Con la Sentenza 8 agosto 2007, n. 17445, la Cassazione afferma che in tema di cartella esattoriale emessa per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, è esperibile l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, qualora la cartella esattoriale sia stata emessa senza essere preceduta dalla emissione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento ovvero quando per vizi della notifica l’opponente sia venuto a conoscenza del provvedimento o del verbale per la prima volta con la notificazione della cartella esattoriale.
La Suprema Corte, in proposito, ribadisce che in tal caso, al ricorrente, il quale deduca di non essere stato in grado di proporre l’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, deve essere consentito di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge. (Cass. 9180/2006; 15149/2005).
Emiliana Matrone
Cassazione Civile, sez. II, 8 agosto 2007, n. 17445
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 giugno 2002 A.B. proponeva al Giudice di Pace di Castevetrano opposizione avverso la cartella esattoriale relativa al verbale di accertamento della violazione dell’art. 84, comma 14 a lui contestata quale proprietario e responsabile in solido con il conducente dell’autovettura Fiat Uno tg. xxccvv che il 9-8-2000 circolava senza essere stata sottoposta a revisione.
Deduceva la propria carenza di legittimazione attiva per avere sin dal 19-1-1998 venduta l’autovettura de qua.
Con sentenza dep. il 19 dicembre 2002 il giudice di pace accoglieva il ricorso sul rilievo che l’opponente aveva venduto a terzi l’autovettura sin dal 19-1-1998.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Prefetto di Trapani sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, deduce che l’opposizione a cartella esattoriale, proposta dal B. per fare valere la illegittimità del verbale di accertamento ritualmente notificatogli, doveva essere dichiarata inammissibile.
Il motivo è fondato.
In tema di cartella esattoriale emessa per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie,è esperibile l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 qualora la cartella esattoriale sia stata emessa senza essere preceduta dalla emissione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento ovvero quando per vizi della notifica l’opponente sia venuto a conoscenza del provvedimento o del verbale per la prima volta con la notificazione della cartella esattoriale:
in tal caso, al ricorrente, il quale deduca di non essere stato in grado di proporre l’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, deve essere consentito di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge. (Cass. 9180/2006; 15149/2005).
Nella specie,il ricorrente non ha invocato i presupposti che rendono ammissibile l’opposizione a cartella esattoriale, essendosi limitato a dedurre la illegittimità della infrazione contestatagli, avendo in epoca anteriore all’infrazione alienato a terzi l’autovettura sorpresa a circolare senza essere stata sottoposta a revisione. Tale deduzione andava evidentemente formulata con opposizione avverso il verbale di accertamento da proporre nei termini di legge.
Il ricorso va accolto; la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decisa nel merito:
l’opposizione proposta dal Dongiovanni con ricorso depositato il 10-6- 2002 va dichiarata inammissibile.
Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiara inammissibile l’opposizione a cartella esattoriale proposta B.A. con ricorso depositato il 10 giugno 2002. Compensa le spese dell’intero giudizio