La disciplina dei profili prettamente procedurali dell’azione disciplinare, dettata dall’art. 55 TU 165/01 ed integrata dalla normativa pattizia CCNL 2003, è ispirata a garanzie di carattere formale e sostanziale.
Il procedimento si caratterizza per i seguenti aspetti:
• Affissione preventiva del Codice Disciplinare
• Contestazione degli addebiti
• Convocazione per la difesa
• Istruttoria
• Diritto di accesso
• Conclusione
Tra e garanzie di carattere formale, la cui mancanza vanifica l’iniziativa disciplinare, vi è la preventiva affissione del Codice Disciplinare, che rappresenta la condizione di conoscibilità affinché il dipendente possa parametrare la propria condotta alle relative prescrizioni. L’esercizio del potere disciplinare in questo modo rimane potere strumentale ed organizzatorio e non diventa mero arbitrio.
La conoscenza della norma disciplinare deve essere garantita alla generalità dei lavoratori mediante affissione in un luogo accessibile a tutti, tale può essere considerato l’Albo della Scuola.
La pubblicazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 55 del TU 165/2001, che ha esteso ai lavoratori privatizzati le previsioni dello Statuto dei Lavoratori, sia per la previsione dell’art. 92.u.c. C.C.N.L. E’ doveroso, al riguardo, sottolineare come l’affissione non sia sostituibile con altri mezzi o sistemi alternativi e riguardi il solo Codice Disciplinare.
Per evitare contestazioni circa la tardiva o mancata affissione, il Dirigente Scolastico dovrebbe verbalizzare con data certa l’adempimento e/o porlo in essere davanti a testimoni.
L’Art. 90 del CCNL del 24 luglio 2003 stabilisce, al secondo comma, che “l’amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito- da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la contestazione di cui al successivo art 91 è venuto a conoscenza del fatto”.
La contestazione è la “fotografia” del fatto/evento che costituisce illecito disciplinare. Essa è caratterizzata dall’immediatezza, specificità, immutabilità. L’atto di contestazione deve contenere la descrizione dei fatti storici addebitati, collocati precisamente nello spazio e nel tempo, e non può essere successivamente modificato e/o integrato. Si instaura così il contraddittorio con il lavoratore. La forma scritta è richiesta ad substantiam.
L’atto di contestazione può essere spedito o consegnato a mano. Il rifiuto a ricevere l’atto non incide sulla validità e tempestività della contestazione.
In caso di omissione e/o genericità della contestazione si ha un vizio di forma sanabile con la rinnovazione del procedimento (sempre entro tempi previsti dalla normativa) . La tardività della contestazione, invece, è ritenuta un vizio sostanziale e in quanto tale non sanabile.
Il dipendente al quale siano stati contestati i fatti viene convocato con lettera per le difese non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla avvenuta contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
Mentre la convocazione è atto obbligatorio per la P.A., l’audizione, per il lavoratore, invece, non è tale: lo stesso potrebbe cioè non presentarsi personalmente, ma inoltrare memore, documenti, testimonianze.
In questa fase il lavoratore può farsi assistere da un procuratore o da un sindacalista debitamente delegato. Tale possibilità di farsi rappresentare esclude l’esistenza di cause interruttive e/o sospensive del procedimento, i cuoi termini di conclusione dovranno comunque essere rispettati.
Al dipendente o , su espressa delega, al suo difensore è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. Ciò implica che nel termine di 120 gg dalla contestazione (o nel termine di 30 gg nei casi di mancata comparizione dell’interessato) la P. A. deve concludere la procedura con l’applicazione della sanzione o con l’archiviazione del procedimento.
Tale conclusione deve avvenire con forma scritta e, nel silenzio della norma, si può reputare che non sussista un obbligo generale di motivazione per le sanzioni conservative.
Il licenziamento, invece, va comunicato per iscritto al lavoratore, anche senza motivazione. Il lavoratore può richiederne i motivi entro 7 gg dalla notifica e il datore di lavoro è tenuto a comunicarli.
L. Massimo