La quarta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la Sentenza 29 settembre 2008 n. 11818 chiarisce che sono assoggettate a permesso di costruire non le sole attività di edificazione, ma tutte quelle consistenti nella modificazione dello stato materiale della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.
In particolare, Il TAR soggiunge che rientra in tale tipologia la realizzazione di una veranda di alluminio e vetro a chiusura del balcone di pertinenza che, accorpata all’unità immobiliare previa eliminazione del muro di tompagno, ha comportato la trasformazione di una superficie non residenziale in una superficie utile; tale tipo di intervento determina l’aumento di volume. Emiliana Matrone
T.A.R. Campania – Napoli – Sentenza 29 settembre 2008, n. 11818
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione quarta, adunato in Camera di consiglio con l’intervento dei signori Magistrati:
Luigi Domenico Nappi – Presidente
Leonardo Pasanisi – Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano – I Ref.- estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 379/07 reg. gen. proposto da D. P. e G. R., rappresentati e difesi dall’Avv.;
contro
il Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ed elettivamente domiciliato con i medesimi presso l’Avvocatura Comunale in Napoli – Palazzo S. Giacomo,
per l’annullamento
previa sospensione, della disposizione dirigenziale n. 631 del 6.11.2006, notificata in data 21.11.06, con cui è stata respinta la domanda di autorizzazione edilizia in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/01 ed ordinata la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 27 del medesimo DPR con riferimento ad opere realizzate in Napoli via …omissis… consistenti in “una veranda di alluminio e vetro a chiusura del balcone di pertinenza e, accorpata all’unità immobiliare previa eliminazione del muro di tompagno, ha comportato la trasformazione di una superficie non residenziale in una superficie utile con conseguente aumento di volume, in contrasto con l’art. 32 della variante al PRG”, nonchè di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore all’udienza pubblica del 2.07.2008 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano;
Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 27.12.2006 al Comune di Napoli i ricorrenti hanno impugnato, deducendone l’illegittimità, il provvedimento in epigrafe.
Con ordinanza del 14.12.2007 n. 508 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, limitatamente all’ordine di ripristini dello stato dei luoghi.
Con memoria depositata in data 8.02.2007 l’Amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del gravame, concludendo in conseguenza.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2008, uditi gli avvocati presenti come da verbale d’udienza, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Con unico motivo di ricorso, i Sig.ri D. P. e G. R. deducono l’illegittimità del provvedimento di diniego di sanatoria impugnato per violazione dell’art. 36 del DPR n. 380/01 in quanto l’intervento oggetto di sanatoria è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, sia con momento alla realizzazione del manufatto che con riferimento al momento della richiesta di accertamento in conformità.
L’intervento, inoltre, per le sue caratteristiche è riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 22, commi 1 e 2, del DPR e pertanto andava sanzionato, ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 380/01, con la sanzione pecuniaria ivi prevista.
Infine, sostengono i ricorrenti, il manufatto è stato realizzato in epoca remota (fine anni ’80) da precedenti proprietari dell’immobile (cfr.perizia tecnica allegata all’istanza) e risulta ben inserito nel contesto della facciata, conformandosi ad analoghi interventi ivi realizzati, oltre che al circostante ambiente, completamente urbanizzato. Pertanto, deve ritenersi illegittima anche l’ordinanza demolitoria emanata consequenzialmente al provvedimento di diniego di sanatoria.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Il Collegio osserva, in primo luogo, che parte ricorrente non ha contestato la motivazione su cui il provvedimento si fonda, e precisamente che l’intervento realizzato- veranda di alluminio e vetro a chiusura del balcone di pertinenza che, accorpata all’unità immobiliare previa eliminazione del muro di tompagno, ha comportato la trasformazione di una superficie non residenziale in una superficie utile con conseguente aumento di volume- contrasta con l’art. 32 della variante generale al PRG, che in zona B consente esclusivamente la conservazione dei volumi legittimi esistenti.
Tale motivazione, di per se sola, è idonea a sorreggere il provvedimento impugnato e, quindi, a determinare il rigetto del ricorso.
Per completezza, tuttavia, con riferimento ai profili di censura evidenziati dai ricorrenti si osserva quanto segue:
– quanto alla riconducibilità dell’intervento realizzato alle ipotesi di cui all’art. 22 del DPR n. 380/01 ed alla conseguente assoggettabilità a sanzione pecuniaria, si rileva che sono assoggettate a permesso di costruire non le sole attività di edificazione, ma tutte quelle consistenti nella modificazione dello stato materiale a della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica. Nella specie, la chiusura del preesistente balcone mediante apposizione di un infisso – per quanto smontabile- in alluminio e vetro comporta trasformazione urbanistica in ragione della sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e della alterazione prodotta nello stato del territorio, in considerazione del suo rilievo ambientale e funzionale (Consiglio Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 luglio 1986, n. 1156).Di conseguenza, legittimamente l’amministrazione ha disposto la demolizione dell’opera in questione, non assentibile per violazione dell’art. 32 della variante di salvaguardia al P.R.G. approvato con DPGRC n. 323 dell’11.06.2004, come rilevato nel parere della Commissione Edilizia del 13 luglio 2006. Infatti nella sottozona B,sottozona Ba, dove è ubicato il fabbricato di cui trattasi, ai sensi dell’art. 32 della variante citata sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione di volumi legittimi preesistenti. Nella specie tale requisito non sussiste, in quanto la chiusura del balcone comporta un incremento della volumetria abitabile, così come chiarito dianzi;
– nel caso in esame, trattandosi di un aumento di volume non consentito ai sensi dell’art. 32 della variante, non può assumere rilevanza quanto previsto in materia di modifica delle facciate dall’art. 12 comma 1 lett.c) della variante generale al PRG approvata con DPGCR n. 323 dell’11.06.2004 (che consente interventi di modifica delle facciate purchè ne risulti un sistema compatibile con l’organizzazione distributiva delle facciate e con l’ambiente urbano in cui l’edificio si inserisce);
– nessuna rilevanza, ai fini della legittimità della demolizione, assume il fatto che l’opera sia di vecchia fattura: La repressione degli abusi edilizi costituisce infatti un preciso obbligo dell’amministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo- anche nel caso di abuso commesso in epoca risalente- tanto più che non sussiste alcun legittimo affidamento in capo al contravventore che possa giustificare la conservazione di una situazione di fatto “contra ius” (T.A.R. Veneto, 05 marzo 2008, n. 569).
In conclusione, per le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
Le spese di lite, sussistendo equi motivi, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -Napoli- Sezione quarta- rigetta il ricorso n. 379/07 in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all’Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 luglio 2008