Il Consiglio di Stato, con la Decisione del 7 luglio 2008 n. 3358, ha ritenuto legittimo il provvedimento del comune di Tirolo di rigetto della richiesta di distruzione di una “casetta” sita su una particella del comune di Tirolo con destinazione “uso bosco” e ricostruzione della stessa su prato vicino, in quanto la mancanza dei requisiti minimi, qualitativi oltre che quantitativi, previsti dal regolamento di esecuzione concernente gli “standards” in materia di igiene e sanità (art. 1, DPGP 23.5.1977 n. 22, sostituito dall’articolo unico del DPGP 14.7.1999 n. 40) non permette una residenza stabile al suo interno.
In particolare, il predetto regolamento prevede che l’altezza minima interna nei locali adibiti ad abitazione nei comuni montani al di sopra di 500 m s.l.m. è fissata in metri 2,40; ai sensi dell’art. 3 del medesimo regolamento, inoltre, occorrono almeno 28 metri quadri per fare ritenere abitabile un manufatto.
Emiliana Matrone
Consiglio di Stato – Decisione 7 luglio 2008 , n. 3358 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sui ricorsi r.g.n. 7036/2003 e 6520/2004 proposti da S. K.,
il ricorso r.g.n. 7036/2003 proposto da S. K., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ingo e Wolfgang Wielander ed Antonio Fusillo con studio in Roma via Marcello Prestinari n. 15,
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa e Heiss Heinrich, con i quali domicilia in Roma alla via E. Pimentel n. 2.
nonché nei confronti
del comune di Tirolo, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Peter Platter e dall’avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via F. Confalonieri n. 5,
per l’annullamento
della sentenza n. 150 del 2003 del Tribunale Amministratrivo Regionale- Sezione Autonoma di Bolzano, depositata in data 24.4.2003 e notificata in data 6.5.2003, resa nel procedimento r.g.145/1999 avente ad oggetto la richiesta di annullamento della revoca parziale della delibera di Giunta Provinciale 14.12.1998 n. 5889, riguardante approvazione della variazione del PUC rielaborato del comune di Tirolo (delibera 7.4.1998 n. 14) nella parte contenente rigetto delle osservazioni di S. K.;
il ricorso r.g.n. 6520/2004 proposto da S. K., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Fusillo con studio in Roma via Marcello Prestinari n. 15,
contro
il comune di Tirolo, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Peter Platter e dall’avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via F. Confalonieri n. 5,
per l’annullamento
della sentenza n. 197/2004 del 17.3.2004 depositata in data 7.4.2004 e notificata in data 26.4.2004 con la quale veniva respinto il ricorso proposto da S. K. avverso il provvedimento n. 6376 del 17.9.2001 del comune di Tirolo, di rigetto della richiesta di distruzione e ricostruzione di una “casetta” sita sulla particella 824 con destinazione suo bosco.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Tirolo e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore alla udienza pubblica del 6 giugno 2008 il Consigliere Sergio De Felice;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbali di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Autonoma di Bolzano, S. K. impugnava la revoca parziale della delibera di Giunta Provinciale 14.12.1998 n. 5889, riguardante approvazione della variazione del PUC rielaborato del comune di Tirolo (delibera 7.4.1998 n. 14) nella parte contenente rigetto delle osservazioni di S. K..
Il S., proprietario tavolarmente iscritto della particella edifici aria 824 nel comune di Tirolo, di edificio che sosteneva essere ad uso abitativo, rappresentava che il comune, nella rielaborazione del PUC, aveva variato la destinazione della suddetta particella, da zona agricola a zona boschiva.
Rispetto alle osservazioni del S., il Consiglio comunale esprimeva parere positivo al ritorno alla destinazione a uso agricolo.
Il PUC rielaborato veniva inviato alla Giunta Provinciale per l’approvazione, che però avveniva respingendo la osservazione del S., con la motivazione che “si tratta di castagneto (bosco) sotto tutela paesaggistica”.
Avverso tale atto il S. proponeva ricorso al giudice di primo grado, deducendo che si era effettuata una modifica di ufficio del piano non consentita dalle legge, che nella specie prevede che vi sia solo una proposta al Consiglio comunale da parte dell’ente provinciale.
Inoltre si lamentava difetto di motivazione, esistendo da anni un edificio a uso abitativo, sicchè è ingiusto il motivo relativo alla natura del fabbricato.
Si lamentava inoltre disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.
Il giudice di primo grado, con l’impugnata sentenza, rigettava il ricorso ritenendo infondate le doglianze dedotte.
Con l’atto di appello (r.g.n. 7036/2003) vengono in sostanza riproposte le medesime censure di cui all’originario ricorso.
Si lamenta che nella specie si è effettuata una modifica di ufficio non consentita, in quanto non può richiamarsi la esigenza (ipotesi di modifica di ufficio da parte della Provincia) di tutela del paesaggio, in quanto nella specie non è pregiudicato il vincolo paesaggistico, che non osta con la destinazione agricola della particella.
Si reitera la censura di difetto di adeguata motivazione, in quanto il fatto che solo una parte della particella 824 (neanche la metà) si trovi in zona di tutela paesaggistica, non giustifica il cambio di destinazione, anche avuto riguardo alla circostanza che la particella 824 è da decenni in zona di verde agricolo.
Con il terzo motivo di appello si lamenta disparità di trattamento, in quanto in precedenti analoghi l’amministrazione provinciale ha operato in senso contrario, cioè scorporando diversi edifici dalla zona boschiva e incorporandoli in quella agricola.
Si sono costituiti sia il comune di Tirolo che la Provincia Autonoma di Bolzano, deducendo la legittimità dell’operato delle amministrazioni e chiedendo sia l’inammissibilità dell’appello che il suo rigetto perché infondato.
Con la sentenza n. 197/2004 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da S. K. per l’annullamento del provvedimento del comune di Tirolo sulla richiesta del 2.8.2001 ex art. 107 della l.p.13/1997, di distruzione della sua casetta sita in particella 824 del comune di Tirolo con destinazione “uso bosco” e ricostruzione della stessa su prato vicino.
Tale richiesta era stata rigettata dal comune di Tirolo sulla base di tre motivi: assenza di prove circa la abitabilità dell’edificio, assenza di prove anagrafiche su eventuali residenze, assenza di prove sulla esistenza di un numero civico dell’edificio.
Avverso tale provvedimento il ricorrente insorgeva, sostenendo in sostanza che dall’estratto catastale emergeva il carattere abitativo dell’edificio.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza n. 197/2004 il S. K. propone appello, affidandolo ai seguenti motivi di censura.
In primo luogo si contesta la affermazione del primo giudice sul fatto che la richiesta formulata fosse una richiesta di informativa generale, come tale non produttiva di un obbligo di istruttoria adeguata e di motivazione da parte del comune.
Si osserva che non si tratterebbe di atto generale.
Sulla mancanza del requisito della abitazione, si osserva che né il numero civico né la residenza anagrafica sono requisiti necessari per qualificare un edificio come adibito a uso abitativo.
Si sostiene che in mancanza di altre prove, devono valere gli attestati catastali.
Si richiama la dichiarazione dei coniugi T., che dichiarano di avere abitato per venti anni nella casa in questione.
L’appellante richiama, contestando in tal punto i primi giudici, l’art. 107 comma 13 della legge provinciale 13/1997, ai sensi del quale le costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o su terreni di cui al comma 3 dell’art. 66 possono essere demolite e ricostruite in altra sede del territorio comunale.
Si è costituito il comune di Tirolo che chiede il rigetto dell’appello, deducendo che nella specie si tratta di una semplice legnaia, che le dimensioni del fabbricato non consentono una residenza, che l’altezza è di soli metri 2,00 mentre gli standards minimi per legge richiedono 2,40. Similmente, i soli 14 metri quadrati circa a fronte dei 28 metri richiesti dalla normativa non consentono di valutare positivamente la abitabilità.
Si eccepisce anche infine che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dai coniugi T. non è idonea prova dinanzi al giudice amministrativo.
Alla udienza pubblica del 6 giugno 2008 le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1.In primo luogo deve disporsi la riunione delle due cause per connessione soggettiva e in parte oggettiva.
2. Gli appelli sono entrambi infondati, in disparte le eccezioni di inammissibilità degli atti di appello.
Con riguardo all’appello r.g.n. 7036/2003 e al primo motivo di appello, deve osservarsi che la costruzione su particella ed. 824 Tirolo è situata fisicamente non solo nel mezzo di un bosco ma in un castagneto che si trova indiscutibilmente sotto tutela paesaggistica.
Ai sensi dell’articolo 20 L.P. 13/1997 comma 1 lettera A), la Giunta Provinciale se condivide il piano adottato nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali approva il piano urbanistico comunale, introducendo direttamente le modifiche di ufficio necessarie per assicurare la tutela del paesaggio.
In base alla normativa richiamata e utilizzata nella specie, la Giunta Provinciale ha il potere di modificare il progetto per assicurare la tutela del paesaggio senza dover sottoporre le modifiche anche alla approvazione del comune e pertanto si rientra nelle ipotesi previste di modifiche di ufficio.
La Giunta Provinciale ha respinto l’osservazione del sig. S. e la richiesta di classificare il fondo come verde agricolo, rilevando che si tratterebbe di un castagneto (bosco) sotto tutela paesaggistica e tale scelta non può ritenersi illegittima, ma appare al contrario motivata dalla esigenza di protezione del bene tutelato, situato in parte nella particella.
3.Con il secondo motivo di appello si lamenta la insufficienza della motivazione. Anche tale motivo non è fondato.
La Giunta Provinciale ha respinto l’osservazione affermando che si tratta di un castagneto (bosco di castagni) sotto tutela paesaggistica.
E’ nota la giurisprudenza relativa alla mancanza di necessità di idonea e specifica motivazione di reiezione sulle osservazioni dei privati nella adozione degli atti pianificatori.
Le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (ex plurimis, Consiglio Stato, IV, 21.5.2007, n. 2577).
Il rigetto delle osservazioni proposte dai privati in sede di formazione del piano regolatore non richiede una particolare motivazione, essendo esse meri apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico, con la conseguenza che è sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (C. Stato, IV, 11.10.2007, n. 5357).
4.Con il terzo motivo di appello si lamenta disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.
Anche tale motivo, per come genericamente proposto, senza null’altro indicare, è infondato.
Qualora nelle scelte di pianificazione – che inevitabilmente valorizzano alcune aree mortificando le prospettive di utilizzazione e il valore di scambio di altre – non siano ravvisabili contrasti con l’impostazione tecnico-urbanistica dello strumento urbanistico o non si evidenzi la contrarietà ai principi della logica, è da escludere che possano ritenersi inficiate le scelte edificatorie e non è possibile dare ingresso a censure di disparità di trattamento.
La scelta amministrativa sottesa all’esercizio del potere di pianificazione di settore deve obbedire solo al superiore criterio di razionalità nella definizione delle linee dell’assetto territoriale, nell’interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell’ambiente, e non anche ai criteri di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli, con la conseguenza che in relazione ad essa non può prospettarsi una disparità di trattamento.
5. Con l’appello r.g.n. 650/2004 ricorrente lamenta che ingiustamente la richiesta di informativa da parte del S. è stata ritenuta non idonea a generare un obbligo di motivazione del diniego.
In realtà, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, l’atto de quo è stato ritenuto inidoneo a iniziare un procedimento non già perché si trattava di atto generale, ma perché ritenuto di mero esposto o denuncia, come tale inidoneo ad aprire un procedimento. Inoltre, il diniego è stato ben motivato. Pertanto il motivo non coglie nel segno.
6.Con riguardo al contenuto del diniego, parte appellante sostiene la illegittimità dei tre motivi di diniego, che erano i seguenti: la mancanza del carattere abitativo desumibile dalla mancanza di prove sulla abitabilità dell’edificio, la mancanza di prove sull’anagrafe e sulla residenza, la mancanza di prove che l’edificio disponga di un numero civico.
Da tali motivi di diniego l’amministrazione ha dedotto (illegittimamente, secondo parte appellante) la mancanza di prove circa la abitabilità (per mancanza ad esempio, di tutte le caratteristiche tipiche di una abitazione, come la cucina, il bagno, e così via).
L’appellante allega dichiarazione dei coniugi T., che affermano di avere abitato nella casetta per circa venti anni.
Il motivo è infondato.
E’ sufficiente visionare i documenti depositati per verificare che il manufatto ha le caratteristiche della legnaia; la dimensione del manufatto – e le circostanze di fatto comprensive dei dati numerici su altezza e dimensioni non sono adeguatamente contestate da parte appellante – è talmente ridotta, che la mancanza dei requisiti minimi, qualitativi oltre che quantitativi, non permette una residenza stabile al suo interno.
Il regolamento di esecuzione concernente gli “standards” in materia di igiene e sanità (art. 1 DPGP 23.5.1977 n. 22, sostituito dall’articolo unico del DPGP 14.7.1999, n. 40) prevede che l’altezza minima interna nei locali adibiti ad abitazione nei comuni montani al di sopra di 500 m s.l.m. è fissata in metri 2,40, mentre nella specie in base al certificato catastale prodotto, l’altezza è di metri 2,00.
Ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento, occorrono almeno 28 metri quadri per fare ritenere abitabile un manufatto, mentre la capanna in legno misura circa la metà (14,30).
Si richiama inoltre il principio generale per il quale, in presenza di una pluralità di motivi di diniego, tutti contestati, è sufficiente la resistenza (alla censura di illegittimità) di uno solo di essi per superare la c.d. prova di resistenza e sorreggere la validità dell’atto contestato.
7.Con riguardo al richiamo alla prova che deriverebbe dagli estratti catastali, il Collegio ritiene che essa non sia di per sé decisiva nel senso che non si tratta di prova con efficacia privilegiata o vincolante.
La prova derivante dagli attestati catastali (che ai sensi dell’art. 950 c.c. ha valore solo indiziario e fino a prova contraria) e la relativa destinazione valgono fino a che (“in mancanza di prova contraria” e limitatamente ai “confini delineati dalle mappe catastali”) non siano smentiti da altri elementi di segno diverso.
Con riguardo alle dichiarazioni notorie depositate, vale osservare che le dichiarazioni sostitutive di notorietà non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non hanno alcun valore probatorio, potendo anche esse solo costituire indizi che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non sono idonei a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione.
8.Con altro motivo di appello parte appellante lamenta violazione dell’art. 107, comma 13 della L.P.13/1997, ai sensi del quale le costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o su terreni di cui al comma 3 dell’art. 66 possono essere demolite e ricostruite in altra sede del territorio comunale.
Ai sensi del richiamato articolo, sarebbe possibile trasferire la costruzione in altra zona del territorio comunale, senza divieto di costruzione.
Il motivo evocato dall’appellante non è fondato in relazione alla correttezza del motivo di diniego opposto dalla amministrazione.
Come si è già osservato nell’esame del primo appello, l’edificio in questione – che si pretendeva di demolire e ricostruire – non è in realtà una casa di abitazione, né sarebbe logicamente possibile e legittimo demolire una legnaia, come sopra detto, per costruire altrove una casa di abitazione.
9. Sulla base delle su esposte considerazioni, entrambi gli appelli proposti, previa riunione, vanno rigettati in quanto infondati.
La condanna alle spese del giudizio segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
previa riunione, rigetta entrambi gli appelli, confermando le impugnate sentenze. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di entrambi i giudizi, per un totale di euro quattromila, di cui duemila a favore del comune di Tirolo e duemila a favore della Provincia Autonoma di Bolzano.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 giugno 2008, con l’intervento dei magistrati:
– Gaetano Trotta – Presidente
– Klaus Dubis – Consigliere
– Luigi Maruotti – Consigliere
– Pier Luigi Lodi – Consigliere
– Anna Leoni – Consigliere
– Sergio De Felice – Consigliere, estensore
IL PRESIDENTE
Gaetano Trotta
L’ESTENSORE
Sergio De Felice
IL SEGRETARIO
Rosario Carnabuci
Depositata in Segreteria il 7 luglio 2008