La Corte di Cassazione, nella Sentenza dell’11 aprile 2008 n. 9681, osserva che in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente la dedotta situazione proprietaria.
Sulla base del predetto principio la Suprema Corte correttamente accoglie il ricorso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, con la quale veniva rigettata la domanda proposta in controversia relativa a risarcimento dei danni da sinistro stradale nei confronti del responsabile civile del sinistro e della compagnia di assicurazione, ritenendo che l’istante non aveva dimostrato di essere la proprietaria dell’autovettura danneggiata in quanto, pure essendo la intestataria del veicolo secondo le risultanze della carta di circolazione del mezzo, non aveva anche provato che nel periodo di tempo intercorso tra il rilascio del suddetto documento di circolazione e la data dell’incidente la proprietà dell’autovettura non era stata trasferita ad altri.
Emiliana Matrone
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza dell’11 aprile 2008 n. 9681
RITENUTO IN FATTO:
che con sentenza pubblicata il 29 novembre 2004 il Giudice di Pace di Napoli, in controversia relativa a risarcimento dei danni da sinistro stradale da decidere secondo i criteri dell’equità necessaria ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod.proc.civ., rigettava la domanda proposta da S. C. nei confronti di G. D.P., della società L. spa e della compagnia di assicurazione A. spa, ritenendo che l’istante non aveva dimostrato di essere la proprietaria dell’autovettura danneggiata in quanto, pure essendo la intestataria del veicolo secondo le risultanze della carta di circolazione del mezzo, non aveva anche provato che nel periodo di tempo intercorso tra il rilascio del suddetto documento di circolazione e la data dell’incidente la proprietà dell’autovettura non era stata trasferita ad altri;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S. C., la quale, in unico motivo, denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, sia perché il giudice di merito, una volta ritenuta provata la proprietà dell’autovettura alla data e per effetto del rilascio a suo nome del documento di circolazione, non avrebbe potuto porre a suo carico la dimostrazione contraria all’avvenuto mancato trasferimento del veicolo in assenza di successive contrarie trascrizioni al P.R.A.; sia perché, in tema di danni arrecati ad autovettura, la legittimazione a richiederne il risarcimento è anche del soggetto (e tale era essa ricorrente), che sul veicolo esercita comunque un potere materiale;
che non hanno svolto difese gli intimati G. D.P., la società L. spa e la compagnia di assicurazione A. spa.
CONSIDERATO IN DIRITTO:
che il ricorso risulta fondato in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente la dedotta situazione proprietaria;
che risulta evidente che all’esposto principio in tema di onere probatorio il Giudice di Pace non sia attenuto in quanto, pure avendo ritenuto sulla scorta della documentazione prodotta che S. C. aveva acquistato l’autovettura e senza precisare se dopo l’acquisto fossero intervenute trascrizioni al P.R.A. a favore di altri soggetti, ha affermato che dovesse essere l’istante a dare anche la prova negativa di successivi trasferimenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese delle presente fase, al Giudice di Pace di Napoli in persona di diverso giudicante. In Roma, il 5.3.2008.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA L’ 11 APRILE 2008