Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza del 25 settembre 2007 n. 892, depositata in Cancelleria in data 9 ottobre 2007.
I Giudici della Suprema Corte, nella menzionata pronuncia, hanno affermato il seguente principio di diritto: “gli alloggi costruiti dagli Istituti Autonomi Case Popolari per la realizzazione di loro fini devono essere considerati beni immobili destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto”.
Pertanto, chiunque, al fine di occuparlo, si immette arbitrariamente in un alloggio di proprietà dell’IACP commette il delitto previsto dall’art. 633 c.p..
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 c.p., la nozione di “invasione” non si riferisce a modalità esecutive aggressive, che possono anche mancare, ma al comportamento arbitrario tipico di chi si introduce nell’altrui immobile contra ius, in quanto privo del diritto d’accesso. (cfr Cass. 49169/2003).
Qualora l’occupazione di protragga nel tempo il delitto assume natura permanente e cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’immobile, o con la sentenza di condanna, visto che l’offesa al patrimonio pubblico perdura sino a che continua l’invasione arbitraria dell’edificio o del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto (cfr. Cass. 2026/2004).
Emiliana Matrone