Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Bologna, con la sentenza del 30 giugno 2008 n. 3151, stabilisce che, in materia di preselezioni concorsuali, mentre appare ineccepibile il provvedimento di annullamento del quesito contenente tutte risposte inesatte, in quanto atto meramente ricognitivo della nullità parziale del bando per impossibilità di conseguire un qualsiasi risultato apprezzabile, come necessaria declaratoria dell’originaria inefficacia del quesito medesimo, a diversa conclusione invece deve giungersi in relazione al quesito contenente più risposte esatte, dovendo ritenersi irragionevole da parte dell’amministrazione l’adozione dell’identica rigorosa misura della cancellazione della domanda dal questionario.
In tal caso infatti, l’errore commesso nella formulazione del quesito, non deve necessariamente condurre alla sua eliminazione, tenuto conto che la possibilità di fornire due risposte esatte costituisce senza dubbio un vantaggio nella valutazione della domanda ma non determina un’anomalia di tale gravità da alterare il significato e quindi il risultato complessivo della prova. Sicché, l’annullamento del quesito si pone in netto contrasto con il principio secondo cui i provvedimenti amministrativi non devono risultare ingiustificatamente gravatori per il privato, allorché sia possibile operare scelte che siano in grado di contemperare il perseguimento dell’interesse pubblico con il minor sacrificio delle posizioni dei soggetti interessati.
Emiliana Matrone
T.A.R. Emilia Romagna – Bologna – Sentenza 30 giugno 2008 , n. 3151
SENTENZA
Sul ricorso 965/2007 proposto da:
G. P. + 4,
rappresentato e difeso da:
BACCOLINI AVV. STEFANO
COLI AVV. PAOLO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA SAN GERVASIO 10
presso
BACCOLINI AVV. STEFANO
contro
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
e nei confronti di
D. R.
T. R.
L. A.
non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell’intera procedura di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia per l’a.a. 2007/2008, tenutasi il 4.9.2007 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
della graduatoria generale di merito, resa nota, mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca inerente la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia per l’a.a. 2007/2008 tenutasi il 4.9.2007 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
dei provvedimenti di esclusione dall’ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia per l’a.a. 2007/2008 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia conseguenti alla formazione della graduatoria generale di merito sulla base della prova di ammissione tenutasi il 4.9.2007;
del provvedimento assunto dal Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 3 del D.M. 17.5.2007 mediante il quale, avvalendosi di un’apposita Commissione di esperti, sono state predisposte le prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia per l’a.a. 2007/2008;
di ogni altro atto dagli stessi presupposto o ad essi conseguente, con ordine alle Amministrazioni convenute di disporre la ripetizione, con nuovi quesiti, della procedura di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia per l’a.a. 2007/2008 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 19.9.2007;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Sergio Fina;
Udito, alla pubblica udienza del 5.6.2008, gli avvocati delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato con ricorso principale e con motivi aggiunti: il decreto con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca ha predisposto le prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, il provvedimento assunto dallo stesso Ministero con il quale si è deciso di non ripetere le prove, a seguito dell’annullamento dei quesito nn. 71 e 79 in quanto rispettivamente suscettibili, il primo, di più risposte esatte tra le opzioni indicate, il secondo, di risposte tutte inesatte.
Viene altresì impugnato il provvedimento con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso per l’ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Modena – anno accademico 2007/2008 – bandito con Decreto del Rettore dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
La controversia comune a molti altri candidati scaturisce dalla decisione ministeriale di annullare, dopo l’avvenuto svolgimento della prova, i quesiti nn. 71 e 79 del questionario relativo al predetto corso di laurea con conseguente irrilevanza delle risposte al riguardo fornite dai candidati.
Va rilevato che per espressa previsione del bando, la prova di ammissione era congegnata sulla base di un questionario articolato su n. 80 domande a risposta plurima per ciascuna delle quali erano riportate cinque risposte di cui una soltanto esatta.
A sostegno della disposta invalidazione l’amministrazione ha rappresentato che per il quesito n. 79 dovevano ritenersi inesatte tutte le risposte predeterminate nel questionario, mentre per il quesito n. 71 erano individuabili due risposte esatte anzicchè una soltanto come prescritto.
Sostiene in sintesi la ricorrente che la determinazione adottata dal resistente Ministero si rivela affetta da violazione di legge: art. 4 del D.lgs. n. 264/1999 ed eccesso di potere per illogicità e per disparità di trattamento poiché ne sono risultati avvantaggiati i candidati che hanno errato nel fornire la risposta, essendo stati, i medesimi, destinatari non solo della riattribuzione del punteggio di 0,25, connesso all’errore commesso, ma anche dell’ulteriore beneficio derivante della sottrazione di 1 punto ai concorrenti che hanno risposto esattemente.
Le argomentazioni ricorsuali, seppure condivisibili sul piano generale, non modificano sotto il profilo giuridico la posizione degli interessati.
Come appena sopra precisato il Ministero dell’Università ha ritenuto di annullare i requisiti contraddistinti dai nn. 71 e 79 della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Ora con riferimento a quest’utimo quesito deve considerarsi che la disposta espunzione dal questionario, in quanto atto meramente ricognitivo della nullità parziale del bando per impossibilità di conseguire un qualsiasi risultato aprezzabile, nella parte in cui conteneva tutte risposte sbagliate, si configura in sostanza come necessaria declaratoria dell’originaria inefficacia del quesito medesimo, sicchè sul punto al decisione dell’amministrazione appare ineccepibile.
A diversa conclusione deve invece giungersi quanto al quesito n. 71, poiché non ricorrendo rispetto al contenuto della domanda la medesima radicale nullità di cui era affetto il quesito n. 79, deve ritenersi irragionevole da parte dell’amministrazione, l’adozione dell’identica rigorosa misura della cancellazione della domanda dal questionario, ben potendo nella circostanza farsi ricorso a soluzioni più adeguate alla situazione determinatasi e più rispettose della buona fede dei candidati.
In definitiva l’errore commesso nella preventiva formulazione del quesito n. 71 non doveva necessariamente condurre alla sua eliminazione, tenuto conto che la possibilità di fornire due risposte esatte costituivano senza dubbio un vantaggio nella valutazione della domanda, ma non determinavano un’anomalia di tale gravità da alterare il significato e quindi il risultato complessivo della prova.
Ne discende che l’annullamento, da parte dell’amministrazione, del quesito n. 71 si pone, ad avviso del Collegio, in netto contrasto con il principio secondo cui i provvedimenti amministrativi non devono risultare ingiustificatamente gravatori per il privato, allorché sia possibile operare scelte che siano in grado di contemperare il perseguimento dell’interesse pubblico con il minor sacrificio delle posizioni dei soggetti interessati.
Tuttavia i ricorrenti non sono stati in grado, nella fattispecie, di superare la prova di resistenza e cioè di dimostrare di aver risposto esattamente a tale quesito e di poter essere collocati utilmente in graduatoria a seguito dell’attribuzione del relativo punteggio e quindi le loro argomentazioni si riducono ad una denucia generica in favore del ripristino generale della legalità che però non produce effetti sulle loro specifiche posizioni sostanziali.
Con ulteriore profilo, comune ai motivi aggiunti, gli interessati rilevano la violazione dell’art. 4 del D.lgs. n. 264/1999, del D.M. 15.7.2007 e della lex specialis della procedura concorsuale; violazione dei principi generali in materia di concorsi pubblici e dell’art. 97 della Costituzione; violazione degli art. 6 del D.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 11 del D.P.R. n. 487/1994.
Anche tale profilo appare inconsistente.
Occorre intanto chiarire che le irregolarità verificatesi nel corso delle prove denunciate in un’altra sede locale, nella specie presso l’Università di Catanzaro, non possono estendere i loro effetti a situazioni e realtà del tutto diverse.
Non risulta inoltre che alcuna delle prospettate violazioni procedurali siano state compiute durante lo svolgimento delle prove selettive sostenute dai ricorrenti presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, sicchè gli argomenti complessivamente sviluppati appaiono del tutto in conferenti.
In conclusione il ricorso ed i connessi motivi aggiunti in parte devono essere dichiarati inammissibili per carenza d’interesse ed in parte devono essere respinti in quanto infondati.
Le spese possono compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe in parte li dichiara inammissibili ed in parte li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2008.
IL PRESIDENTE
Calogero Piscitello
L’ESTENSORE
Sergio Fina
IL SEGRETARIO
Livia Monari
Depositata in Segreteria in data 30 giugno 2008