Le commissioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 276/2003 istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro e Province operano secondo un regolamento interno da trasmette al Ministero del Lavoro per una valutazione di conformità alle disposizioni del D.Lgs 276/2003.
Commissione di Certificazione
della Direzione Provinciale del Lavoro di ____________
Servizio Politiche del Lavoro
REGOLAMENTO
Art. 1 – Composizione della Commissione
1. La Commissione di certificazione, a norma dell’art. 1 del D.M. citato, è così composta:
Membri di diritto
· il Dirigente della Direzione provinciale del lavoro che la presiede e due funzionari del Servizio Politiche del Lavoro, uno dei quali assume a turno la funzione di relatore;
· un rappresentante dell’I.N.P.S.;
· un rappresentante dell’I.N.A.I.L.
Membri consultivi:
· un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate
· un rappresentante per ciascuno degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979.
2. Il Dirigente della D.P.L., valutato il carico di lavoro, si riserva la possibilità, qualora risulti necessario, di costituire eventuali sottocommissioni.
Art. 2 – Svolgimento del procedimento
1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 251/2004, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i rapporti di lavoro.
2. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro.
3. L’istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari.
4. L’istanza deve contenere l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione e deve essere corredata dall’originale del contratto sottoscritto dalle parti contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.
5. Le parti devono dichiarare esplicitamente che:
– fra di esse e con riferimento al contratto presentato non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti;
– che non è stato emesso un precedente provvedimento di diniego sulla medesima istanza (nel caso di sussistenza di tale provvedimento, le parti devono allegarne copia all’istanza).
6. Ricevuta l’istanza di certificazione, il Presidente della Commissione, valutata la regolarità della documentazione, provvede a convocare le parti al fine di procedere alla certificazione del contratto secondo il calendario dei lavori della Commissione, redatto sulla base dell’ordine di presentazione delle istanze. A tal fine, le istanze non appena presentate dovranno essere protocollate e registrate su un apposito registro informatizzato.
7. Sulla base delle istanze registrate, la Commissione, al termine di ogni seduta, aggiorna il calendario dei lavori. La comunicazione del calendario della seduta con l’indicazione delle relative pratiche rivolta all’INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate ha valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell’art. 78, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 276/03 e può essere effettuata tramite fax o posta elettronica. Le medesime autorità possono presentare eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.
8. Il funzionario relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta, un’apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata ed in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente Regolamento.
9. Le parti devono presentarsi dinanzi alla Commissione nella data e nell’ora stabilite. L’eventuale assenza ingiustificata anche di una sola delle parti rende improcedibile l’istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda. Le parti presenziano personalmente all’audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante. In tal caso è indispensabile l’assistenza dell’organizzazione sindacale o di categoria o di un professionista abilitato. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti.
10. Il funzionario relatore provvede all’annotazione dei lavori della commissione. La scheda riepilogativa assieme alla modulistica per l’attivazione del procedimento deve essere sottoposta all’approvazione della Commissione che valuta, in corso d’opera, ogni necessità di aggiornamento.
11. La Commissione di certificazione svolge altresì attività di assistenza e consulenza alle parti in merito alla stipulazione del contratto di lavoro nonché nella definizione del programma negoziale e nella qualificazione del rapporto.
12. Completata la fase istruttoria i membri di diritto, sentiti i membri consultivi presenti, deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all’istanza.
13. Il procedimento deve essere portato a termine entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione.
Art. 3 – Provvedimento di certificazione
1. Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della certificazione, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati. Nell’atto emanato deve essere indicata l’autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo. Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.
2. Il verbale di audizione delle parti e il resoconto dell’attività svolta dalla commissione viene allegato al provvedimento adottato ed è parte integrante dello stesso provvedimento.
3. Il provvedimento di certificazione, secondo lo schema predisposto, contiene per relationem tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indica la traccia seguita per la valutazione, anche secondo le indicazioni fornite dalle circolari ministeriali.
4. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego le parti possono presentare una successiva istanza che potrà essere valutata dalla Commissione sulla scorta della sussistenza effettiva di presupposti e motivi diversi.
Art. 4 – Conservazione dei contratti certificati
1. I contratti certificati sono conservati presso la Direzione provinciale del lavoro per la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto stesso e la loro archiviazione può avvenire anche con strumenti informatici.