Non vige l’obbligo delle cinture per il conducente di veicolo fermo in fila in attesa di accedere ad un parcheggio:
tanto afferma la Cassazione nella Sentenza 23 aprile 2007, N. 9674.
Nel nostro ordinamento giuridico, l’art. 172 del codice della strada, circa l’uso delle cinture di sicurezza, prevede tutto quanto segue:
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,
adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie
2. Il conducente del veicolo e’ tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati sull’obbligo di utilizzare la cintura di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quali il video.
8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza; b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2; e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12; f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza; g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana; h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza;
9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici;
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285 . Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143;
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.
[…]
Dunque, la sanzione prevista dall’art. 172 C.d.S. si applica quando il veicolo è “in qualsiasi situazione di marcia”. La norma, in particolare, non fa riferimento alla situazione di sosta o fermata che, pur rientrando nel concetto di circolazione, non può essere ricondotta anche a quello di veicolo in movimento, proprio della marcia.
Sulla scorta di tale principio, la Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista, che veniva sanzionato dalla polizia municipale per mancato uso delle cinture di sicurezza, mentre era fermo in una fila di autovetture in attesa di poter accedere ad un parcheggio.
Nel caso concreto, la Suprema Corte afferma che “la norma in discussione, posta a tutela della sicurezza degli occupanti del veicolo in previsione d’eventuale collisione od uscita di strada o brusca frenata od altri eventi comunque tali da determinare un repentino spostamento del corpo dei detti occupanti ed un urto dello stesso all’interno della vettura od una fuoriuscita dall’abitacolo, ha la sua ratio nel prefigurare situazioni nelle quali il movimento del veicolo nel quale si trovano i soggetti tutelandi, od anche di altri veicoli circolanti, possa determinare gli eventi alla cui prevenzione è intesa. Allorché la situazione sia tale da escludere che tali eventi possano verificarsi – come nella specie, laddove il veicolo si trovava fermo in fila con altri veicoli in attesa d’accedere ad un parcheggio quando vi si fossero resi disponibili i posti necessari, quindi né in moto continuo sia pur lento né con sollecite riprese della marcia, né, ancora, in presenza d’altri veicoli in marcia che potessero determinare un urto pericoloso – la norma stessa non può trovare applicazione, non ricorrendone i presupposti oggettivi voluti dalla sua ratio interpretata secondo logica. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza va annullata”