva essere emesso in forma immediatamente esecutiva a causa della nullità dell’ assegno prodotto dalla ricorrente, resta la circostanza che comunque il medesimo decreto ingiuntivo deve essere, in sede definitiva, confermato.
Le spese vanno compensate stante l’esistenza di soccombenze reciproche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle cause riunite sub R.G. 1879/04, ogni diversa istanza, domanda od eccezione respinta.
– conferma in via definitiva il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., in data 11/03/2004, relativamente alla messa all’incasso dell’ assegno bancario (…) tratto dal sig. (…) sul c/c (…) acceso presso Cr. S.p.A., dell’importo di Euro 54. 230, in favore della sig.ra (…), a causa dell’originaria invalidità del titolo;
– rigetta l’opposizione proposta dal sig. (…) avverso in decreto ingiuntivo n. 454/2005 emesso in forma esecutiva il 25/02/2005, che definitivamente si conferma;
– compensa le spese di lite.