I fornitori di connettività alla rete internet devono dotarsi di sistemi in grado di oscurare i siti che diffondono, distribuiscono o fanno commercio di immagini pedopornografiche.
Tale oscuramento deve avvenire entro sei ore dalla comunicazione ricevuta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, che si occupa della vigilanza e controllo.
Tanto prevede il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 08.01.2007 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 29.01.2007.
Emiliana Matrone
D.M. 8-1-2007 – Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2007, n. 23).
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù.» ed in particolare l’art. 14-quater inserito dall’art. 19, comma 1, della
legge 6 febbraio 2006, n. 38;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni
elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno,
con particolare riferimento al commercio elettronico»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete
Internet;
Decreta:
1. Oggetto e definizioni.
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di
connettività alla rete Internet devono utilizzare al fine di impedire, con le modalità previste
dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia istituito ai sensi dell’art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come
modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fornitore di connettività alla rete Internet: ogni soggetto che consente all’utente
l’allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti di comunicazione elettronica o agli
operatori che in relazione ad esse forniscono servizi di comunicazione elettronica;
b) Centro: Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell’art. 14-
bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38;
c) sito: spazio virtuale su rete Internet raggiungibile con diversi protocolli che diffonde
materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori;
d) inibizione: l’attività del fornitore di connettività alla rete Internet, finalizzata
all’impedimento dell’accesso ai siti segnalati dal Centro.
2. Aspetti organizzativi della sicurezza presso i fornitori di connettività alla rete
Internet.
1. I fornitori di connettività alla rete Internet adottano un modello organizzativo che consenta
la conoscibilità ed il trattamento delle pertinenti informazioni solo al personale autorizzato,
preventivamente comunicato al Centro. Attivano altresì idonei meccanismi di presidio che
garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate.
3. Sicurezza dei flussi informativi di scambio con il Centro.
1. Il Centro provvede a comunicare ai fornitori di connettività alla rete Internet di cui all’elenco
fornito dal Ministero delle comunicazioni la lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio
in maniera da garantire l’integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato
trasmesso.
2. I fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore
dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell’avvenuto oscuramento al Centro, secondo
i criteri di cui al comma 1, ferme restando in ogni caso le competenze dell’Autorità giudiziaria.
3. Il Centro, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto, provvederà a indicare ai fornitori di connettività alla rete Internet
le modalità con cui effettuare la comunicazione di cui al comma 2.
4. Livelli di inibizione.
1. I siti segnalati dal Centro possono essere inibiti al livello minimo di nome a dominio ovvero
a livello di indirizzo IP ove segnalato in via esclusiva.
5. Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio.
1. I fornitori di connettività alla rete Internet installano gli strumenti di filtraggio in base alle
caratteristiche tecniche ed in particolare alla gerarchia della porzione di rete da loro
amministrata. I fornitori di connettività alla rete Internet devono informare, altresì, il Centro
ed il Ministero delle comunicazioni dell’avvenuta attivazione degli strumenti di filtraggio
conformi ai requisiti di cui al presente decreto entro i termini indicati all’art. 8.
2. La funzione di inibizione del sistema di filtraggio si basa sul blocco delle richieste di accesso
ai livelli indicati all’art. 4.
3. Il filtro opera esclusivamente sulla lista dei siti fornita dal Centro e deve avere le seguenti
caratteristiche:
a) garantire l’impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all’elenco dei
siti inibiti;
b) permettere l’inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri
utilizzata;
c) escludere che i fornitori di connettività alla rete Internet siano autorizzati, ai fini del
presente decreto e salvo i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, al trattamento dei
dati relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti.
4. La funzione di inibizione dei sistemi di filtraggio è indipendente, in particolare:
a) dalle caratteristiche e dalle tecnologie dei sistemi e delle risorse impiegate dall’utente;
b) dal linguaggio a marcatori usato nelle pagine web e dal tipo dei file presenti;
c) dal linguaggio script usato per le pagine web generate dinamicamente.
6. Sanzioni amministrative.
1. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale dei fornitori di connettività alla rete
Internet, le violazioni alle disposizioni di cui all’art. 14-quater della legge 3 agosto 1998, n.
269 come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 sono punite con l’irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 da parte degli Ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate al comma 1 non si applica il pagamento
in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I competenti Uffici della Polizia postale e delle comunicazioni che hanno accertato la
violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n.
689, presentano rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all’Ispettorato territoriale del luogo in cui è stata commessa la violazione.
7. Rimozione del blocco di un sito segnalato dal Centro.
1. Il Centro segnala ai fornitori di connettività alla rete Internet, con le medesime forme di cui
all’art. 3, la cessazione delle esigenze che impediscono l’accesso ad un sito, in precedenza
oggetto di blocco.
2. I fornitori di connettività alla rete Internet procedono alla rimozione delle inibizioni entro 12
ore dalla comunicazione del Centro.
8. Disposizioni transitorie e finali.
1. I fornitori di connettività alla rete Internet si dotano degli strumenti di filtraggio conformi ai
requisiti previsti dall’art. 5 ed attivano rispettivamente:
a) entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente decreto, gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire l’accesso ai siti identificati
mediante il nome a dominio così come previsto dall’art. 4;
b) entro 150 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente decreto, gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire l’accesso ai siti identificati
anche mediante l’indirizzo IP così come previsto dall’art. 4.
2. Dopo sei mesi dall’approvazione del presente decreto, e poi con cadenza semestrale, il
Ministero delle comunicazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
innovazioni e le tecnologie ed il Ministero dell’interno – Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia, procedono:
a) alla verifica dei risultati ottenuti dalle attività regolate dal presente decreto;
b) alla verifica delle tecnologie adottate e della loro congruenza con gli scopi della legge 6
febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale
dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet».
3. All’esito dei risultati delle verifiche, il Ministro delle comunicazioni e il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione potranno procedere, sentiti i rappresentanti
delle associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete Internet,
a modifiche del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2007