La Corte di Cassazione, con la sentenza 6 ottobre 2005, n. 19512, afferma che la banca girataria per l’incasso che paghi un assegno circolare a persona diversa dal prenditore risponde verso costui per violazione di obbligazione derivante direttamente dalla legge e, quindi, a titolo di responsabilità quasi contrattuale, con conseguente applicabilità della prescrizione decennale.
In base all’art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, l’assegno bancario può essere emesso con la clausola “non trasferibile”, che lo trasforma in titolo a legittimazione invariabile che non può essere pagato se non al prenditore il quale, a sua volta, non può girarlo se non ad un banchiere per l’incasso (Cass. 7633/2003).
La clausola in parola può essere apposta sull’assegno circolare nonché sul vaglia cambiario ).
L’art. 1 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 19091, n. 197, ha previsto l’obbligo di apporre la clausola di non trasferibilità su tutti gli assegni superiori a venti milioni di lire,
Ai sensi dell’art. 43 l.a., colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore risponde del pagamento.
Sul punto, in attesa di un opportuno intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, occorre dare atto dell’esistenza, sia in dottrina che in giurisprudenza, di contrastanti orientamenti sulla liberatorietà o meno del pagamento in buona fede e sulla natura della responsabilità delle banche.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 19512/2005, pronunciata in causa promossa contro la banca girataria dal fallimento della società intestataria di sei assegni circolari non trasferibili pagati a persona diversa dal prenditore, pur arricchendo il dibattito di nuovi spunti, non pone fine a detto contrasto.