Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Monocratico Cons. Dott. Emanuela Musi, con la Sentenza n. 09 del 04.01.2016, affronta — con rara sensibilità e profonda competenza giuridica — il tema delicato e complesso dell’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio nonché quello della risarcibilità del danno da deprivazione genitoriale.
Orbene, il Tribunale di Nocera Inferiore, con riguardo alla prima delle riferite problematiche, osserva che “l’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita e per il solo fatto di averli generati persistendo fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell’altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell’altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., (v. oggi l’art. 316 bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c.”.
Ancora, puntualizza che “il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole”.
Inoltre, precisa che “L’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza”.
In particolare, soggiunge che “il riconoscimento del figlio naturale ai sensi dell’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c., ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva (Cass. Civ. 26576/07; v. anche Cass., civ. 15756/06; Cass. Civ. 2196/03). Invero, l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (ovvero anteriore al riconoscimento), essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (così cfr. Cass. Civ. 2328/06)”.
Nel caso concreto, il Giudice reputa di poter accogliere la domanda attorea tesa ad ottenere l’indennizzo di cui innanzi, in quanto vi è prova che le spese di sostentamento e di mantenimento della figlia – dalla nascita e fino al conseguimento dell’autosufficienza economica della stessa – siano gravate, quasi esclusivamente, sulla madre e ciò senz’altro non legittimamente, essendo figlia alla stessa stregua del padre come della madre.
Con riguardo alla quantificazione di detto indennizzo, è necessario ricordare che “il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso, poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio l’art. 379 c.c., comma 2, artt. 2054 e 2047 c.c.) che l’equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge”.
“Posto che non può pretendersi che il genitore che agisce per la ripetizione pro quota delle spese di mantenimento documenti dettagliatamente tutti gli esborsi sostenuti ex se nel corso della vita del figlio”, il Tribunale campano perviene alla seguente innovativa soluzione: “il costo del mantenimento ordinario può ben essere quantificato in base alle conoscenze rientranti nella comune esperienza ex art. 115 c. 2 c.p.c. […] anche alla stregua dei criteri orientativi ricavabili dalle pronunce della giurisprudenza sul punto ed in ordine alla determinazione del quantum degli assegni di mantenimento riconosciuti in sede di separazione dei coniugi”.
Con riguardo, invece, alla domanda avanzata dall’attrice di risarcimento del danno non patrimoniale causato dall’assenza quasi totale dell’altro genitore nella partecipazione alla crescita della figlia, il Tribunale finisce per negare la risarcibilità di tale danno.
In particolare, osserva che ai fini del riconoscimento di un tal tipo di danno occorre chiedersi se esista, in conseguenza della filiazione, il diritto di un genitore di pretendere la partecipazione dell’altro genitore alla crescita del figlio.
Per la Giustizia adita la sofferenza patita dall’attrice, che si è ritrovata a dover crescere da sola la figlia, è notevole e non esige prova in quanto presumibile.
Tuttavia, il Tribunale di Nocera Inferiore, pur condividendo la prospettazione dell’attrice sul piano umano, sostiene che nella sofferenza attorea non sia dato ravvisare “il diritto inviolabile della persona la cui lesione oltre la soglia di tollerabilità implicherebbe l’insorgenza di un obbligo risarcitorio in capo al convenuto”.
Tale decisione, che, a prima vista, potrebbe apparire restrittiva, è, in realtà, sapientemente in linea con la più recente evoluzione giurisprudenziale in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale ed è sorretta dal seguente iter logico-argomentativo:
“1) la richiamata norma dell’art. 30 della Costituzione (negli atti difensivi delle attrici) è volta a tutelare il diritto del figlio naturale alla bigenitorialità ma non anche quello di un genitore ad esigere la partecipazione dell’altro nella crescita del figlio; ben vero, la scelta di diventare genitore, sia all’interno che al di fuori del matrimonio, ad avviso di questo Giudice, presuppone l’assunzione del rischio di poter vivere ex se la propria esperienza genitoriale senza cioè poter condividere con l’altro le gioie ed i dolori che la stessa comporta); 2) anche a volere riconoscere come esistente il diritto dello stesso genitore, oltre che del figlio, alla cd. bigenitorialità, nel caso di specie non potrebbe ritenersi superata la soglia di tollerabilità: invero, nel momento in cui una donna sceglie consapevolmente di intraprendere una relazione sentimentale con un uomo sposato e già padre di 4 figli e di avere un figlio dal detto uomo accetta, più o meno scientemente, il rischio di crescere da sola la creatura nata dalla relazione, conseguendone che la sofferenza derivata dalla assenza del padre nella sua vita prima che in quella della figlia assume i connotati di un dolore calcolato, prevedibile e, ragionevolmente, come tale più tollerabile”.
La sentenza in commento risulta illuminante anche in materia di risarcimento del danno da deprivazione genitoriale.
Trattasi, come è noto, di un danno che può derivare, oltre che dal mancato riconoscimento del figlio naturale, anche dal difetto di adempimento degli obblighi parentali, per aver fatto mancare alla propria prole le cure e l’assistenza morale e materiale imposti dagli art. 147 e 148 c.c..
In questi casi, la lesione è individuata con riferimento ai valori tutelati dagli art. 29 e 30 della Costituzione, ma anche con riferimento a quelli di cui all’art. 2 e cioè il diritto dell’individuo di essere tutelato all’interno e nella sua appartenenza ad una di quelle formazioni sociali ove si svolge la personalità.
Si tratta, invero, di una voce di danno di cui è semplice percepire la consistenza e la incidenza vertendosi in ipotesi di relazioni familiari inesistenti e che invece, se fossero esistite, avrebbero arricchito l’individuo sotto il profilo personale (ed anche economico; in dette ipotesi si può agevolmente presumere secondo l’id quod plerumque accidit una modificazione in peius della vita del soggetto, non limitata al momento del dolore, ma anche proiettata nel futuro, dal momento che viene a mancare l’apporto, l’affetto, la cura e l’assistenza che aiutano l’individuo a realizzarsi nel suo complessivo percorso esistenziale.
Sul punto, il Tribunale di Nocera Inferiore afferma quanto segue: “L’omissione colpevole dei doveri genitoriali costituisce, quindi, un comportamento contra jus ed è idonea a determinare la lesione del diritto alla esplicazione della personalità. I doveri parentali sono, infatti, inderogabili perché funzionali a garantire la crescita dell’individuo, e la formazione di una personalità completa ed armonica in grado di inserirsi al meglio, una volta adulto, nella vita sociale.
L’assenza del genitore, che consapevolmente ometta l’adempimento dei doveri derivanti dalla procreazione, può quindi venire in evidenza sotto un duplice profilo: il danno economico ed il danno non patrimoniale.
L’assenza di un genitore nella vita del figlio genera indubbiamente molteplici ripercussioni negative nella vita di quest’ultimo, tra cui scompensi affettivi e la privazione di sostegno psicologico e di guida, oltre ad inevitabili ricadute nella vita di relazione: la profonda sofferenza provocata nel figlio dall’assenza di un genitore per la mancanza della relativa cura, dell’affetto e dell’apporto anche sul piano educativo costituiscono dati presuntivi così come per presunzione deve derivarne l’affermazione dell’esistenza del danno (in tal senso tra le molte v. Cass. Civ. 3079/2015).
La Carta Costituzionale – e quindi il codice civile – impongono ai padri ed alle madri di istruire, educare e mantenere i figli; tale obbligo deve essere inteso come dovere per chi metta al mondo dei figli di accompagnarne la crescita, mediante l’assunzione di concrete responsabilità nelle scelte educative, e di un ruolo di riferimento nel percorso di sviluppo del minore. Le previsioni normative dianzi citate valgono ad evitare, in estrema sintesi, l’abbandono dei figli a loro stessi dopo la procreazione, giacché nessuno può diventare adulto senza accanto figure – a loro volta adulte – che ne accompagnino, guidino, sorveglino lo sviluppo. Ciò a prescindere dai rapporti in essere con l’altro genitore e dalle personali condizioni di vita: diversamente opinando, la semplice sussistenza di difficoltà relazionali con l’altro genitore legittimerebbe il totale disinteresse nei confronti del figlio. Tali specifiche condizioni potranno, semmai, rilevare in sede di quantificazione del danno, giacché un genitore naturale che abbia una propria vita familiare (con una moglie ed altri figli) e viva in altra città non potrebbe, anche volendo, essere figura di riferimento parificabile a quella di un genitore convivente, presente nel quotidiano, e partecipe pertanto di tutte le difficoltà, gioie, scelte proprie del cammino verso l’età adulta. Se esiste un dovere dei genitori di istruire, educare, mantenere i figli, da intendere nel senso dianzi esposto, esiste anche un diritto – di rango costituzionale – dei figli ad essere accompagnati nella crescita, ed affiancati nel cammino verso l’età adulta”.
Nel caso concreto, il Giudicante reputa integrati i presupposti del richiesto risarcimento, poiché il comportamento del convenuto, contrario agli obblighi sullo stesso gravanti ex art. 30 Cost. e 147 c.c. ha certamente privato la figlia se non dell’affetto (che non è coercibile) certamente di quel partecipe accompagnamento della crescita che invece è diritto – costituzionalmente tutelato – di ogni figlio.
Nel caso di specie, infatti, risulta provato attraverso i mezzi di prova ammessi ed espletati, che il padre ha partecipato alla vita della figlia soltanto in maniera episodica e che ha palesato un troppo limitato interesse alla vita della figlia con un comportamento violativo dei doveri genitoriali e del diritto costituzionalmente garantito del figlio alla bigenitorialità con ovvie ricadute in termini di sofferenza nella vita della figlia. In particolare, su quest’ultimo aspetto, il Giudicante richiama il principio ermeneutico elaborato dalla giurisprudenza, secondo il quale, applicando ai fatti noti e provati in corso di istruttoria dell’assenza del padre e del suo totale disinteresse le regole della comune esperienza, ne discende che “l’assenza del padre non può che ingenerare nel figlio profonda sofferenza per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l’affetto, l’amore genitoriale” oltre che un “pregiudizio alle proprie capacità relazionali e realizzatrici”, tale che “deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale”.
Venendo alla difficile operazione di quantificazione del danno in argomento, il Giudice ritiene di poter utilizzare a titolo orientativo, pur nell’ambito di una liquidazione equitativa, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che secondo la giurisprudenza, “in effetti, le predette tabelle hanno ad oggetto i criteri di quantificazione del cd. danno da lesione del rapporto parentale nelle ipotesi in cui una persona sia vittima (o subisca gravi lesioni a causa) della condotta illecita di un terzo che per questo sia chiamato a rispondere delle conseguenze dannose nei confronti di coloro che erano legati alla vittima da relazioni parentali di varia natura e intensità. Diverso è il caso del genitore che, non riconoscendo il figlio, disinteressandosene per molti anni e facendogli mancare i mezzi di sussistenza, rifiuti il ruolo genitoriale e deliberatamente impedisca il sorgere in concreto del rapporto parentale che deriva dalla procreazione. E tuttavia, quelle tabelle rimangono utilizzabili come parametro di valutazione, con gli opportuni adattamenti che sono stati in concreto operanti dalla corte bresciana che, con valutazione equitativa incensurabile in questa sede, ha tenuto conto della particolarità della fattispecie”.
Sulla scorta della motivazione che precede, il Tribunale di Nocera Inferiore, con la decisione in commento, accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna il convenuto a pagare in favore dell’attrice la somma di € 86.052,28 per il mantenimento pro quota della figlia; altresì, lo condanna al pagamento in favore della figlia della somma complessiva di € 50.000,00, oltre interessi compensativi, a titolo di risarcimento del danno da privazione genitoriale; con vittoria di spese e compensi di causa.
Emiliana Matrone