La giurisprudenza unanimamente riconosce all’utente della pubblica strada il diritto al risarcimento dei danni derivatigli dal suo uso, soltanto quando i danni stessi siano stati cagionati da una situazione di pericolo occulto caratterizzata congiuntamente dall’elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo dell’imprevedibilità – cd. insidia e trabocchetto – (per tutte Cass. Civ. sent. n. 5989/98). Certamente, nel caso in esame, sussistono sia l’imprevedibilità e inevitabilità del fatto, sia l’insidiosità del pericolo, stante l’improvviso cedimento del manto stradale a causa dei lavori effettuati ed in alcun modo segnalati.
Tuttavia, nel caso concreto, il GdP esclude la corresponsabilità del Comune, proprietario della strada ove era presente l’insidia, affermando l’esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice dei lavori di posa a terra della condotta Eni Acqua.
In proposito, l’Autorità Giudicante sostiene che in tema di appalto, è, di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, con la conseguenza dell’inapplicabilità dell’art. 2049 c.c.
Pertanto, un’eventuale corresponsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art 2043 c.c. ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso, per essere stata l’opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi, nel qual caso la responsabilità si fonda genericamente su di una culpa in eligendo. ( per tutte Cass. Civ. n. 951/99).
Ne consegue che il committente non è ne obbligato a sorvegliare l’esecuzione del contratto di appalto né tanto meno a cooperare con questi nella realizzazione di esso; pertanto, la corresponsabilità del committente non può fondarsi sull’omessa vigilanza sull’appaltatore nel caso di danni derivati a terzi (Cass. Civ. n. 1284/97).
Giudice di Pace di Cicciano, sentenza del 29.11.04
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CICCIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE
avv. Giuseppe Esposito Alaia
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2034/02 del Ruolo Generale, trattenuta in decisione all’udienza del 29/11/2004, e vertente
TRA
TIZIO , elett.te dom.to in Tufino, presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione;
-attore-
E
Comune di Kkkkk, in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to, presso lo studio dell’Avv… che lo rapp. e dif. in virtù di D. M. n.284/02, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto-
E
Yyyyy. , in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli,……, presso lo studio dell’Avv………. che la rapp. e dif. in virtù di D. M. n.284/02, giusta procura in calce all’atto di chiamata in causa notificato;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
Zzzzzz,, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roccarainola, alla via …;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
NONCHE’
Ass.ni … S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t., con sede alla ……..;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore esponeva che il giorno 30.07.01, in Kkkkkk, alla via Cirixx, alle ore 16:00 circa, l’autocarro Fiat Iveco Tg………. di sua proprietà e condotto nell’occasione dal sig………, rovinava con la ruota anteriore destra in una grossa buca presente sul manto stradale su cui erano stati effettuati lavori di posa a terra della condotta Eni Acqua, non adeguatamente segnalata, riportando danni sia alla meccanica che alla carrozzeria.
Parte attrice deduceva che la responsabilità del sinistro era da ascriversi esclusivamente al Comune di Kkkkkk, in persona del Sindaco p.t., quale Ente proprietario del tratto di strada in questione; chiedeva, pertanto, che venisse condannato il Comune di Kkkkkkk, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni riportati dal suo veicolo, pari alla somma complessiva di € 1000,00, oltre fermo tecnico, interessi legali e rivalutazione monetaria, o di quella diversa somma da contenersi nei limiti di € 1032,00. Chiedeva, altresì, che lo stesso fosse condannato al pagamento di spese e competenze di causa con attribuzione.
Alla prima udienza di comparizione si costituiva in giudizio il Comune di Kkkkkk per mezzo del suo procuratore, eccependo la sua carenza di legittimazione passiva e, pertanto, chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa la Yyyyy, quale società appaltatrice dei lavori di posa a terra della condotta Eni Acqua, nonché della Ass.ni …S.p.A. quale garante per la responsabilità civile verso terzi.
Costituitasi in giudizio, anche la Yyyyy, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva e chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa la Zzzzzz quale società subappaltatrice dei su detti lavori che, rimaneva contumace durante l’intero giudizio benchè ritualmente citata, così come la Ass.ni …. S.p.A..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel riportarsi a tutti i propri atti di causa, concludevano così come da verbale di causa del 29/11/2004;
Il Giudice, all’esito dell’acquisizione della prova testimoniale, sulla base della documentazione prodotta nonché delle conclusioni sopra trascritte, assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti Zzzzzz, in persona del legale rappresentante p.t., nonché della Ass.ni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., regolarmente citati e non comparsi.
La domanda risulta proponibile (vedi raccomandata a.r. notificata il 11/02/2002).
In merito alla legitimatio ad causam, va rilevato che in tema di appalto, è, di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, con la conseguenza dell’inapplicabilità dell’art. 2049 c.c.
In tale contesto, pertanto, un’eventuale corresponsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art 2043 c.c. ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso, per essere stata l’opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi, nel qual caso la responsabilità si fonda genericamente su di una culpa in eligendo. ( per tutte Cass. Civ. n. 951/99).
Ne consegue che il committente non è ne obbligato a sorvegliare l’esecuzione del contratto di appalto né tanto meno a cooperare con questi nella realizzazione di esso; pertanto, la corresponsabilità del committente non può fondarsi sull’omessa vigilanza sull’appaltatore nel caso di danni derivati a terzi (Cass. Civ. n. 1284/97).
Alla luce di quanto su esposto, nel caso concreto, questo Giudicante considera superata la prova sulla legittimazione passiva, ritenendo la società appaltatrice Yyyyy. unica responsabile dei danni cagionati al veicolo di proprietà dell’attore dall’esecuzione del contratto in questione, anche perché non risulta prodotto in atti il contratto di subappalto, a suo dire, stipulato con al Zzzzzz tra l’altro contumace.
Resta superata anche la prova sulla legittimazione attiva così come dimostra la fotocopia della carta di circolazione in atti.
Nel merito la domanda è fondata, in quanto l’attore ha provato le circostanze di cui alla domanda introduttiva del giudizio con l’espletamento della prova testimoniale. Infatti la deposizione del teste di parte attrice, Granata Luisa è risultata attendibile, poiché, questi, sotto il vincolo del giuramento, ha confermato le argomentazioni poste a base dell’atto di citazione, asserendo di aver assistito, nelle circostanze di tempo e di luogo su indicate, all’incidente che ha visto coinvolta l’autocarro Fiat Iveco dell’istante, confermando la dinamica nonché i danni riportati dalla vettura dell’attore così come da quest’ultimo lamentati, e che ha trovato riscontro anche nel verbale dei VV.UU. di Roccarainola intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi del caso..
A questo punto, l’unanime giurisprudenza, riconosce all’utente della pubblica strada il diritto al risarcimento dei danni derivatigli dal suo uso, soltanto quando i danni stessi siano stati cagionati da una situazione di pericolo occulto caratterizzata congiuntamente dall’elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo dell’imprevedibilità – cd. insidia e trabocchetto – (per tutte Cass. Civ. sent. n. 5989/98). Certamente, nel caso de quo, sussistono sia l’imprevedibilità e inevitabilità del fatto, sia l’insidiosità del pericolo, stante l’improvviso cedimento del manto stradale a causa dei lavori effettuati ed in alcun modo segnalati. La domanda attorea deve pertanto essere accolta.
Relativamente alla quantificazione dei danni subiti dal veicolo di proprietà dell’attore, risulta prodotto in atti dallo stesso un preventivo di € 1201,24.
Questo Giudicante, tenuto conto del tipo di veicolo, dell’anno della sua immatricolazione, dei danni reali da valutare, della media difficoltà di effettuazione dei lavori, del numero di ore occorrenti per il suo ripristino, del costo orario e dei prezzi dei tariffari ANIA, ritiene di liquidare, a titolo di risarcimento danni, l’importo di € 700,00 compresa la sosta tecnica, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Essendo stata effettuata la liquidazione del danno con riferimento ai valori attuali della moneta, non ricorrono i presupposti per liquidare la rivalutazione monetaria.
Pertanto la convenuta Yyyyy., in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento della somma complessiva di € 700,00 in favore dell’attore, oltre le spese di lite per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni proposta da TIZIO, così provvede:
1 – dichiara la contumacia dei convenuti Zzzzzz, in persona del legale rappresentante p.t., nonché della Ass.ni … S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., regolarmente citati e non comparsi.
2 – dichiara l’esclusiva responsabilità della Yyyyy., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione ai danni riportati dal veicolo Fiat Iveco Tg. RE …….. di proprietà dell’attore;
3 – per l’effetto, condanna il convenuto Yyyyy., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell’attore della somma complessiva di € 700,00, per i danni riportati dall’autovettura di sua proprietà, oltre interessi; condanna il convenuto Yyyyy., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, che liquida anche a seguito di nota spese, in complessive € 500,00, di cui € 50,00 per spese, € 200,00 per diritti, € 250,00 per onorari, oltre il 12,5 % per le spese generali nonché I.V.A. e C.P.A come per legge, con distrazione al procuratore ………… dichiaratosi anticipatario;
4 – estromette dal giudizio il Comune di Kkkkk, in persona del Sindaco p.t., per carenza di legittimazione passiva;
5 – dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..
Così deciso in Cicciano il 29.11.04
Il Giudice
Avv. Giuseppe Esposito Alaia