La Corte di Cassazione, nella Sentenza del 22/04/2008 n. 16662, chiarisce che l’opera edilizia consistente nella realizzazione di un solaio intermedio adibito per una parte a mezzanino e per l’altra a bagno costituisce un soppalco e, pertanto, necessita, ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
Emiliana Matrone