In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Ecco quanto suggerisce il Giudice di Pace di Caserta, nella sentenza del 26 febbraio 2008, in tema di inadempimento contrattuale del gestore telefonico.
Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 26.02.2008
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – 1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8147/07 R.G., avente ad oggetto pagamento, riservata in decisione nell’udienza del 22.2.2008, vertente
T R A
MEVIOX, nato a … il … , elettivamente domiciliato in Caserta …. , presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; -attore-
E
XXZXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti …. e … del Foro di Roma per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione e con essi elettivamente domiciliata in Aversa (CE) …. , presso lo studio degli Avv.ti …. e ….; -convenuta-
* * *
CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Meviox , rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva la XXZXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., innanzi a questa Giustizia per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni: A. accertare e/o dichiarare la responsabilità della XXZXX S.p.A. (gestore telefonico) per l’inadempimento degli obblighi contrattuali e, per l’effetto, condannarla al pagamento della somma di € 57,39, a titolo di restituzione dei canoni indebitamente percepiti, dal 20.12.2006 ad oggi; B. condannare la XXZXX S.p.A. al risarcimento dei danni patiti dall’attore, conseguenti all’inadempi-mento, da valutarsi secondo equità. Il tutto nei limiti della somma di € 1.100,00. Vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1) il 29.11.2005 veniva attivata la linea telefonica n. 0823 … , ed il servizio televisivo XXZXX presso l’appartamento dell’attore, in Caserta alla Via … ; 2) a fine novembre 2006, si verificava un guasto sia al servizio telefonico che televisivo; 3) dopo circa una settimana, i tecnici provvedevano al ripristino della linea telefonica, mentre il servizio televisivo restava sospeso; 4) dopo vari solleciti, l’attore apprendeva dal servizio Clienti XXZXX che la stessa XXZXX non era più in grado di fornire il servizio televisivo, come previsto dal contratto, e che tale servizio sarebbe stato definitivamente sospeso; 5) in data 28.12.2006, l’istante inoltrava racc. a/r di disdetta del contratto telefonico e televisivo. La comunicazione restava priva di riscontro; 6) in data 6.3.2007, veniva inoltrato presso la locale CCIAA il tentativo di conciliazione, come previsto dall’art. 3 della delibera n. 182/02/Cons dell’Autorità Garante nelle Telecomunicazioni; 7) in data 27.4.2007, perveniva comunicazione della CCIAA, a mezzo fax, con la quale veniva comunicato che la XXZXX S.p.A. non aveva aderito all’incontro di conciliazione.
Si costituiva la XXZXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite.
A fondamento delle proprie tesi, la comparente Società deduceva: 1) ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombeva sull’istante l’onere probatorio sui fatti posti a fondamento della domanda; 2) l’attore non aveva provato in alcun modo l’esistenza del danno, né potrebbe eludere tale onere invocando la liquidazione ex art. 1226 c.c.; 3) in assenza di un danno certo nella sua esistenza, nessuna richiesta di risarcimento può trovare accoglimento; 4) è evidente, pertanto, che i presupposti per la liquidazione equitativa del danno sono la dimostrazione della sua esistenza e l’impossibilità di provarne il preciso ammontare.
In istruttoria, venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali.
La causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti, delle risultanze istruttorie, delle conclusioni rassegnate e delle comparse di discussione depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va evidenziato che, trattandosi di causa di valore non eccedente la somma di € 1.100,00, la decisione va adottata secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c..
Nel merito, dunque, l’attore ha dimostrato, ed è incontestato, l’esistenza del contratto di somministrazione da esso stipulato, nel novembre 2005, con la XXZXX S.p.A., per il numero telefonico 0823 … , denominato: “Telefono, internet e TV”.
E’ parimenti incontestato che la somma di € 57,39, chiesta in restituzione dall’attore, corrisponde a fatture pagate da quest’ultimo a fronte di servizi non goduti, o non prestati da XXZXX S.p.A..
Nel caso in esame, peraltro, l’istante è indubbiamente da ritenere “consumatore”, non svolgendo esso, in relazione al contratto in parola, alcuna attività imprenditoriale e, dunque, suscettibile delle tutele di cui al D.Lgs. 206/2005.
D’altro canto, è legittima la risoluzione del contratto da parte del somministrante allorquando si determina una situazione obiettiva in virtù della quale il servizio non può più essere fornito. Tale circostanza, del resto, in particolari casi, come quello di specie, può essere dedotta anche in via presuntiva.
Tuttavia, il comportamento della XXZXX S.p.A. in ordine, appunto, alla sospensione definitiva del servizio (quello TV), non è definibile corretto, poiché quest’ultima avrebbe dovuto tempestivamente, se non immediatamente, comunicare all’utente (attuale istante) tale sospensione definitiva, e non l’ha fatto.
La disdetta immediata del contratto, poi, inoltrata dall’attore, con nota racc. a/r dei 21-28.12.2006, relativa all’intero rapporto, sia per il servizio telefonico che per quello televisivo, rientra nelle facoltà dello stesso ed ha efficacia dal momento in cui la contraente XXZXX S.p.A. ne ha avuto conoscenza e, dunque, dal 28.12.2006.
Quanto ai pretesi danni, relativi al momento dell’installazione della centralina presso l’abitazione dell’istante, dove si sarebbero verificati talune lesioni alla parete, confermate dai testi escussi, tanto da richiedere la nuova tinteggiatura della medesima parete, questi potevano e dovevano essere contestati in quell’epoca e non a distanza di oltre un anno, in sede di risoluzione del contratto.
In ordine alle tesi di parte convenuta, secondo cui non esisterebbero i presupposti per il risarcimento del danno poiché non provato, ovvero poiché non liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c., è appena il caso di ricordare ad essa XXZXX S.p.A. che, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
E poiché nulla è stato dedotto da XXZXX sotto il profilo probatorio del fatto estintivo, deve ritenersi che l’istante abbia diritto all’invocato risarcimento del danno, conseguente alla disdetta del contratto da esso richiesta, tenendo conto che, anche in sede di conciliazione presso la CCIAA di Caserta, la medesima convenuta ha ritenuto di non presentarsi.
Le considerazioni che precedono inducono il decidente al riconoscimento del richiesto danno che, liquidato ai sensi dell’art. 1226 c.c., va quantificato in complessivi € 400,00 nell’attualità.
Consegue che la XXZXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., va condannata al pagamento, in favore dell’attore, Meviox , della complessiva somma di € 457,39, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo, dei quali € 57,39 a titolo di restituzione delle somme non dovute ed € 400,00 a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate forfetariamente come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando, secondo equità, sulla domanda proposta da Meviox , contro la XXZXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
– Accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto, condanna la XXZXX S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Meviox , della somma di € 457,39, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza alla data di effettivo soddisfo ed oltre le sperse di giudizio che liquida forfetariamente in complessivi € 420,00, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al procuratore costituito per l’attore;
Si esegua nonostante gravame.
Caserta, 26 Febbraio 2008
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello