Il presente regolamento disciplina compiti e responsabilità del personale che, per assicurare la propria prestazione, deve utilizzare motoveicoli e/o autoveicoli, strumentali allo svolgimento delle specifiche attività dei servizi aziendali.
In particolare, le Poste Italiane S.p.A. mettono a disposizione del proprio personale motoveicoli e autoveicoli leggeri per: la distribuzione della corrispondenza ovvero il trasporto degli effetti postali.
Ovviamente, l’operatore deve utilizzare il mezzo esclusivamente per motivi di servizio, negli orari previsti e nei percorsi stabiliti, controllando preventivamente il mezzo ai fini della circolazione in condizioni di sicurezza.
Altresì, l’operatore, durante il servizio, deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di togliere le chiavi dal quadro dell’accensione ed attivare il sistema antifurto ove esistente.
L’operatore è responsabile nei confronti delle Poste Italiane S.p.A. e di terzi dei danni causati da propri comportamenti dolosi o colposi.
Eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti da infrazioni al Codice della Strada, rilevate dagli Organi competenti, saranno addebitate al conducente responsabile dell’infrazione.
Emiliana Matrone
Regolamento per l’uso dei mezzi aziendali adibiti ai servizi di recapito, di carattere tecnico operativo e di trasporto degli effetti postali
DISPOSIZIONI GENERALI
1. PREMESSA
2.ONERI DI GESTIONE DEL MEZZO
3.AFFIDAMENTO DEL MEZZO IN “FULL RENT”
4.PATENTE DI GUIDA
5.OBBLIGHI DELL’OPERATORE E MODALITA’ DI IMPIEGO DEL MEZZO
6.CUSTODIA E RICOVERO DEL MEZZO
7.ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA PER GARANZIA KASKO
8.SINISTRI
9.FURTO DEL MEZZO E/O ATTO VANDALICO
10.SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI TITOLI DI VIAGGIO
11.RESPONSABILITA’
1. PREMESSA
1.1Le presenti disposizioni disciplinano compiti e responsabilità del personale che, per assicurare la propria prestazione, deve utilizzare motoveicoli e/o autoveicoli, strumentali allo svolgimento delle specifiche attività dei servizi aziendali; esse integrano e richiamano usi e norme di comportamento in atto, concernenti l’utilizzo dei mezzi di proprietà aziendale.
1.2Poste Italiane S.p.A. (di seguito denominata: Società), per la prestazione dovuta dal personale di cui sopra (di seguito denominato: operatori), mette di norma a disposizione motoveicoli e autoveicoli leggeri nonché autoveicoli di peso totale a terra fino a 6 tonnellate (di seguito denominati: mezzi) rispettivamente per: la distribuzione della corrispondenza ovvero il trasporto degli effetti postali (collegamenti urbani, interurbani, vuotatura cassette di impostazione, viaggetti, ecc.) e le attività di carattere tecnico-operativo e di supporto ai servizi delle Strutture aziendali.
1.3I mezzi possono essere di proprietà della Società o anche di terzi (di seguito denominati: Imprese), con la formula “full rent”.
1.4Allo stato, la fornitura di veicoli in “full rent” viene assicurata da Imprese, che per tutte le esigenze di comunicazione finalizzate all’assistenza tecnico-operativa dei veicoli, assicurata 24 ore su 24, possono essere contattate attraverso i seguenti servizi telefonici (numero verde):
– omissis –
1.5In alternativa, a fronte di specifiche situazioni da esaminarsi caso per caso, la Società può autorizzare, in via eccezionale, gli operatori a servirsi di un mezzo proprio per lo svolgimento del servizio di recapito.
2. ONERI DI GESTIONE DEL MEZZO
2.1Restano a carico delle Imprese che conferiscono i mezzi, i seguenti oneri per :
Pratiche di immatricolazione;
Tassa di possesso;
Copertura assicurativa RC;
Manutenzione ordinaria programmata;
Manutenzione straordinaria;
Cambio e assistenza pneumatici;
Furto ,incendio e qualunque evento che possa provocare danni materiali e diretti ai veicoli;
Sostituzione e rabbocco lubrificanti;
Gestione pratiche sinistri;
Soccorso stradale e servizio di assistenza su strada, anche in autostrada,24 ore su 24;
Sostituzione di veicoli in caso di avaria.
2.2Restano a carico della Società le spese di gestione dei mezzi, nella formula “ full rent”, relativamente a :
Consumo carburante;
Lavaggio e pulizia veicoli;
Parcamento presso strutture aziendali o , eventualmente, private;
Piccoli interventi ( foratura, sostituzione lampade di segnalazione, ecc…).
2.3Le spese di cui al punto che precede verranno sostenute direttamente dalla Società. Nel caso in cui le spese per il lavaggio e pulizia veicoli nonché quelle relative a piccoli interventi effettuati durante il servizio ( foratura, sostituzione lampade di segnalazione, ecc.) siano sostenute dall’operatore, esse daranno diritto all’immediato rimborso previa presentazione delle relative “ ricevute “ al responsabile della Struttura di appartenenza).
2.4Gli oneri di gestione del mezzo di proprietà della Società sono a carico della stessa; ove i predetti siano sostenuti dagli operatori, daranno diritto al relativo rimborso, nel rispetto delle previsioni vigenti, fermo restando che quelli relativi a piccoli interventi effettuati durante il servizio ( foratura, sostituzione delle lampade di segnalazione, ecc.) verranno rimborsati previa presentazione delle relative “ricevute“.
2.5Le spese sostenute per l’utilizzo per servizio di mezzi di proprietà dell’operatore saranno rimborsate all’operatore secondo le previsioni vigenti.
3. AFFIDAMENTO DEL MEZZO IN “FULL RENT“
3.1Per quanto concerne il servizio recapito, i mezzi assegnati vengono presi in carico dall’Agenzia di Recapito che li destina alle zone di recapito, in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi stessi, delle esigenze di servizio e delle condizioni orografiche / climatiche del territorio.
3.2L’operatore titolare della zona di recapito, ovvero, in caso di assenza, l’operatore che lo sostituisce, prende, per la durata della prestazione giornaliera di lavoro, in “consegna fiduciaria” il mezzo destinato allo svolgimento del servizio nella zona medesima, mediante sottoscrizione del foglio di marcia, sul quale deve indicare di volta in volta: data ed ora di inizio e di fine del servizio, chilometri percorsi, eventuali variazioni dell’itinerario, quantitativo dei rifornimenti, eventuali anomalie del veicolo, chiamate al numero verde, eventuali sinistri.
3.3Per quanto riguarda i servizi di carattere tecnico / operativo, di supporto e di trasporto degli effetti postali, i mezzi assegnati sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti per essere affidati in “consegna fiduciaria” agli operatori. A tale riguardo viene consegnata all’operatore la documentazione necessaria per la conduzione del veicolo, il libretto di uso e manutenzione, nonché il manuale informativo per l’uso in sicurezza del mezzo medesimo.
3.4Gli operatori debbono:
munirsi, all’inizio del servizio giornaliero del “foglio di marcia”, vistato con apposizione dell’ora di uscita da parte del responsabile dell’Ufficio che ha in gestione il mezzo o di un suo delegato, nonché della “scheda carburante”;
firmare il predetto foglio di marcia ed annotare sullo stesso, nel corso dello svolgimento del servizio: il chilometraggio nonché eventuali variazioni dell’itinerario, ritirando i visti prescritti dagli Uffici serviti, nonché la stima quantitativa (in peso) degli effetti trasportati, i guasti e/o i disservizi verificatisi;
servirsi per i rifornimenti della “scheda carburante” secondo le istruzioni fornite dalla Struttura di appartenenza.
3.5Alla fine della giornata lavorativa l’operatore deposita il mezzo, unitamente alle chiavi ed alla documentazione di pertinenza del mezzo medesimo, secondo le istruzioni della Struttura di appartenenza.
4. PATENTE DI GUIDA
4.1 L’operatore deve essere in possesso della patente di guida idonea al tipo di mezzo affidatogli.
5. OBBLIGHI DELL’OPERATORE E MODALITA’ DI IMPIEGO DEL MEZZO
L’operatore deve utilizzare il mezzo esclusivamente per motivi di servizio, negli orari previsti e nei percorsi stabiliti, controllando preventivamente il mezzo ai fini della circolazione in condizioni di sicurezza; è tenuto altresì ad osservare le istruzioni fornite dalla Società per la manutenzione, avarie, sinistri, furto nonché per la gestione del mezzo – riassunti nelle specifiche disposizioni operative che seguono – e per l’uso dello stesso in sicurezza ai fini della prevenzione infortuni ex D. lgs. 626/1994, di cui all’appendice n. 1 (motomezzi) e n. 2 (automezzi) al presente Regolamento.
5.1In particolare, se nel corso del servizio gli strumenti o le segnalazioni di bordo, ovvero il veicolo dovessero evidenziare anomalie che potrebbero comprometterne la funzionalità o creare pericoli per l’operatore, per l’integrità delle persone e/o delle cose trasportate, nonché per la circolazione, l’operatore medesimo dovrà adottare le opportune cautele, ivi compreso l’arresto del mezzo, segnalando immediatamente alla Struttura di appartenenza l’anomalia verificatasi. Se l’avaria, anche di seguito a sinistro, non dovesse permettere la prosecuzione del servizio, l’operatore dovrà lasciare in condizioni di sicurezza il mezzo non marciante e avvisare telefonicamente la Struttura di appartenenza, la quale provvederà, tramite il numero verde, a far intervenire l’Impresa per il pronto intervento sul luogo dell’avaria, ovvero, nel caso in cui non sia possibile ripararlo su strada entro 4 ore dalla chiamata, per il contestuale recupero del mezzo non marciante e la sostituzione temporanea con altro di caratteristiche analoghe, anche per le necessità connesse all’eventuale “trabalzo” degli effetti postali. L’operatore dovrà altresì annotare l’evento sul foglio di marcia e consegnare alla Struttura di appartenenza copia della ricevuta di avvenuto intervento.
5.2L’operatore dovrà altresì mantenere in ordine i mezzi affidati, in particolare della cabina di guida, e provvedere alle usuali operazioni di controllo del livello dell’olio motore, del liquido di raffreddamento, dello stato di usura del battistrada, ecc., segnalando eventuali anomalie al responsabile della Struttura di appartenenza.
5.3All’operatore è fatto divieto di: affidare la conduzione del mezzo a terzi; trasportare persone o cose estranee al servizio e, comunque, oltre i limiti fissati dalla carta di circolazione. In relazione ai limiti previsti dalla carta di circolazione del veicolo ogni decisione sul carico è riservata esclusivamente all’operatore; nel caso di diversità di valutazione sul carico e non sia possibile una verifica, l’operatore, in quanto personalmente responsabile per l’eventuale sovraccarico, chiederà alla Struttura di appartenenza che esso venga adeguato all’effettiva portata del veicolo, facendo debita annotazione sul foglio di marcia del veicolo stesso dell’intervenuta eliminazione del sovraccarico.
5.4L’operatore, qualora a fronte di specifiche situazioni sia stato autorizzato, in via eccezionale, all’uso del mezzo proprio, ha l’obbligo di dotarlo dei requisiti per garantire la circolazione in sicurezza secondo le norme vigenti.
5.5In via assolutamente eccezionale ed a fronte di particolarissime situazioni, può essere consentito all’operatore l’uso del mezzo anche nei percorsi tra la sede di lavoro ovvero i ricoveri autorizzati e la propria abitazione. Tali casi verranno comunque valutati dalla Struttura Territoriale di appartenenza.
6. CUSTODIA E RICOVERO DEL MEZZO
6.1L’operatore, durante il servizio, deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di togliere le chiavi dal quadro dell’accensione ed attivare il sistema antifurto ove esistente.
6.2Il ricovero del mezzo al di fuori dell’orario di servizio può avvenire in base alle istruzioni ricevute dalla Struttura di appartenenza:
– presso le Strutture aziendali;
– presso le strutture private o pubbliche, a ciò destinate;
– con affidamento, in via eccezionale, all’operatore.
7. ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA PER GARANZIA KASKO
7.1I mezzi messi a disposizione dall’Impresa hanno la copertura assicurativa R.C., Incendio, Furto e garanzia Kasko con franchigia assoluta.
7.2La garanzia Kasko opera nei seguenti casi:
urto con ostacoli di qualsiasi genere;
ribaltamento;
fuoriuscita di strada;
collisione con altri veicoli.
7.3Per ogni evento denunciato, coperto da garanzia Kasko, alla Società viene addebitata una franchigia fissa così determinata:
200.000 Lit. per ciclomotori e motocicli;
500.000 per autoveicoli e veicoli commerciali leggeri;
800.000 per veicoli commerciali ed industriali.
7.4La Società procederà alla rivalsa nei confronti dell’operatore di quanto corrisposto per franchigie o per qualsiasi altro onere sostenuto dalla Società medesima per gli eventi causati nello svolgimento del servizio, in cui ricorrano gli estremi del “dolo” o della “colpa grave” all’esito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300/70.
8. SINISTRI
8.1Nell’eventualità che si verifichi un incidente o un danneggiamento del veicolo, l’operatore dovrà raccogliere tutti gli elementi che consentano di stabilire circostanze, modalità e responsabilità del sinistro, per la migliore tutela della propria posizione e degli interessi aziendali.
In particolare, salvo casi di forza maggiore, dovrà:
segnalare tempestivamente l’evento alla Struttura di appartenenza;
rilevare tipo e targa del veicolo coinvolto nell’incidente, generalità dell’intestatario (dalla carta di circolazione), patente di guida ed estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile del veicolo coinvolto. Tale procedura deve essere osservata per ciascun veicolo eventualmente coinvolto.
gli stessi dati, relativi al mezzo aziendale, dovranno essere forniti alle persone coinvolte nel sinistro;
reperire eventuali testimoni, chiedendone le generalità e, se possibile, una dichiarazione scritta sullo svolgimento dei fatti;
fare presente alle persone coinvolte nel sinistro che la pratica viene trattata dall’Ufficio Sinistri dell’Impresa, a cui ci si potrà rivolgere per qualsiasi notizia o chiarimento;
richiedere nel modo più celere possibile, tranne nei casi di lieve entità, l’intervento della Polizia o dei Carabinieri o dei Vigili Urbani;
prestare immediata assistenza alle persone rimaste eventualmente infortunate, facendo intervenire all’occorrenza strutture sanitarie competenti;
non muovere assolutamente i veicoli, fino al completamento degli accertamenti sul luogo del sinistro, salvo che ciò sia reso necessario per soccorrere gli infortunati o per inderogabili esigenze di circolazione;
completare, al rientro nella Struttura di appartenenza, la relazione sul sinistro, indicando nell’apposito modulo in modo preciso, chiaro e dettagliato, il luogo e la dinamica dell’incidente sulla base degli elementi raccolti e consegnare il predetto modulo, debitamente sottoscritto, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 24 ore dall’incidente, al responsabile della Struttura di appartenenza che ha in gestione il mezzo.
9. FURTO DEL MEZZO E/O ATTO VANDALICO
9.1In caso di furto, totale o parziale, nonché di atto vandalico l’operatore dovrà darne immediata notizia al responsabile della Struttura di appartenenza che ha in gestione il mezzo, fornendo tutte le indicazioni del caso; dovrà altresì sporgere tempestiva denuncia agli organi competenti (Carabinieri, Polizia) e consegnarne copia al responsabile della Struttura di appartenenza che ha in gestione il mezzo.
9.2La Società informerà l’Impresa del furto del mezzo, secondo quanto già previsto per i sinistri, integrando la comunicazione con copia della denuncia di cui sopra.
9.3La stessa procedura sopra descritta dovrà essere osservata in caso di atto vandalico sul mezzo.
10. SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI TITOLI DI VIAGGIO
11.1In caso di smarrimento o sottrazione della carta di circolazione, della targa, del contrassegno assicurativo e di quanto altro necessario alla circolazione ed alla identificazione del mezzo, l’operatore dovrà effettuare tempestiva denuncia agli organi competenti (Carabinieri, Polizia), consegnandone immediatamente copia al responsabile della Struttura di appartenenza che ha in gestione il mezzo, preventivamente informato dell’accaduto.
11. RESPONSABILITA’
11.2L’operatore, a cui viene affidato il mezzo, è tenuto ad utilizzarlo secondo la destinazione e le norme d’uso del mezzo stesso, nonché le norme di comportamento che regolano il servizio o che sono fissate dalle leggi con riguardo alla natura dell’attività esercitata, usando in ogni caso “la diligenza del buon padre di famiglia” di cui all’art. 1176 del Codice Civile.
11.3L’operatore è responsabile nei confronti della Società e di terzi dei danni causati da propri comportamenti che integrino le ipotesi di dolo o colpa grave all’esito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970.
Eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti da infrazioni al Codice della Strada, rilevate dagli Organi competenti, saranno addebitate al conducente responsabile dell’infrazione.
fonte: Posteitaliane