Il Trattamento di Fine Rapporto così come disciplinato dall’art.2120 cc, come modificato dalla l.n.297 del 1982, riconosce una indennità al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro da intendersi come momento di maturazione del diritto; tale momento è elemento della fattispecie costitutiva e non termine dell’adempimento, sussistendo in precedenza meri accantonamenti contabili. Quindi al momento della cessazione del rapporto le somme contabilmente accantonate, consistenti in una sommatoria di quote annue ottenute dividendo la retribuzione di ciascun anno per 13,5 e poi via via rivalutate dal momento del calcolo a quello della erogazione, sono di piena spettanza del lavoratore come vera e propria retribuzione differita.
Pertanto, secondo costante giurisprudenza, poiché il momento di collocazione a riposo del lavoratore è, in termini temporali, prevedibile, il datore di lavoro ha l’onere di approntare anticipatamente il disbrigo della relativa pratica di liquidazione. Quindi dal momento della cessazione del rapporto di lavoro decorrono le condizioni di responsabilità che comportano, in caso di ritardato pagamento l’obbligo del datore di rispondere di tale mora. In effetti l’obbligazione al pagamento del TFR è assunta in costanza del rapporto di lavoro con termine ampiamente prefissato.
Quindi è da escludere che il relativo adempimento sia assoggettabile alla disciplina ex art. 1183 cc, richiamando le modalità di pagamento previste dagli usi o dagli accordi delle parti, visto che tale norma si riferisce alle sole obbligazioni in cui non è determinato il tempo dell’adempimento.
Né tanto meno è richiamabile l’art. 2099 cc, sempre riportandosi alle cd prassi relative alle modalità di pagamento, norma che non si attaglia al caso di specie: la surrichiamata norma, infatti, riguarda le modalità ed i termini di pagamento della retribuzione; la richiesta creditoria per cui è causa, invece, è relativa a diritti accessori correlati all’inesatto adempimento della prestazione principale e cioè l’indennità di TFR.
Riepilogando, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro il diritto del lavoratore al TFR è senz’altro esigibile anche se con parziale illiquidità a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo ed in particolare dell’indice ISTAT relativo al mese in corso: ciò non serve ad escludere la colpevolezza del datore di lavoro nel ritardato pagamento e quindi, in tal caso, sono da riconoscersi al lavoratore gli interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto di credito al TFR ex art. 429 cpc. Infatti al momento della cessazione del rapporto di lavoro il credito per espressa disposizione inderogabile di legge diviene esigibile e perciò il pagamento è dovuto immediatamente ( in tal senso: Cass. Sez.Lav.18.8.2000 n.10942).
Alla luce di tali considerazioni la richiesta prova testimoniale, già svolta dall’appellante in prime cure, tendente a provare la consolidata prassi di pacifico pagamento del TFR in ritardo, è assolutamente ininfluente e va rigettata.
E’ quanto osserva il Tribunale di Nola, con la sentenza del 19/3/2003.
Emiliana Matrone