Il Presidente della Regione Sicilia ha adottato il Decreto 4 giugno 2008 “Direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura.” pubblicato in G.U.R.S. 13 giugno 2007, n. 27 con il quale sono state fissate delle regole che valgono per tutti i Comuni dell’isola per prevenire incendi.
Si vieta a tutti i cittadini di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente, di accendere fuochi ed altro in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale, ecc.
Inoltre, il decreto prevede una serie di divieti e prescrizioni per proprietari, possessori e conduttori dei fondi (quali, ad esempio, la realizzazione di fasce di protezione, l’eliminazione di sterpaglie ed altro).
Le violazioni delle richiamate disposizioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 2008
G.U.R.S. 13 giugno 2007, n. 27
Direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 40, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole o sottopongano a revisione i regolamenti già vigenti in materia;
Considerato che solo pochi comuni hanno ottemperato a quanto stabilito dal su riportato comma;
Visto art. 40, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, che autorizza l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste ad emanare direttive ai comuni con riguardo ai contenuti dei regolamenti di cui al comma 1;
Ritenuto di dovere dotare tutti i comuni dell’Isola di un documento finalizzato a disciplinare le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole, anche al fine di limitare il rischio di propagazione degli incendi;
Decreta:
Art. 1
E’ severamente vietato, per tutto l’arco dell’anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.
Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:
– di accendere fuochi;
– far brillare mine;
– usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
– usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
– fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
– bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
– compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
– usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.
Art. 2
Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all’interno del territorio comunale, hanno l’obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all’immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all’interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.
Art. 3
Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l’intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.
Art. 4
Al fine di evitare la propagazione dell’incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.
Art. 5
Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:
– alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell’area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
– alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorteti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.
In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.
Art. 6
Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.
Art. 7
E’ fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.
Art. 8
Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:
– i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6:
– il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
– le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
– il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
– sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
– si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
– dovranno essere applicati, in punti visibili all’aia, cartelli con la dicitura “vietato fumare e/o innescare fiamme libere”.
Art. 9
I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.
Art. 10
Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l’obbligo di darne immediato avviso al Corpo forestale mediante numero verde “1515”, ai Vigili del fuoco mediante numero verde “115” e/o alle Autorità locali di P.S.
Art. 11
Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del sindaco.
Art. 12
Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 4 giugno 2008.
LOMBARDO