A partire dal 4 luglio 2009 entrano in vigore le nuove norme del codice di procedura civile introdotte dalla L. 69/2009.
Tra le modifiche apportate al libro primo del codice di procedura civile spicca la nuova competenza del Giudice di Pace.
Questi diventa competente, infatti, per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000,00 (prima € 2.582,28) e, per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 20,000 (prima € 15.493,71).
Inoltre, alle ipotesi di competenza esclusiva del GdP, a prescindere dal valore della causa, sancite nell’art. 7, co 3 , cpc si aggiunge il seguente numero: «3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali». (Perchè 3bis e non 4?)
Art. 7. Competenza del giudice di pace
1. Il giudice di pace e` competente per le cause
relative a beni mobili di valore non superiore a
cinquemila euro, quando dalla legge non sono
attribuite alla competenza di altro giudice.
2. Il giudice di pace e` altresi` competente per le
cause di risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione di veicoli e di natanti, purche` il
valore della controversia non superi ventimila
euro.
3. E` competente qualunque ne sia il valore: 1)
per le cause relative ad apposizione di termini ed
osservanza delle distanze stabilite dalla legge,
dai regolamenti o dagli usi riguardo al
piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le
cause relative alla misura ed alle modalita` d’uso
dei servizi di condominio di case; 3) per le cause
relative a rapporti tra proprietari o detentori di
immobili adibiti a civile abitazione in materia di
immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che
superino la normale tollerabilita`; 3-bis) per le
cause relative agli interessi o accessori da
ritardato pagamento di prestazioni
previdenziali o assistenziali.
Conseguentemente, ecco come cambia l’art. 442 cpc:
Articolo 442 – Controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie.
[I]. Nei procedimenti relativi a controversie
derivanti dall’applicazione delle norme
riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni
sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni
familiari nonché ogni altra forma di previdenza
e di assistenza obbligatorie, si osservano le
disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
[II]. Anche per le controversie relative
all’inosservanza degli obblighi di assistenza e di
previdenza derivanti da contratti e accordi
collettivi si osservano le disposizioni di cui al
capo primo di questo titolo.
[III] Per le controversie di cui all’articolo 7,
terzo comma, numero 3-bis), non si osservano
le disposizioni di questo capo, né quelle di cui
al capo primo di questo titolo.
Emiliana Matrone