La procedura di assunzione dei lavoratori extracomunitari è sintetizzabile in quattro fasi:
1° fase:
Il datore di lavoro presenta allo Sportello unico immigrazione (del luogo di residenza o della sede legale dell’impresa) “richiesta di assunzione dei lavoratori stranieri”.
La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali:
o le generalità del datore di lavoro e dell’impresa, e l’indicazione del luogo di lavoro;
o nel caso di richiesta nominativa, le generalità del lavoratore straniero che si intende assumere, mentre nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
o il trattamento retributivo ed assicurativo, conforme alle previsioni legali e contrattuali;
o l’impegno del datore a fornire un adeguato alloggio al lavoratore e a sostenere le spese per l’eventuale rientro del lavoratore nello Stato di provenienza;
o l’impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
2° fase:
Lo Sportello unico trasmette la menzionata richiesta al centro per l’impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del datore.
Il centro per l’impiego ricevente, a sua volta, diffonde con ogni mezzo possibile (anche per via telematica) le offerte dei datori di lavoro e raccoglie le eventuali domande dandone comunicazione allo Sportello unico oltre che al datore di lavoro.
Se, invece, non vi sono domande provenienti da lavoratori nazionali o comunitari o di lavoratori extracomunitari già regolarmente residenti in Italia interessati all’impiego, il centro trasmette certificazione negativa.
3° fase:
Lo Sportello unico (del luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa), in assenza di motivi ostativi, rilascia il nulla-osta all’assunzione.
Tale certificato viene trasmesso agli uffici consolari, che, su richiesta, rilasciano il visto d’ingresso al lavoratore straniero.
4° fase:
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore extracomunitario deve presentarsi presso il competente Sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Lo Sportello unico fa sottoscrivere contestualmente al lavoratore straniero la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tale permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura e la sua durata corrisponde a quella stabilita dal contratto di lavoro, essa comunque non può superare:
— nove mesi complessivi, se sono stati stipulati uno o più contratti di lavoro stagionale;
— un anno, se è stato stipulato un unico contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
— due anni, se è stato stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Allo scadere del permesso di soggiorno, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo.