Il minore può viaggiare:
fino a 15 anni, con un certificato o estratto di nascita vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare)
fino a 16 anni, con l’iscrizione sul passaporto di un genitore o di chi ne fa le veci
con il passaporto individuale, che diventa obbligatorio al compimento del 16° anno.
Il certificato o l’estratto di nascita viene rilasciato dal comune di residenza del minore.
Se si viaggia nei paesi dell’Unione Europea è sufficiente che il minore abbia la carta d’identità valida per l’espatrio (anche questa rilasciata dal comune di residenza).
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati). Questi devono firmare l’assenso presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare.
Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto.
N.B. I minori di 10 anni che utilizzano il passaporto individuale devono viaggiare con uno dei genitori o con chi ne fa le veci.
Diversamente, deve essere riportato il nome della persona o dell’ente cui il minore viene affidato sullo stesso passaporto o in una dichiarazione di accompagno, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
fonte: ministero dell’interno