Il Consiglio di Stato, con la Decisione 19 agosto 2008 n. 3950, precisa che l’accesso alla qualifica di “dirigente generale” avviene, ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 29/1993, non in base a procedura di avanzamento a scelta o per merito comparativo, ma in virtù di un provvedimento di nomina che implica un’ampia valutazione discrezionale in ordine al livello culturale, di professionalità ed attitudine a ricoprire l’incarico. La scelta selettiva del dirigente generale non deve, secondo l’orientamento giurisprudenziale, necessariamente cadere su soggetto già appartenente al ruolo del comparto di amministrazione o ente che deve procedere alla copertura del posto a livello di dirigente generale. Inoltre, per il Consiglio l’attribuzione della qualifica di dirigente generale va al di fuori della nozione di progressione di carriera che implica, nei limiti della dotazione di organico, la riserva dei posti di grado gerarchicamente sopraordinato ai soggetti appartenenti alla carriera stessa secondo regole di avanzamento predeterminate.
Emiliana Matrone
Consiglio di Stato – Decisione 19 agosto 2008 , n. 3950
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da T. R., rappresentata e difesa dall’avv.to Ugo Sgueglia, con domicilio eletto presso lo stesso in via O. Lazzarini, n. 19;
contro
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, C.N.R., in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III ter, n. 541/05 del 24.01.2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del C.N.R.;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 13 maggio 2008 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’avv.to Sgueglia e l’Avvocato dello Stato Ranucci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1). La dr.ssa T. R., già in servizio alle dipendenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) con la qualifica di dirigente del 2^ livello professionale, all’atto delle dimissioni dall’impiego con decorrenza 09.05.1997 chiedeva, nella qualità di “perseguitata per motivi razziali”, l’attribuzione della qualifica superiore di dirigente generale agli effetti della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita ai sensi delle leggi n. 336/1979 (N.d.R. recte: n. 336/1970), n. 541/1971 e n. 824/1971 il C.N.R., in conformità a parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con provvedimento n. 1625783 del 15.01.1998, respingeva la richiesta sul rilievo dell’impossibilità di applicazione del beneficio di cui all’art. 2 della legge n. 336/1970 al personale dell’area dirigenziale e, con separato provvedimento n. 1625784 emesso in pari data, limitava il beneficio stesso all’attribuzione di tre aumenti periodi di stipendio.
Avverso detta determinazione la dr.ssa T. insorgeva avanti al T.A.R. per il Lazio assumendone l’illegittimità per violazione in diversi profili delle disposizioni in favore della categorie benemerite prese in considerazione dalla legge n. 336/1970 e successive modificazioni, nonché per eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva in ricorso.
Il T.A.R. statuiva in particolare:
– che il beneficio richiesto, anche alla luce della decisioni dell’A.P. del Consiglio di Stato nn. 34 e 35 del 01.12.1995, non è configurabile in un ordinamento del personale articolato per qualifiche funzionali al quale è estranea la nozione di qualifica superiore ai sensi dell’art. 3 della legge n. 824/1971;
– che, inoltre, nel quadro della disciplina dettata dagli artt. 15 del d.lgs. n. 29/1993 e 23 del d.lgs. n. 165/2001, la qualifica dirigenziale si configura come unitaria e con articolazione in due fasce, mentre la nomina a dirigente generale non costituisce sviluppo di carriera per promozione.
Avverso detta decisione ha proposto appello la dr.ssa T. ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R., insistendo per il riconoscimento del beneficio richiesto con ogni conseguenza economica, ivi compresi gli interessi sulle differenze da corrispondere.
Il C.N.R. si è costituito in resistenza.
All’udienza del 13 maggio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’appello è infondato.
Alla data di collocamento a riposto dell’appellante (09.05.1997) l’originaria formulazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 29/1993 sull’articolazione delle qualifiche dirigenziali era stata già modificata dall’art. 4 del d.lgs. n. 470/1993. Tale ultima disposizione, sotto al rubrica “Qualifiche dirigenziali nonché di dirigente generale”, ha articolato la dirigenza delle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nelle qualifiche di dirigente e, ove prevista da specifiche disposizioni legislative, di “dirigente generale”.
L’accesso a tale ultima qualifica avviene, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs n. 29/1993, non in base a procedura di avanzamento a scelta o per merito comparativo, ma in virtù di un provvedimento di nomina che implica un’ ampia valutazione discrezionale in ordine al livello culturale, di professionalità ed attitudine a ricoprire l’incarico. La scelta selettiva del dirigente generale non deve, inoltre, necessariamente cadere su soggetto già appartenente al ruolo del comparto di amministrazione o ente che deve procedere alla copertura del posto a livello di dirigente generale.
L’art. 3 della legge n. 824/1971 – recante norma interpretativa dell’art. 2 della legge n. 336/1970, di attribuzione di benefici economici in favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate – ha precisato che per “carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili” nella categoria di personale di appartenenza (dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni) e che “per qualifica….immediatamente superiore a quella posseduta” quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza quale sia il sistema di conferimento.
Come in precedenza accennato l’art. 4 del d.lgs. n. 470/1993 ha nettamente distinto la qualifica di dirigente generale da quella dei restanti funzionari con qualifica dirigenziale. Il possesso della qualifica di dirigente, in relazione alle modalità di nomina dei dirigenti generali previste dall’art. 21 del d.lgs. n. 29/1973, costituisce solo un requisito soggettivo per poter accedere a detta qualifica, poiché la nomina, connotata da valutazioni di carattere ampiamente fiduciario, non deve necessariamente cadere su dipendenti appartenenti al ruolo dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico di dirigente generale.
Si è, quindi, al di fuori della nozione di progressione di carriera che implica, nei limiti della dotazione di organico, la riserva dei posti di grado gerarchicamente sopraordinato ai soggetti appartenenti alla carriera stessa secondo regole di avanzamento predeterminate.
Nel dare applicazione all’art. 2 della legge n. 336/1970 l’ente intimato ha pertanto correttamente attribuito in favore della dr.ssa T., ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico e di previdenza, il beneficio di tre aumenti periodi di stipendio, non rientrando, per quanto in precedenza esposto, la qualifica di dirigente generale nella nozione di qualifica superiore a quella di dirigente di seconda fascia rivestita all’atto della cessazione dal servizio attivo.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2008