Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con il provvedimento del 4 maggio 2007, ha revocato a una coppia il decreto di idoneità all’adozione internazionale sul presupposto che la disponibilità a un’adozione condizionata a particolari requisiti fisici del minore «mina il fondamento del giudizio di idoneità».
La coppia, infatti, dopo aver dato il consenso ad adottare anche bambini colpiti da malattia, aveva rifiutato nello stesso giorno due minori. Il primo bambino per la patologia di cui soffriva. Il secondo per «il colore dei capelli e degli occhi della stessa».
L’oggettivo comportamento tenuto dai coniugi, secondo i giudici reggini, dimostra una palese incapacità all’accoglienza di un bambino proveniente da un Paese estero o affetto da una qualche patologia.
Il tribunale osserva che l’adozione internazionale di per sé «presenta le maggiori fisiologiche difficoltà connesse al radicale mutamento del contesto socio-culturale di riferimento» del bambino. E, inoltre, richiede «doti di tolleranza, di solidarietà, di accettazione e comprensione delle specificità del soggetto in formazione».
Dall’altra parte, la disponibilità a prendersi cura di piccoli affetti da qualche malattia non è «una chance in favore di aspiranti adottanti per accelerare i tempi di soddisfazione di un egoistico bisogno di filiazione». Chi si rende disponibile ad accogliere bambini inseriti in liste speciali sa di andare incontro a «problematiche maggiori di quelle ordinariamente presenti in minori in stato di abbandono, così come conosce la difficoltà, persino della scienza medica più avanzata, di effettuare valutazioni assolutamente certe in ordine all’evoluzione di determinate patologie».