La Cassazione, con la sentenza 10 giugno 2008 n. 23090, ribadisce che il committente costituisce il “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri” (Cass. Sez. III, 07.07.2003, n. 28774, Szulin); è, altresì, consolidato il principio secondo il quale “il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro” (Cass. Sez. III, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882, Bellini; conf. Sez. IV, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatari).
L’esenzione del datore di lavoro dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo. Al riguardo, va richiamata la disposizione dettata dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 494/1996 -nella nuova formulazione dettata dal D.Lgs. 528/1999- secondo cui:
“1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”. “2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, comma 1, e art. 5, comma 1, lettera a)”.
Dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l’esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell’ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli. Il legislatore, in sostanza, non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l’area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall’estensione dell’incarico conferitogli (Cass. Sez. IlI, n. 7209/2007 cit). Le condizioni perché operi I’ esonero da responsabilità del committente sono pertanto: – nomina di un responsabile dei lavori; – tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro; – estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti.
Emiliana Matrone