Per impugnare gli atti dell’Agenzia delle Entrate di valore non superiore ad € 20.000,00 e notificati ai contribuenti a partire dal 1° aprile 2012 è obbligatorio esperire il reclamo previsto dal nuovo art. 17 bis del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546.
Tale reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso tributario.