La Corte di Cassazione, Sez. Penale, nella Sentenza 12 dicembre 2006, n. 30065, emblematicamente stabilisce che “l’automobilista ha l’obbligo giuridico di fare allacciare le cinture di sicurezza al trasportato, in difetto risponderà delle lesioni personali subite dallo stesso a seguito di sinistro stradale”.
La giurisprudenza è ferma nell’affermare che “anche se il mancato uso delle cinture di sicurezza è sanzionato amministrativamente a carico di chi sia tenuto ad indossarle, il conducente dell’autoveicolo è comunque obbligato, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi le cinture e, in caso di sua renitenza, a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia, pertanto, risponde di omicidio colposo il conducente che non abbia ottemperato al suddetto obbligo ove il soggetto trasportato sul veicolo da lui condotto sia deceduto dopo esser stato sbalzato fuori dal veicolo a seguito di un sinistro” (Cass. 28 febbraio 2003, n. 9311).