Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara, con la Sentenza del 3 luglio 2008 n. 641, statuisce che l’esclusione di due tra gli 80 quesiti proposti per l’accesso alla facoltà di medicina, motivata in relazione alla loro equivocità (per cui non sarebbe stato possibile valutare in modo completo e sicuro l’esattezza o meno delle risposte date dai candidati agli stessi) risponde a criteri di ragionevolezza e logicità, nonchè al rispetto del principio della par condicio in quanto la presenza di un quesito con due risposte esatte possibili tra quelle predeterminate danneggia i candidati più preparati, acuti e riflessivi, inducendoli eventualmente ad omettere la risposta ovvero a indicarne una errata.
Il Collegio, con la medesima decisione, ha modo di precisare che la limitazione all’accesso all’università, prevista dalla L. n. 264/1999, non si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 33 e 34, Cost., considerato che il sistema stabilito dal legislatore, è perfettamente conforme al diritto allo studio, che non appartiene a tutti i cittadini indiscriminatamente, ma solo ai più capaci e meritevoli, e che tale diritto, al pari delle altre libertà e diritti della personalità di rilievo costituzionale, non può essere riconosciuto in modo assoluto ed indiscriminato, dovendo trovare necessario contemperamento con altre rilevanti esigenze, di pari importanza, quali quella di evitare il sovraffollamento, come imposto da direttive comunitarie che impongono un preciso obbligo di risultato che gli Stati membri sono chiamati ad adempiere, predisponendo misure adeguate a garanzia delle previste qualità teoriche e pratiche dell’apprendimento: da tale orientamento scaturisce che la previsione e disciplina del c.d. numero chiuso non è valutata come un’arbitraria limitazione del diritto allo studio, ma come una garanzia di qualità d’insegnamento, secondo gli standard europei, come imposto dalle norme comunitarie che costituiscono fonti normative vincolanti all’interno del nostro Stato.
Emiliana Matrone
T.A.R. Abruzzo – Pescara – Sentenza 3 luglio 2008 , n. 641
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 529 del 2007, proposto da:
M. D., rappresentata e difesa dall’avv.to Antonella Bosco, con domicilio eletto presso Maria Di Tillio in Pescara, via Muzii 80;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Chieti G. D’Annunzio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L’Aquila, via Portici S. Berardino;
nei confronti di
M. R., non costituito;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria del concorso di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2007-08, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata al …omissis… posto comportante l’esclusione della stessa all’ammissione a detto corso;
i provvedimenti con cui il MIUR si è determinato a non computare e valutare 2 degli 80 quesiti;
ove occorra anche il bando per l’accesso alla selezione e il DM 19 giugno 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Chieti G. D’Annunzio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19/06/2008 il presidente Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente impugna i seguenti provvedimenti:
– la graduatoria del concorso di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2007 – 2008 nella parte in cui ha collocato la ricorrente stessa al …omissis… posto;
– i provvedimenti con cui il MIUR si è determinato a non computare e valutare 2 degli 80 quesiti;
– ove occorra anche il bando per l’accesso alla selezione e il DM 19 giugno 2007.
La ricorrente sig.ra M. D. fa presente di aver conseguito nell’anno 2006 il Diploma di maturità secondaria di secondo grado presso il Liceo Scientifico G. Galilei di Lanciano con il punteggio di 98/100 e di aver partecipato con esito negativo, nello stesso anno 2006, alla selezione per l’ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e chirurgia tenuto presso la relativa Facoltà dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di Modena.
In data 04.07.07 veniva pubblicato il bando per l’accesso alla selezione per l’ammissione al corso di laurea specialistica 46/S nel quale si legge: “Le prove di concorso ed i criteri di valutazione, di cui alla Legge 264 del 02.08.99 per la regolamentazione degli accessi, sono stati determinati dal M.I.U.R. con D.M. del 17.05.2007; pertanto le prove di ammissione per l’accesso, consistono nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di: – Logica e cultura generale; – Biologia; – Chimica; – Fisica e Matematica”.
La valutazione delle prove si attiene, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17.05.2007, ai seguenti criteri; 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0.25 punti per ogni risposta sbagliata; O punti per ogni risposta non data.
La interessata spiega poi che, dopo il risultato negativo conseguito nella prova dell’anno 2006, si è iscritta nell’anno 2006 al Corso di laurea specialistica in Scienze biologiche dove ha superato n. 4 esami.
Per avere accesso ad uno dei 144 posti disponibili per l’anno accademico 2007-2008, ha effettuato un nuovo tentativo, collocandosi al …omissis… posto con il punteggio di …omissis…, attribuito sulla base non di …omissis…, bensì di …omissis… test ritenuti validi dal MIUR.
In proposito, la ricorrente spiega che nell’immediatezza della prova il MIUR riteneva di dover escludere dal computo delle risposte il quesito n. 79 sulla base della seguente motivazione: “Nella domanda 79 è omessa l’indicazione della risposta esatta in quanto da un’ulteriore verifica operata dalla commissione istituita per la predisposizione dei quesiti è risultato che nessuna delle opzioni indicate può essere considerata corretta: il quesito pertanto è annullato.”
In base a tale unico annullamento, pertanto, veniva effettuata la prima valutazione, come risulta dalle soluzioni pubblicate sul sito MIUR il giorno 04.09.07 con la seguente precisazione: “La valutazione complessiva della prova avverrà su 79 quesiti per le motivazioni indicate alla domanda n. 79”.
Sennonché il giorno seguente, sul medesimo sito, veniva pubblicato un nuovo e diverso schema dei risultati esatti, nel quale si precisava: “La valutazione complessiva della prova avverrà su 78 quesiti per le motivazioni indicate alle domande n. 71 e n. 79” e, in calce alla domanda n. 71 si precisava: “Il quesito è annullato in quanto sono possibili più risposte esatte tra le opzioni indicate.”.
La ricorrente, che a tale ultimo quesito aveva attribuito una risposta certamente esatta, identica a quella ritenuta corretta dal MIUR in occasione dei test di ingresso per l’anno accademico 2005-06 si vedeva sottrarre il relativo punteggio e, quindi, veniva collocata al …omissis… posto.
Nel caso invece le fosse stato computato il punteggio della domanda 71 la sua collocazione sarebbe stata migliore ed ella, alla luce dello scorrimento della graduatoria fino al …omissis… posto, avrebbe avuto la possibilità di accedere alla iscrizione al corso di laurea di cui si discute.
Espletato il concorso la ricorrente, dunque, non risultava vincitrice, cosicché le veniva preclusa ancora una volta l’iscrizione al primo anno di corso.
In via di diritto deduce i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione L. 02.08.99 n. 264. Violazione del DM 17.05.07 e del Bando di concorso in data 04.07.07. Eccesso di potere per contraddittorietà con il DM 17.05.07 e con il Bando di concorso in data 04.07.07 e per disparità di trattamento ed irragionevolezza.
Secondo la ricorrente, proprio il rigore esplicitato dalla L. 264/1999 impone l’assoluto rispetto di criteri e modalità di massima trasparenza e di corretto espletamento delle prove, così da salvaguardare effettivamente la possibilità di distinguere gli studenti più meritevoli da quelli meno meritevoli.
Ed infatti, l’art. 3 comma 3 DM 17.05.07 disponeva che la Commissione avrebbe predisposto, come in effetti ha fatto, trentatre quesiti per l’argomento di logica e cultura generale, ventuno per l’argomento di biologia, tredici per l’argomento di chimica e tredici per gli argomenti di fisica e matematica (per un totale di ottanta quesiti). Ed anche il Bando di concorso della locale Università fa riferimento a n. 80 quesiti ed al criterio di suddivisione degli stessi. La ripartizione di detti 80 quesiti tra le varie materie è stata fatta, ragionevolmente, sulla base di dettagliati criteri volti a rendere la prova equilibrata in relazione alle singole materia da trattare, senza esasperare aspetti specialistici, ma senza tralasciare o mortificare le materie scientifiche oggetto dei futuri studi o agli stessi propedeutiche.
Secondo la ricorrente, l’annullamento di ben 2 dei 13 quesiti per l’argomento di fisica e matematica ha inciso nella misura del 15% rispetto a tali materie, pregiudicando proprio quell’esigenza di equilibrio ricercata con la ripartizione richiamata nell’art. 3 del DM citato e nel Bando. E tale alterazione ha determinato effetti maggiormente negativi ed una conseguente disparità di trattamento in danno della ricorrente che, anche alla luce degli esami sostenuti durante il primo anno di studi presso la Facoltà di Scienze biologiche, aveva appuntato maggiori aspettative proprio sui quesiti aventi ad oggetto gli argomenti di biologia, di chimica, di fisica e di matematica.
Secondo la ricorrente, risulta evidente che l’annullamento delle due prove su 13 di matematica e fisica ha inciso proprio sulle materie che costituiranno oggetto del futuro corso di studi e per le quali, ragionevolmente, maggiore avrebbe dovuto essere l’attenzione ai fini della individuazione di una concreta propensione al corso di studi prescelto.
Secondo la ricorrente, si sarebbe verificata una condizione di irragionevolezza e di illogicità che ha minato alla base le aspettative della concorrente e le dichiarazioni del MIUR di voler attribuire una equa ponderazione alle singole materie oggetto dei test.
2) Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità e manifesta irragionevolezza.
Secondo la ricorrente, il quesito n. 71 annullato non immediatamente il 4 settembre, ma il giorno dopo, riproponeva sostanzialmente quello, di quasi identico tenore (ma la differente intensità del vento era irrilevante), assegnato in occasione dei test di ammissione per l’anno a.a. 2005-2006. Il suo annullamento, pertanto, a prescindere da tutte le problematiche di tipo contenutistico, manifesta in assenza di una pur minima motivazione sul punto, una condizione di assoluta gravità connessa al rapporto con i test assegnati negli anni precedenti.
Osserva la ricorrente che la motivazione ufficiale dell’annullamento, non è stata quella della erroneità della risposta bensì la circostanza che tale risposta non fosse l’unica esatta. Secondo la ricorrente, se questa è la condizione non si comprende la ragione per la quale i concorrenti che hanno comunque fornito una risposta esatta al quesito (una delle due possibili) non debbano essere premiati rispetto a coloro che nessuna risposta, o una risposta errata, hanno dato.
Secondo la ricorrente, ancor più pregiudizievole per i candidati – ed ancor più per la ricorrente che nei quesiti di natura scientifica aveva riposto grandi aspettative – è l’effetto determinato dall’inserimento e dal successivo annullamento del quesito n. 79, che ha comportato certamente un dispendio di tempo per cercare una soluzione che non c’era, imponendo alla ricorrente di eseguire più e più volte l’esercizio per trovare una soluzione ragionevolmente corretta e cioè quella che tra le cinque possibili più si avvicinava al risultato esatto.
Resiste in giudizio l’amministrazione che contesta le tesi attoree.
Con successiva articolata memoria depositata il 9 giugno 2008 la ricorrente ha ulteriormente ribadito le proprie argomentazioni.
La causa, nella pubblica udienza del 19 giugno 2008, è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Va innanzi tutto rammentato che la ricorrente impugna i seguenti provvedimenti:
– la graduatoria del concorso di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2007. 2008 nella parte in cui la ha collocata al …omissis… posto;
– i provvedimenti con cui il MIUR si è determinato a non computare e valutare 2 degli 80 quesiti;
– ove occorra anche il bando per l’accesso alla selezione e il DM 19 giugno 2007.
2. In via preliminare occorre appena accennare all’orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, secondo il quale la limitazione all’accesso all’università; prevista dalla legge n. 264 del 1999, non si pone in contrasto con gli art. 2, 3, 33 e 34 cost., considerato che il sistema stabilito dal legislatore, sarebbe perfettamente conforme al diritto allo studio, che non appartiene a tutti i cittadini indiscriminatamente, ma solo ai più capaci e meritevoli, e che tale diritto, al pari delle altre libertà e diritti della personalità di rilievo costituzionale, non può essere riconosciuto in modo assoluto ed indiscriminato, dovendo trovare necessario contemperamento con altre rilevanti esigenze, di pari importanza, quali quella di evitare il sovraffollamento, come imposto da direttive comunitarie che impongono un preciso obbligo di risultato che gli Stati membri sono chiamati ad adempiere, predisponendo misure adeguate a garanzia delle previste qualità teoriche e pratiche dell’apprendimento. Da tale orientamento scaturisce che la previsione e disciplina del c.d. numero chiuso non è valutata come un’arbitraria limitazione del diritto allo studio, ma come una garanzia di qualità d’insegnamento, secondo gli standard europei, come imposto dalle norme comunitarie che costituiscono fonti normative vincolanti all’interno del nostro Stato.
3. Ciò detto, venendo al ricorso in esame, a parte che l’eventuale annullamento del bando ovvero delle determinazioni di escludere due degli ottanta quesiti implicherebbe il rifacimento delle prove, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio, va osservato innanzi tutto come l’interessata presuppone che l’esclusione dal calcolo delle due prove la abbia danneggiata, mentre ciò potrebbe valere anche per altri partecipanti, per cui non necessariamente la graduatoria verrebbe riformulata a suo favore. Invero, ella non può dimostrare che avrebbe risposto esattamente ai due quesiti (o meglio all’unico che consentiva una risposta esatta) e soprattutto che non lo avrebbero fatto anche gli altri ricorrenti.
4. Ciò premesso, si rileva che la questione giuridica su cui appuntare l’attenzione riguarda la legittimità o meno dell’esclusione di due prove dal novero delle 80, disposta dalla Commissione di esame in due momenti diversi.
Va poi osservato come non spetti a questo giudice di entrare nel merito contenutistico di dette prove, ma valutare se a norma di legge l’aver espuntato due prove su 80 risponda a criteri di ragionevolezza e logicità ovvero abbia violato in qualche modo la normativa sui concorsi di accesso alle facoltà universitarie.
Sulla questione, va rilevato come l’esclusione di due dei quesiti a risposta multipla risulta motivata dalla loro equivocità, per cui non sarebbe stato possibile valutare in modo completo e sicuro l’esattezza o meno delle risposte date dai candidati agli stessi.
Invero, per quanto concerne il quesito n. 79 la ragione consiste nell’inesattezza di tutte e cinque le risposte predeterminate nel questionario, laddove per il quesito n. 71 il motivo concerne l’inserimento tra le cinque di due risposte esatte anziché di una.
Al di là del merito dei due quesiti, tale motivazione appare logica e coerente con la tutela della par condicio, che non può essere intesa – come fa la ricorrente – quale rapportata alla specifica situazione soggettiva di un candidato, ma va riferita alla generalità dei parteciparti alla selezione.
Invero la scelta della commissione era l’unica possibile date le circostanze, onde evitare di dover ripetere le prove di esame, il che avrebbe comportato non pochi inconvenienti anche per i candidati e avrebbe leso gli interessi pubblici ad un ordinato inizio dell’anno accademico.
Inoltre, sarebbe stata al contrario la permanenza di due quesiti privi di risposta univoca tra quelle indicate ad alterare significativamente le prove di ammissione.
5. Questo Tribunale non ignora certo le pronunce di alcuni TAR di segno contrario, tra cui TAR Campania, Sede di Napoli, sezione VIII, n. 871 del 2008 e quella che sostanzialmente la richiama del TAR Emilia Romagna Bologna, sezione I, n. 1649 del 2008. Invero, non può essere condivisa la prospettazione contenuta in dette sentenze secondo cui per il solo quesito n. 71 sarebbe stato possibile ammetterlo, come unica soluzione in grado di tutelare l’affidamento dei candidati.
Al contrario ritiene questo Collegio che il fatto che due risposte al quesito potessero essere considerate esatte altera significativamente l’elemento – prescritto tassativamente dai criteri predeterminati – di unicità della risposta esatta e quindi la conseguente valutazione negativa, in modo differenziato, sia delle risposte errate sia della mancata risposta.
La brillante argomentazione, contenuta nella citata sentenza, che la presenza di un quesito con due risposte esatte possibili tra quelle predeterminate, in fondo avrebbe favorito tutti i candidati senza danneggiarne alcuno, stante l’incremento di probabilità di individuare la risposta giunta (due su cinque anziché una), prova troppo, in quanto non tiene in considerazione la difficoltà in cui si possono essere trovati i candidati più preparati, acuti e riflessivi a causa dell’esistenza di ben due risposte esatte possibili, inducendoli eventualmente ad omettere la risposta ovvero a indicarne una errata.
Il mantenimento del quesito non avrebbe comportato – ad avviso di questo Tribunale – uno scostamento scarsamente rilevante dallo schema normativo, ma una significativa alterazione di criteri rigidamente predeterminati.
Né convince l’applicazione alla fattispecie di criteri ermeneutici utilizzati per i contratti, in quanto non si controverte affatto dell’interpretazione di un atto, ma di accertata equivocità di un quesito.
6. Invero lo stesso bando di concorso spiegava che: “…le prove di ammissione per l’accesso, consistono nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla,di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate”, dove il secondo quesito espunto dalla commissione non consentiva affatto l’individuazione di una sola risposta esatta.
La decisione qui gravata quindi risulta conforme alla lettera e alla ratio del bando, laddove la diminuzione del numero dei quesiti rispetto a quelli inizialmente previsti assume un rilievo indubbiamente minore e comunque consente di salvaguardare la par condicio.
In sostanza, non si trovano nella decisione dell’amministrazione quegli elementi di illogicità e incongruenza che soli potrebbero viziare la decisione.
7. Per le ragioni su indicate il ricorso va rigettato, anche se tenendo conto delle oscillazioni giurisprudenziali e per ovvie ragioni equitative le spese di giudizio si possono compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sezione di Pescara – rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19/06/2008 con l’intervento dei Magistrati:
IL PRESIDENTE
Umberto Zuballi
L’ESTENSORE
Michele Eliantonio
IL CONSIGLIERE
Dino Nazzaro
Depositata in Segreteria il 3 luglio 2008