La circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008 fornisce NUOVI chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 247/2007.
Detta Legge, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” è stata pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007.
Le principali novità legislative riguardano
i nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, la nuova disciplina delle decorrenze (le cosiddette “finestre di accesso”) ed, infine, le implicazioni per i fondi speciali di previdenza e per particolari categorie di lavoratori.
Emiliana Matrone
INPS
Circolare 15.5.2008 n. 60
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”. Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di “finestre di accesso” per il regime generale e i fondi speciali
SOMMARIO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”. Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di “finestre di accesso” per il regime generale e i fondi speciali
PREMESSA
Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.”
Con messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007 è stata fornita una prima informativa sulle principali novità previste dalla legge in oggetto ed entrate in vigore il 1° gennaio 2008.
Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, si forniscono ulteriori istruzioni in merito all’applicazione del provvedimento in oggetto.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la nota citata devono intendersi superate le istruzioni fornite al paragrafo 3 del messaggio n. 30923 del 2007, limitatamente alle finestre di accesso applicabili alle pensioni di vecchiaia contributive conseguite con 40 anni di contribuzione, nonché sciolta la riserva in merito alle “finestre di accesso” applicabili alle medesime pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e di almeno 59 anni di età per i lavoratori autonomi e, dal 1°luglio 2009, con il “sistema delle quote”.
La predetta legge n. 247 del 2007 all’articolo 1, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), ha modificato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243 (allegato 1).
In particolare, tali disposizioni sostituiscono la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 con le Tabelle A e B allegate alla legge in oggetto e modificano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ottenibile con 35 anni di anzianità contributiva, introducendo, inoltre, il c.d. “sistema delle quote” (allegato 2).
Lo stesso articolo 1, al comma 5, stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenze per il pensionamento di vecchiaia e per coloro che ottengono i trattamenti pensionistici anticipati con 40 anni di anzianità contributiva (allegati 3 e 4).
Si ricorda che le modifiche normative in parola non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007. Tali soggetti continuano a poter conseguire la pensione di anzianità e di vecchiaia secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008 (articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004).
Si richiamano infine la circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, il messaggio n. 2970 del 5 febbraio 2008, il messaggio n. 5702 del 6 marzo 2008 e la circolare n. 31 del 12 marzo 2008, con i quali sono state fornite indicazioni in merito ad alcune situazioni per le quali la nuova disciplina in materia di requisiti e/o di “finestre d’accesso” per il pensionamento di vecchiaia non trova applicazione.
PARTE PRIMA
DIRITTO A PENSIONE
1. NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA’
L’articolo 1, comma 2, lettera a), citato in premessa introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, in sostituzione della disciplina stabilita dalla legge n. 243 del 2004, che sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2008.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva secondo la progressione indicata nella tabella A (per il periodo 1° gennaio 2008 – 30 giugno 2009) e nella tabella B (per i periodi successivi), allegate alla citata legge n. 247 del 2007.
In particolare, la Tabella B ha introdotto, dal 1° luglio 2009, il c.d. “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato.
Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età, si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
1.1. Lavoratori dipendenti
In relazione a quanto contenuto nella Tabella A allegata alla legge n. 247 del 2007 i lavoratori dipendenti acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti requisiti:
– dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità sarà perfezionato al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.
Dal 1° luglio 2009, si applicano i requisiti di cui alla Tabella B, che introduce il c.d. “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato.
Le nuove disposizioni richiedono, peraltro, che l’interessato abbia comunque raggiunto un’età anagrafica minima e sia in possesso di almeno 35 anni di contribuzione.
Le quote che devono raggiungere i lavoratori dipendenti sono le seguenti:
– dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un’età minima di 59 anni;
– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un’età minima di 60 anni;
– a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 97 con un’età minima di 61 anni.
L’incremento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2013 può essere, peraltro, differito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 qualora da una verifica dei risultati finanziari raggiunti con le disposizioni in esame si ritenga procrastinabile un ulteriore incremento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione di anzianità.
1.2. Lavoratori autonomi
In relazione a quanto contenuto nella Tabella A allegata alla legge n. 247 del 2007 i lavoratori autonomi acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti requisiti:
– dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità sarà perfezionato al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.
Dal 1°luglio 2009, la Tabella B introduce anche per i lavoratori autonomi il c.d. “sistema delle quote”, di cui al precedente paragrafo.
Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi, fermo restando il possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva, sono le seguenti:
– dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un’età minima di 60 anni;
– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 97 con un’età minima di 61 anni;
– a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un’età minima di 62 anni.
Anche per quanto riguarda i lavoratori autonomi l’incremento previsto a decorrere dal 1°gennaio 2013 può essere differito con le stesse modalità e alle stesse condizioni già illustrate nel paragrafo 2.1 per i lavoratori dipendenti.
2. NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 “per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata pensione di vecchiaia.”
La legge n. 243 del 2004 era già intervenuta sui requisiti richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo elevando l’età minima di 57 anni (valida indistintamente per le donne e per gli uomini) a 60 anni di età per le donne e a 65 anni di età per gli uomini.
Lo stesso provvedimento aveva, inoltre, esplicitamente confermato la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età e nulla era stato innovato in merito agli altri requisiti richiesti dalle legge n. 335 del 1995 (5 anni di contribuzione effettiva, importo minimo pari 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale per le pensioni conseguite prima dei 65 anni, cessazione del rapporto di lavoro dipendente).
Peraltro, la stessa legge n. 243 del 2004 ha introdotto un’ulteriore requisito per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
E’, infatti, stata data possibilità di conseguire tale trattamento in presenza di 35 anni di anzianità contributiva al raggiungimento di determinati limiti di età.
I predetti limiti di età sono stati modificati dalla legge n. 247 del 2007.
2.1. Lavoratori dipendenti
Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:
– a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
– a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
– dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.
Dal 1°luglio 2009, si applica il c.d. “sistema delle quote” già illustrato al paragrafo 1.1.
Le quote che devono raggiungere i lavoratori dipendenti per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione sono le seguenti:
– dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un’età minima di 59 anni;
– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un’età minima di 60 anni;
– a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 97 con un’età minima di 61 anni.
L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
2.2. Lavoratori autonomi
Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:
– a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
– a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
– dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.
Dal 1°luglio 2009, si applica il più volte citato “sistema delle quote”.
Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione sono le seguenti:
– dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un’età minima di 60 anni;
– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 97 con un’età minima di 61 anni;
– a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un’età minima di 62 anni.
L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
2.3. Lavoratori assicurati alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
2.3.1. Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria
L’articolo 1, comma 6, lettera d), della legge n. 243 del 2004 (non interessato dalle nuove norme introdotte dalla legge n. 247 del 2007), stabilisce che “per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria”, si applicano le disposizioni previste per il diritto alla pensione e per l’accesso alla pensione stessa previste per i lavoratori dipendenti.
Come già precisato con la circolare n. 105 del 2005 lo status di “non iscritto” ad altra forma pensionistica obbligatoria va verificato al momento del pensionamento.
I predetti lavoratori conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995 con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 20, dello stesso provvedimento:
– 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;
– 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età;
– 58 anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1° gennaio 2008 – 30 giugno 2009;
– al raggiungimento di quota 95 con un’età minima di 59 anni e un’anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009 – 31 dicembre 2010;
– al raggiungimento di quota 96 con un’età anagrafica minima di 60 anni e un’anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2012;
– al raggiungimento di quota 97 con un’età anagrafica minima di 61 anni e un’anzianità contributiva minima di 35 anni a partire dal 1° gennaio 2013.
2.3.2. Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria
Relativamente ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie era stata formulata una riserva nella citata circolare n. 105 del 2005, ribadita nel messaggio n. 30923 del 2007 in attesa di un parere dei Ministeri vigilanti, pervenuto con lettera n. 111629/16/318/13 del 22 gennaio 2008.
Al riguardo, i predetti Dicasteri hanno precisato che la disposizione contenuta nel richiamato articolo 1, comma 6, lettera d), della legge n. 243 del 2004 ha carattere di specialità rispetto al generale ordinamento della gestione separata stabilito nel DM n. 282 del 1996, il quale all’articolo 1 prevede che “gli iscritti alla gestione pensionistica di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 hanno diritto alla pensione di vecchiaia, …….., secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla 2 agosto 1990, n. 233.”
Ne consegue che ai lavoratori in esame siano essi pensionati o non pensionati si applica la disciplina in materia di requisiti per il diritto, nonché di decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali.
Conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia di con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995:
– 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;
– 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età;
– 59 anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1° gennaio 2008-30 giugno 2009;
– al raggiungimento di quota 96 con un’età minima di 60 anni e un’anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2010;
– al raggiungimento di quota 97 con un’età minima di 61 anni e un’anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2012;
– al raggiungimento di quota 98 con un’età minima di 61 anni e un’anzianità contributiva minima di 35 anni a partire dal 1° gennaio 2013.
2.4. Anzianità contributiva utile per il raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
La legge 8 agosto 1995, n. 335 aveva previsto che ai fini del computo dei 40 anni di anzianità contributiva utile al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo indipendentemente dall’età dovesse escludersi la contribuzione da riscatto dei periodi di studio e versata a titolo di prosecuzione volontaria e che i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età fossero moltiplicati per 1,5.
La legge n. 247 del 2007 ha modificato tale normativa, prevedendo che ai fini del predetto computo dei 40 anni di contribuzione diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.
Con il messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007 era stato, peraltro, reso noto alle Sedi che i periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva con 35 anni di anzianità contributiva in concomitanza con il requisito anagrafico.
In entrambe le fattispecie appena illustrate, continuano a rimanere esclusi dal computo i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età continua ad essere moltiplicata per 1,5.
I contributi accreditati per riscatto dei periodi di studio sono utili ai predetti fini per le pensioni da liquidare con decorrenza successiva al 1° gennaio 2008.
3. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE
Come specificato nei paragrafi precedenti a partire dal 1° luglio 2009 il diritto alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo si raggiunge sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi con il c.d. “sistema delle quote”.
Il diritto a pensione viene, infatti, conseguito quando la somma di età anagrafica e anzianità contributiva raggiunge la quota stabilita dalla Tabella B allegata alla legge n. 247 del 2007.
Nel determinare l’anzianità contributiva per il diritto alla pensione di anzianità nel “sistema delle quote” deve essere comunque esclusa la contribuzione non utile per il diritto.
Si ricorda, invece, che ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni) deve essere computata tutta la contribuzione, utile e non utile per il diritto a pensione di anzianità, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione di anzianità.
Per determinare, invece, l’anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, si rinvia anche per il “sistema delle quote” a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.4.
Per il raggiungimento della quota, purché si sia comunque in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell’età minima prevista nei diversi periodi dalla citata Tabella B, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva.
Pertanto, un lavoratore dipendente che il 31 luglio 2009 abbia raggiunto l’età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni e 6 mesi (1846 settimane) ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31 luglio 2009.
Al riguardo, bisogna tenere conto delle frazioni di età e di anzianità contributiva secondo le seguenti modalità:
età:
l’età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso. Devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365.
anzianità contributiva:
l’anzianità contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.
Nel caso delle pensioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, calcolate in base ad anni, mesi e giorni, l’anzianità complessiva deve essere considerata determinando la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con lo stesso criterio utilizzato per l’età, dividendo tuttavia il numero di giorni per 360 (anno commerciale) anziché per 365.
Sempre per le prestazioni riferite al Fondo FS, restano fermi i criteri di arrotondamento dell’anzianità al mese, previsti dall’articolo 59, comma 1, della legge n. 449 del 1997.
– Esempio 1
verifica dell’età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:
l’età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a (59 + 133/365) = 59,364 anni
Al 30 settembre 2010 ha un’anzianità contributiva di 1854 settimane pari a 1854/52 = 35,654 anni.
La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a 59,364 + 35,654 = 95,018.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione.
– Esempio 2: iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato
verifica dell’età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:
l’età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a (59 + 133/365) = 59,364 anni.
Al 30 settembre 2010 ha un’anzianità contributiva di 35 anni, 8 mesi e 10 giorni, arrotondata a 35 anni e 8 mesi.
L’anzianità è quindi di 35 anni e 240 giorni ed è pari a 35,667 (35 + 240/360).
La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a 59,364 + 35,667 = 95,031.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione.
PARTE SECONDA
DECORRENZE DELLA PENSIONE (C.D. FINESTRE DI ACCESSO)
L’articolo 1, comma 5, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 247, citato in premessa – in attesa che venga stabilita, come disposto dal precedente comma 4, una disciplina definitiva entro il 31 dicembre 2011 – prevede un regime “transitorio” di decorrenze per i soggetti che accedono al:
– pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione;
– pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.
1. NUOVA DISCIPLINA DELLE DECORRENZE (C.D. FINESTRE DI ACCESSO) DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’
Le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di decorrenze della pensione di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione sostituiscono quanto previsto in materia, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
1.1. Lavoratori dipendenti
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che risultino in possesso dei 40 anni di contribuzione:
– entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno;
– entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre;
– entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;
– entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.
Le finestre di accesso per la pensione di anzianità per coloro che acquisiscono il diritto con una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni sono le stesse stabilite dall’articolo 1, comma 6, lettera c) della suddetta legge n. 243 del 2004 già illustrate con la circolare n. 105 del 2005 e che di seguito di riportano.
I lavoratori dipendenti che conseguono i requisiti richiesti:
– entro il primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;
– entro il secondo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo.
1.2. Lavoratori autonomi
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c) della legge n. 247 del 2007 i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei 40 anni di contribuzione:
– entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno;
– entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;
– entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo;
– entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo.
Anche per i lavoratori autonomi le finestre di accesso per coloro che acquisiscono il diritto con una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni sono le stesse già stabilite dall’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004.
Pertanto, i lavoratori autonomi che conseguono i requisiti richiesti:
– entro il primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo;
– entro il secondo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
2. NUOVA DISCIPLINA DELLE DECORRENZE (C.D. FINESTRE DI ACCESSO) DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
L’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004 e l’articolo 1, comma 5, lettere b) e c) della legge n. 247 del 2007 hanno introdotto anche le finestre di accesso per i pensionamenti di vecchiaia, che, invece, fino al 1° gennaio 2008 avevano decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti richiesti, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempre, ovviamente, in presenza di tutti i requisiti per il diritto alla prestazione.
A partire dal 1° gennaio 2008 tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia a partire dalla citata data del 1° gennaio 2008 potranno accedere al pensionamento alle decorrenze fissate in materia dalle predette leggi.
Anche per la pensione di vecchiaia le finestre di accesso sono diversificate fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.
Si ribadiscono, peraltro, due punti già chiariti con il messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007:
1. le “finestre di accesso” non si applicano ai soggetti che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2007;
2. per l’apertura della finestra è sufficiente aver maturato il requisito anagrafico e contributivo, mentre nel medesimo trimestre non è necessario cessare l’attività lavorativa dipendente (ulteriore requisito, che permane, per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia).
Si richiamano, al riguardo, la circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, il messaggio n. 2970 del 5 febbraio 2008, nonché il messaggio n. 5702 del 6 marzo 2008, con i quali sono state fornite indicazioni in merito ad alcune situazioni per le quali la nuova disciplina in materia di “finestre d’accesso” per il pensionamento di vecchiaia non trova applicazione.
2.1. PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO O MISTO
2.1.1. Lavoratori dipendenti
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247 del 2007 i lavoratori dipendenti che risultino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:
– entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno medesimo;
– entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;
– entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;
– entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.
2.1.2. Lavoratori autonomi
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c) della legge n. 247 del 2007 i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:
– entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;
– entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;
– entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo;
– entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo.
2.2. PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Come noto, nel sistema contributivo esiste una sola prestazione, denominata pensione di vecchiaia, che ha sostituito le pensioni di vecchiaia, di anzianità e di vecchiaia anticipata.
Peraltro, come specificato al precedente paragrafo 2 della parte prima, il diritto a tale prestazione si consegue, tra l’altro, in presenza dei seguenti requisiti:
– a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
– a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
– dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e di almeno 59 anni di età per i lavoratori autonomi. Dal 1°luglio 2009, si applica il più volte citato “sistema delle quote”.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto del parere espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito con la citata nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, che, in caso di pensione di vecchiaia contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla legge n. 243 del 2004 (articolo 1, comma 6, lettera c)), illustrate al paragrafo 3.1.2. della circolare n. 105 del 19 settembre 2005.
Pertanto, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le nuove “finestre di accesso” previste dalla legge n. 247 del 2007 trovano applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a 60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004.
Si illustrano di seguito, in maniera analitica, le decorrenze previste dalle predette disposizioni.
2.2.1. Lavoratori dipendenti e lavoratori assicurati presso la gestione separata e non iscritti, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria
2.2.1.1. Lavoratori con almeno 60 anni di età se donne e 65 se uomini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247 del 2007 i lavoratori in esame che risultino in possesso del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia nel sistema contributivo:
– entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno medesimo;
– entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;
– entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;
– entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.
2.2.1.2. Lavoratori di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004 i lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto l’età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso dei requisiti richiesti, in alternativa, per tale prestazione:
– entro il primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni;
– entro il secondo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo.
2.2.2. Lavoratori autonomi e lavoratori assicurati presso la gestione separata e iscritti, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria
2.2.2.1.Lavoratori con almeno 60 anni di età se donne e 65 se uomini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c) della legge n. 247 del 2007, i lavoratori in esame che risultino in possesso del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:
– entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;
– entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;
– entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo;
– entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo.
2.2.2.2.Lavoratori di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004, i lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto l’età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso dei requisiti richiesti in alternativa per tale prestazione:
– entro il primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo;
– entro il secondo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
2.3. PENSIONE SUPPLEMENTARE
Le “finestre di accesso” introdotte dalla legge n. 247 del 2007 devono trovare applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia supplementare.
2.4. ASPETTI PARTICOLARI
L’introduzione delle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia richiede una riflessione su alcuni aspetti al fine di raccordare alcune specificità della normativa vigente con il nuovo sistema di decorrenza introdotto dalla più volte citata legge n. 247 del 2007.
2.4.1. Articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155
L’introduzione delle finestre per il pensionamento di vecchiaia produce i propri effetti nell’applicazione del citato articolo 6 della legge n. 155 del 1981, il cui primo comma recita: “la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.”
A partire dal 1° gennaio 2008 nel retrodatare la pensione di vecchiaia al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti indipendentemente dal mese di presentazione della domanda, si dovrà tenere conto del momento di apertura della finestra corrispondente al periodo di raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Qualora, peraltro, una domanda di pensione di vecchiaia sia presentata nel periodo intercorrente tra la data di maturazione dei requisiti (ivi compreso quello della cessazione del rapporto di lavoro dipendente) e la data di apertura della finestra di accesso, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore a quest’ultima data.
2.4.2. Età per il pensionamento di vecchiaia raggiunto dopo l’”apertura della finestra di accesso” per la pensione di anzianità
In caso di lavoratore che abbia conseguito il diritto alla pensione di anzianità e al quale si sia aperta la relativa “finestra di accesso”, ma presenti domanda di pensione dopo aver raggiunto l’età per il pensionamento di vecchiaia, non devono essere applicate le “finestre di accesso” per la pensione di vecchiaia, ma può essere collocato in pensione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
2.4.3. Trasformazione d’ufficio dell’assegno ordinario di invalidità
Le nuove finestre di accesso per la pensione di vecchiaia si applicano anche nei casi di trasformazione d’ufficio degli assegni ordinari di invalidità.
Si precisa, al riguardo, che anche in questa fattispecie, si rendono applicabili i casi di esclusione dall’applicazione delle “finestre di accesso” richiamati al punto 2 della presente circolare.
PARTE TERZA
FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
Le innovazioni introdotte dalla legge n. 247 del 2007, illustrate nella presente circolare, trovano applicazione nei confronti degli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Clero e Ferrovie dello Stato ed ai soppressi Fondi elettrici, telefonici, marittimi, autoferrotranvieri, nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi – gas, esattoriali, Porto di Genova e Trieste – in quanto assicurati nell’assicurazione generale obbligatoria.
Tuttavia, per quanto riguarda gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica non trova applicazione il comma 5 dell’articolo 1 della predetta legge n. 247, in quanto le funzioni svolte dagli iscritti non risultano riconducibili né al lavoro dipendente, né a quello autonomo.
Va altresì tenuto presente che, con riferimento alle specifiche normative dei Fondi che contemplano inferiori limiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti che svolgono particolari attività, l’eventuale svolgimento di attività diversa successivamente alla data di compimento dell’età e fino alla decorrenza della prima finestra utile – e non oltre – non incide sulla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia stessa, già intervenuta al raggiungimento dell’età.
In altri termini, la verifica dell’effettivo svolgimento delle mansioni richieste dai rispettivi ordinamenti, va effettuata da parte delle preposte strutture dell’Istituto con riferimento alla data del compimento dell’età prevista.
Inoltre, fermo restando quanto evidenziato nella parte prima, punto 3 “Determinazione delle quote” della presente circolare per quanto riguarda le prestazioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, si ritiene opportuno segnalare, con riferimento alle prestazioni a carico dei sottoindicati Fondi, quanto segue.
1.1. Fondo volo
Ai fini della riduzione
dei requisiti anagrafici e contributivi stabiliti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, nonché ai fini della determinazione dell’età pensionabile e dell’applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della legge n. 335/1995 – benefici previsti rispettivamente dal comma 3 e dal comma 11 dell’articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 – occorre tener conto, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, dei nuovi requisiti stabiliti dalla citata legge n. 247/2007.
Per quanto concerne le modalità per il riconoscimento dei medesimi benefici dal 1° luglio 2009, data di introduzione del sistema delle quote, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito.
1.2. Soppresso Fondo autoferrotranvieri
Le disposizioni di che trattasi trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri con qualifica di personale viaggiante.
1.3. Fondo Gas
Per quanto riguarda gli iscritti al Fondo Gas, con riferimento alle finestre che fissano la decorrenza delle pensioni di vecchiaia introdotte dalla recente legge n. 247/07, si ribadisce il principio generale in base al quale la soluzione di continuità della contribuzione integrativa che si determina in corrispondenza del periodo compreso fra la cessazione e la decorrenza della prestazione (circostanza che precluderebbe il diritto alla pensione a cario del Fondo Gas), non assume rilevanza quando sia riconducibile all’applicazione delle norme in materia di accesso al pensionamento (finestre di uscita) e sempre che l’iscritto abbia maturato alla data di cessazione dal servizio il diritto alla prestazione sia nel FPLD sia nel Fondo Gas (vedi circ. 27 gennaio 2005, n. 6).
PARTE QUARTA
SOGGETTI AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI ENTRO IL 20 LUGLIO 2007
Come già sottolineato nel messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007, la legge 24 dicembre 2007, n. 247 non ha apportato nessuna modifica alle norme c.d. di “salvaguardia del diritto a pensione” contenute nella legge n. 243 del 2004.
Peraltro, il provvedimento in oggetto ha esplicitamente previsto ulteriori ipotesi in cui gli assicurati possono continuare a beneficiare della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007.
In particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera c), ha esteso il termine entro il quale i lavoratori devono essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria per mantenere il diritto alla pensione di anzianità con le norme in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.
La legge n. 243 del 2004 prevedeva, infatti, che tale termine fosse il 1° marzo 2004, mentre per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento di legge in oggetto possono continuare a beneficiare della normativa in materia di pensionamento di anzianità in vigore fino al 31 dicembre 2007 i soggetti autorizzati entro il 20 luglio 2007.
Si precisa, peraltro, che, nel caso in esame, la salvaguardia, per esplicita previsione normativa, è limitata alle sole pensioni di anzianità.
Pertanto, essa non riguarda né i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo, né le pensioni di vecchiaia retributive o miste. In quest’ultimo caso, quindi, qualora i requisiti per l’accesso al pensionamento vengono raggiunti dopo il 31 dicembre 2007, dovranno applicarsi le finestre di accesso precedentemente descritte anche ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.
PARTE QUINTA
REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME
L’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha previsto, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici in possesso di un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e che abbiano raggiunto un’età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento di anzianità, a condizione che scelgano di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Con tale disciplina il legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di ottenere la pensione di anzianità con un’età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alle legge n. 243 del 2004, come sostituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 247 del 2007, dalle tabelle A e B allegate alla legge stessa.
Per avvalersi del beneficio, peraltro, è necessario che le anzidette lavoratrici scelgano, per la determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema di calcolo contributivo.
Ai fini dell’applicazione della normativa in argomento si richiamano le istruzioni fornite al paragrafo 5 della circolare n. 105 del 19 settembre 2005.
Si ritiene comunque utile ribadire che a tutte le lavoratrici in questione si applicano le “finestre di accesso” illustrate nella parte seconda della presente circolare, ai punti 1.1 e 1.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi.
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ALLEGATO 1
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre )
Articolo 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c)
Articolo 1
1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell’Allegato 1 alla presente legge.
2. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è così modificato:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»;
2) alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:
«2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge»;
3) l’ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno avendo come riferimento per l’anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell’anno»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall’applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B»;
c) al comma 8, le parole: «1º marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»
ALLEGATO 2
REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
TABELLA A
REQUISITO CONTRIBUTIVO
– 35 anni –
ETÀ ANAGRAFICA
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
01/01/2008 –30/06/2009
58
59
TABELLA B
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
DAL
AL
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/07/2009
31/12/2010
95
59
96
60
01/01/2011
31/12/2012
96
60
97
61
01/01/2013
97
61
98
62
ALLEGATO 3
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre )
Articolo 1, comma 5, lettere a), b) e c)
Articolo 1
Omissis
5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:
a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall’articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile dell’anno successivo;
c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno successivo
ALLEGATO 4
FINESTRE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO CON ALMENO 60 ANNI DI ETA’ PER LE DONNE E 65 ANNI DI ETA’ PER GLI UOMINI
PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO
DECORRENZA PENSIONE
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
31 marzo
1° luglio
1° ottobre
30 giugno
1° ottobre
1° gennaio dell’anno successivo
30 settembre
1° gennaio dell’anno successivo
1° aprile dell’anno successivo
31 dicembre
1° aprile dell’anno successivo
1° luglio dell’anno successivo
FINESTRE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO CON MENO DI 60 ANNI DI ETA’ PER LE DONNE E CON MENO DI 65 ANNI DI ETA’ PER GLI UOMINI
DATA ENTRO LA QUALE E’ PERFEZIONATO IL REQUISITO
DECORRENZA PENSIONE
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
30 giugno
1° gennaio dell’anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni entro il 31 dicembre
1° luglio dell’anno successivo
31 dicembre
1° luglio dell’anno successivo
1° gennaio del secondo anno successivo
FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE
PERFEZIONAMENTO REQUISITO CONTRIBUTIVO
DECORRENZA PENSIONE
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
31 marzo
1° luglio se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno
1° ottobre
30 giugno
1° ottobre se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre
1° gennaio dell’anno successivo
30 settembre
1° gennaio dell’anno successivo
1° aprile dell’anno successivo
31 dicembre
1° aprile dell’anno successivo
1° luglio dell’anno successivo
FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE
PERFEZIONAMENTO REQUISITO CONTRIBUTIVO
DECORRENZA PENSIONE
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
30 giugno
1° gennaio dell’anno successivo
1° luglio dell’anno successivo
31 dicembre
1° luglio dell’anno successivo
1° gennaio del secondo anno successivo