Con risoluzione del 16 maggio 2006, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che nella home-page del sito web va sempre indicato il numero di partita Iva, anche nel caso in cui il sito venga utilizzato solamente per scopi propagandistici e pubblicitari.
Agenzia delle Entrate Direzione centrale normativa e contenzioso
Risoluzione del 16 maggio 2006 n. 60
Oggetto: Indicazione numero partita Iva nel sito web – articolo 35,comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972
Con la nota in riferimento codesta Federazione delle Associazioni Italiane … ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con specifico riguardo al rapporto tra comma 1 e comma 2, lettera e) della citata disposizione. In particolare, si vuole sapere se il numero di partita Iva, attribuito dagli uffici dell’Agenzia a quanti intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, debba o meno essereindicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attivita’ di commercio elettronico.A tale proposito si osserva che l’articolo 35, comma 1, del d.P.R. n. 633 citato – come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404 (in vigore dal 1 dicembre 2001) – dispone che: ” 1. … L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera’ invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attivita’ e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto …2. Dalla dichiarazione di inizio attivita’ devono risultare:e) per i soggetti che svolgono attivita’ di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider; …”Da un’interpretazione sistematica delle disposizioni in commento emerge che l’adempimento previsto all’articolo 35, comma 1, ha natura e finalita’ differenti rispetto a quello contenuto nel comma 2, lettera e),limitato ai soli soggetti che effettuano attivita’ di commercio elettronico. L’obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalita’ di esercizio dell’attivita’. Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all’attivita’ esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso e’ tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall’articolo 35, comma 1.L’articolo 35, comma 2, lettera e), concerne, invece, il contenuto della dichiarazione di inizio attivita’, la cui presentazione e’ un adempimento che precede l’attribuzione della partita Iva ed e’ finalizzato,fra l’altro, all’acquisizione da parte dell’Amministrazione finanziaria delle informazioni inerenti all’attivita’ da esercitare.D’altro canto, qualora l’indicazione del numero di partita Iva nel sito web fosse necessaria solamente per quanti svolgono attivita’ di commercio elettronico, non vi sarebbe stata ragione di qualificare, al comma 1, il sito web come “eventuale”, posto che, in caso di commercio elettronico, l’esistenza di uno spazio web e’ necessaria ai fini dello svolgimento dell’attivita’.