La sospensione feriale dei termini processuali si applica anche ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, ad eccezione di quelli in materia di lavoro (Csss, SU, 18/03/1999 n. 156).
La sospensione feriale va dal 1° agosto al 15 settembre.
Infatti, la Cassazione, con la sentenza 6016/2007, ha precisato che “a seguito dell’intervento delle Sezioni unite con la sentenza n. 3668 del 1995, è ormai consolidata nel senso che, poichè per il computo dei termini processuali a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti rispettivamente a ciascun mese e giorno, ne consegue che, nell’ipotesi in cui il decorso di un termine processuale sia rimasto sospeso nel periodo feriale (1 agosto – 15 settembre di ciascun anno) ed abbia ripreso a decorrere dalla fine di tale periodo – cioè dalla data del 16 settembre quest’ultima deve essere computata nel termine stesso senza che possa essere considerata come dies a quo (v., tra le altre, Cass. sentenze n. 8102 del 2006, n. 12026 del 2002, n. 6635 del 2000)”.
Emiliana Matrone
Cassazione civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6016
Fatto
1. – L’ing. P.R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Rag. Tronic s.r.l., impugnò innanzi alla Corte d’appello di Bari la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale era stata dichiarata inammissibile la opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. – cui era succeduta in tutti i rapporti la Intesa Gestione Crediti s.p.a., – in relazione a somme di cui si assumeva creditore nei confronti della stessa società e del suo amministratore in qualità di fideiussore.
La decisione era stata motivata alla stregua della ritenuta tardività della opposizione, notificata il 27 ottobre 1997, e cioè oltre il termine di quaranta giorni, essendo stato il decreto notificato il 4 settembre 1997, in pendenza della sospensione feriale dei termini processuali, e, pertanto, decorrendo il termine della opposizione dal 16 e non dal 17 settembre.
2. – Il gravame fu rigettato dalla Corte d’appello adita, che, con sentenza depositata l’11 giugno 2002, confermò, alla stregua degli arresti delle Sezioni unite della Cassazione del 1983 (sent. n. 4814) e del 1995 (sent. n. 3668), la intempestività della opposizione.
3. – Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’Ing. P. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la Intesa Gestione Crediti s.p.a..
Diritto
1. – Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1999, artt. 1 e 155 c.p.c.. La corretta applicazione delle norme invocate comporterebbe la conclusione della tempestività della opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal ricorrente, alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di sospensione dei termini nel periodo feriale, il giorno 16 settembre va escluso dal calcolo del tempo utile nella ipotesi di termini che iniziano a decorrere nel periodo compreso l’1 agosto ed il 15 settembre, in quanto, in tal caso venendosi a spostare detto inizia al giorno in questione, lo stesso diventa dies a quo, non computabile a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 1.
2. – La censura è infondata.
3. – L’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, che trova espressione nelle sentenze dallo stesso citate (Cass. sentenze n. 5508 del 1994 e n. 6566 del 1991), decisamente minoritario anche nel periodo, alquanto risalente, nel quale è stato formulato, risulta del tutto abbandonato dalla successiva giurisprudenza di legittimità la quale, a seguito dell’intervento delle Sezioni unite con la sentenza n. 3668 del 1995, è ormai consolidata nel senso che, poichè per il computo dei termini processuali a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti rispettivamente a ciascun mese e giorno, ne consegue che, nell’ipotesi in cui il decorso di un termine processuale sia rimasto sospeso nel periodo feriale (1 agosto – 15 settembre di ciascun anno) ed abbia ripreso a decorrere dalla fine di tale periodo – cioè dalla data del 16 settembre quest’ultima deve essere computata nel termine stesso senza che possa essere considerata come dies a quo (v., tra le altre, Cass. sentenze n. 8102 del 2006, n. 12026 del 2002, n. 6635 del 2000).
4. – Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007