Tar Liguria, sez. II, 8 giugno 2007, n. 1067
FATTO e DIRITTO
La signora V. B. espone di essere madre della minore G. P., e si duole del provvedimento 11.8.2003, n,. 40/22BRif/03 con cui il questore di Genova ha revocato il passaporto rilasciato alla figlia. Per ciò l’interessata ha notificato l’atto 18.9.2003, depositato il 23.9.2003, con cui denuncia:
— violazione dell’art. 3 lett. a) della legge 21.11.1967, n. 1185, eccesso di potere per difetto dei presupposti ed illogicità manifesta.
–violazione degli artt. 7 ed 8 della legge 7.8.1990, n. 241, violazione dei principi in materia di giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per illogicità manifesta.
— violazione e falsa applicazione dell’art. 3 lett. b) della legge 21.11.1967, n. 1185, eccesso di potere per difetto ed erroneità del presupposto.
— violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste.
L’amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio con atto depositato il 24.9.2003, con cui ha chiesto la reiezione della domanda.
È impugnato un atto con cui l’amministrazione dell’interno ha disposto la revoca del passaporto rilasciato alla minore G. P., in conseguenza dell’avviso negativo espresso dal di lei padre M., all’espatrio in compagnia della madre, odierna ricorrente.
Era accaduto che i signori P. e B. interruppero i rapporti poco tempo dopo la nascita della figlia, per cui il tribunale per i minorenni di Genova aprì un procedimento di volontaria giurisdizione per disciplinare la vita della giovine G., attesa la litigiosità palesata dai genitori che è documentata in atti.
Il provvedimento impugnato è scaturito da una comunicazione che il controinteressato inviò all’autorità di polizia, rappresentando il suo dissenso rispetto all’intenzione asseritamente palesata dalla ricorrente, che avrebbe desiderato portare la bimba all’estero.
Con il primo motivo l’interessata denuncia l’illegittimità del provvedimento lesivo, perché il consenso che il padre della minore aveva rilasciato al momento dell’emissione del documento per l’espatrio sarebbe irretrattabile.
Il collegio non condivide la tesi esposta, atteso che la natura dei rapporti tra genitori e figli è soggetta a mutamenti in dipendenza dei più diversi fattori, per cui non può essere configurata una situazione per cui il consenso espresso in una determinata contingenza all’espatrio di un minore deve permanere inalterato nel tempo. Il caso in questione, astrattamente considerato, è emblematico nel senso opposto a quanto esposto, posto che l’amministrazione ha dovuto prendere atto del mutamento della situazione di accordo che i genitori della minore avevano maturato in precedenza.
Il motivo è pertanto infondato e va respinto.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità della determinazione impugnata, in quanto la questura non inviò la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il collegio rileva che la fattispecie in esame si inserisce tra quelle per le quali l’urgenza di provvedere è nell’ordine delle cose, posto che la volontà di trasferire un minore all’estero, al fine di sottrarlo alla possibilità di contatto con il genitore residente in Italia può essere scongiurata solo con l’adozione della revoca immediata dell’autorizzazione all’espatrio.
La situazione che si verifica dopo l’impugnata revoca del consenso da parte di uno dei genitori non è poi irreparabile, posto che colui che intende portare con sé il minore all’estero deve solo munirsi del provvedimento del giudice tutelare, ed riottenere con ciò il passaporto.
Anche questa censura è pertanto infondata e va disattesa.
Con i due ultimi motivi l’interessata denuncia l’erronea applicazione di legge ed il difetto di motivazione che vizierebbero l’atto impugnato.
Da un lato la norma applicata (art. 9, comma lett. b) della legge 21.11.1967, n. 1185) sarebbe inconferente, ed a tale stregua la giustificazione del provvedimento sarebbe incongrua.
Il collegio osserva che si tratta di un mero errore materiale nella menzione della disposizione impugnata, dovendosi chiaramente far riferimento alla lettera a) e non già alla lettera b) dell’art. 9 denunciato.
Quest’ultima previsione nega il passaporto a “… coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare…” per cui è evidente che la questura ha inteso riferirsi a questo precetto, allorché ha revocato il passaporto alla minore figlia delle parti private di questo giudizio.
Posti tali corretti presupposti la giustificazione della determinazione è congrua e resiste alle doglianze proposte.
In conclusione il ricorso è infondato e va disatteso, potendosi compensare le spese di lite, data la natura della lite.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 07/06/2007