La Corte di Cassazione, con la Sentenza n.9486/2012, afferma che, avverso il verbale di contestazione dell’infrazione di cui all’art. 142 c.s., accertata con il sistema informativo di controllo della velocità cd. “Tutor”, i soggetti interessati possono proporre opposizione al giudice di pace del luogo in cui è situata la porta di uscita del sistema di controllo.
La Cassazione soggiunge che il Tutor, a differenza degli altri sistemi automatici impiegati per il controllo della velocità, rileva la velocità media dei veicoli in transito in un determinato tratto di strada che può anche essere ricompresso tra due Comuni limitrofi e, quindi, non consente di conoscere il punto esatto in cui un veicolo ha superato i prescritti limiti di velocità; conseguentemente, in caso di ricorso giurisdizionale avverso il verbale di contestazione della relativa violazione, non potendosi sapere con certezza in quale punto l’infrazione è stata commessa, il giudice competente dovrà essere individuato ai sensi dell’art. 9 cod. proc. pen. in relazione, cioè, all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.
Da tanto risulta evidente che “per tante infrazioni sono necessari tanti ricorsi”.
Infatti, se il giudice competente è sempre quello in cui si trova situata la porta di uscita del sistema, nelle ipotesi in cui le diverse infrazioni siano state commesse in più Comuni, l’interessato dovrà impugnare ogni verbale davanti al Prefetto e/o al Giudice di Pace competente per la singola infrazione.
Orbene, la Suprema Corte ribadisce che “la riunificazione di tutti i verbali in quello di una singola violazione non è possibile in quanto di tratta di infrazioni riscontrate in tempi e luoghi diversi, non legate quindi da vincolo di continuità e/o unicità”.
Emiliana Matrone