Tribunale di Nola, Dr.ssa Ubalda Macrì, sentenza del 27.09.07
TRA
il FALLIMENTO della XXXXX di DI CAIO RXXX (dichiarato con sentenza del Tribunale di Nola del 1° agosto 2001) in persona del Curatore in carica, avv. Txx , elettivamente domiciliato in Napoli, … presso lo studio dell’avv. …, che lo rappresenta e difende in virtù di autorizzazione e nomina del Giudice delegato del 24 settembre 2003 e procura speciale a margine dell’atto di citazione; -attore-
E
il BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA Società Cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Sant’Anastasia, … presso lo studio dell’avv. …, unitamente all’avv. … che lo rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta; -convenuto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2004 al Banco Popolare di Verona e Novara, il Fallimento della XXXXX di Di Caio Rxxx chiedeva la revocatoria di rimesse bancarie intervenute sul conto corrente n. zzzzzz nel periodo ottobre 2000-maggio 2001 per l’importo di £ 67.386.132, pari ad € 34.802,03. Esponeva, quanto alla conoscenza dello stato d’insolvenza, che nel periodo di riferimento, a carico di Di Caio Rxxx risultavano procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, pendeva una procedura prefallimentare, risultavano numerosi protesti, vi era un chiaro andamento negativo del conto che non era stato movimentato se non per le rimesse solutorie. Si costituiva il Banco che contestava la conoscenza dello stato d’insolvenza e deduceva che non sussistevano rimesse revocabili ove correttamente applicato il saldo disponibile giornaliero. Trattato ed istruito documentalmente il processo, – veniva dichiarato superfluo l’interrogatorio formale e la consulenza tecnica d’ufficio – in data 15 maggio 2007 innanzi al nuovo Giudice istruttore venivano precisate le conclusioni. La causa veniva riservata in decisione con termine fino al 14 luglio 2007 per le comparse conclusionali e fino al 18 settembre 2007 per le memorie di replica. Il Banco depositava la comparsa il 10 luglio, mentre il Fallimento il 18 luglio. Solo quest’ultimo depositava, poi, la memoria di replica il 18 settembre 2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, deve essere esaminata la documentazione offerta dalla Curatela come prova della conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della Banca.
La convenuta ha infatti disconosciuto la conformità agli originali delle copie fotostatiche del rapporto della Centrale Rischi della Banca d’Italia, dei ricorsi di fallimento e del decreto ingiuntivo della Banca Antoniana Popolare Veneta, mentre la Curatela non ha versato in atti gli originali.
Sul punto, com’è noto, la Cassazione ha un orientamento costante nel senso che, a differenza del disconoscimento della scrittura privata nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 214 e 215 c.p.c., che preclude l’utilizzabilità della scrittura in mancanza di richiesta di verificazione, il disconoscimento della conformità della copia fotostatica o fotografica all’originale di una scrittura non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 4 marzo 2004, n. 4395; Cass. 28 gennaio 2004, n. 1525). Il giudice può utilizzare questi documenti quali elementi indiziari di prova perché detta produzione non è stata effettuata come prova del negozio documentato dall’atto prodotto in fotocopia, bensì del fatto suddetto, indirettamente emergente dai documenti in questione, mentre il rituale disconoscimento delle scritture private non autenticate le priva della loro efficacia probatoria solo quando siano fatte valere come prova del negozio (Cass. 13 maggio 1992, n. 5662).
Peraltro, non può non sottolinearsi come nel caso di specie il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche di documenti provenienti dalla Banca d’Italia e dal fascicolo amministrativo del fallimento (ricorsi di fallimento e decreto ingiuntivo della Banca Antoniana Popolare Veneta) ha il sapore di una clausola di mero stile perché l’impugnazione non è stata di specifico e chiaro contenuto.
Inoltre, è inverosimile che la Curatela, che ha introdotto la causa, abbia potuto versare in atti documenti falsi: i tabulati della Centrale Rischi della Banca d’Italia sono ottenuti a seguito di richiesta su specifica autorizzazione del giudice delegato, mentre i ricorsi di fallimento ed il decreto ingiuntivo citati sono stati tratti dal fascicolo amministrativo. Il motivo per cui non sono stati versati gli originali in corso di causa è esclusivamente pratico, dal momento che si tratta di documenti contenuti nel fascicolo amministrativo del Fallimento custodito in cancelleria. Pertanto, se ne dovrebbe estrarre copia conforme previa autorizzazione del giudice delegato titolare della procedura e pagamento dei relativi diritti.
Ciò detto, deve essere confermata l’ordinanza del Giudice istruttore dell’8 febbraio 2007 con cui è stato ritenuto superfluo l’interrogatorio formale. Invero, la documentazione in atti è idonea alla decisione della causa. Pertanto, è irrilevante la considerazione del Fallimento in ordine alla mancata comparizione del legale rappresentante o del procuratore speciale della Banca all’udienza.
Analogamente appare superflua la consulenza tecnica d’ufficio, il conto non essendo stato particolarmente movimentato.
Passando al merito, la conoscenza dello stato d’insolvenza della società poi fallita da parte della Banca appare provata, piuttosto che dai tabulati della Centrale rischi della Banca d’Italia che si riferiscono ad un periodo già abbastanza avanzato nello svolgimento del rapporto (gennaio 2001), dai numerosi protesti e dal decreto ingiuntivo della Banca Antoniana Popolare Veneta.
Ed invero, la visura protesti prodotta, sebbene non abbia valore di certificazione, riporta comunque dei dati veridici e, nel caso che qui ci occupa, altamente significativi della situazione finanziaria in cui versava la società ed il suo accomandatario. Del resto le stesse banche, quando acquisiscono informazioni sui clienti ordinari, si limitano alle visure alle banche dati delle Camere di commercio o di altri soggetti specializzati.
La mancata indicazione della data di pubblicazione del bollettino non appare decisiva, perché nella fattispecie risultano levati protesti fin dal febbraio 2000, mentre nella prospettazione della Curatela il periodo sospetto va dall’ottobre 2000. In otto mesi sicuramente sono stati pubblicati i bollettini dei protesti e la Banca ha potuto prendere nota dello stato di crisi irreversibile in cui versava la società poi fallita che presenta decine di pagine di protesti.
Inoltre, appare significativo il tenore del decreto ingiuntivo da cui risulta che una cambiale di £ 20.000.000 con scadenza al 15 ottobre 1999 è ritornata insoluta e protestata, mentre il Di Caio Rxxx con lettera del 15 febbraio 2000 ha riconosciuto integralmente la sua esposizione ed ha formulato un piano di rientro contemplante versamenti mensili a partire dal 31 marzo 2000, che poi non ha onorato tant’è che la Banca con due successive raccomandate del 17 ottobre e del 18 dicembre 2000 ha preteso il pagamento immediato di tutta la debitoria.
Siccome è prassi delle banche segnalare immediatamente alla Centrale rischi le sofferenze dei clienti, è da ritenersi che anche l’odierna convenuta, attraverso i suoi canali privilegiati di informazione, ha prontamente avuto cognizione delle inadempienze della XXXXX e del Di Caio.
Nessuna importanza può annettersi, invece, ai ricorsi di fallimento presentati da società private, perché si tratta di atti normalmente non conosciuti e non conoscibili dai terzi.
Sulla base delle esposte considerazioni deve ritenersi raggiunta la prova dell’elemento soggettivo.
Quanto al profilo oggettivo dell’individuazione delle rimesse solutorie, la Banca chiede al Giudicante di uniformarsi all’orientamento di recente espresso dal Tribunale di Napoli con un’isolata sentenza (per quanto consta) dell’8 marzo 2006, secondo cui l’entità delle rimesse in conto corrente bancario scoperto è pari alla differenza tra il massimo scoperto di conto nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed il saldo debitore esistente alla chiusura del rapporto.
Questo Tribunale non condivide tale impostazione che, peraltro, è minoritaria in dottrina e giurisprudenza (da ultimo, si veda Corte d’Appello Firenze 28 gennaio 2004, in Il Fall., 2005, 31 e precedenti specifici ivi segnalati nella nota di commento), perché il fatto di subordinare il carattere solutorio delle rimesse all’evento risolutivo del mancato riutilizzo della somma versata contrasta con il principio dell’automatica imputazione dei versamenti ad estinzione totale o parziale del debito di conto corrente bancario (principio enunciato da Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413, in Il Fall., 1982, 1429 ed ancora insuperato nella giurisprudenza di legittimità).
Pertanto, ritiene questo Giudice di valutare le rimesse solutorie secondo il criterio ermeneutico del saldo disponibile, maggioritario sotto il vigore della vecchia formulazione dell’art. 67 l. fall., quale si applica al caso che qui ci occupa, essendo stato il Fallimento attore dichiarato in data antecedente al 17 marzo 2005,. (cfr. tra le altre, Cass. 21 maggio 2004, n. 9698; Cass. 7 marzo 2003, n. 3396; 22 maggio 2003, n. 8042; 10 settembre 2002, n. 13159). Quindi, gli addebiti sono stati considerati secondo la data contabile, mentre gli accrediti sono stati considerati, secondo la disponibilità. Esemplificando, si è tenuto conto della data contabile, in ipotesi di versamenti di contanti e di assegni circolari e della data valuta, in ipotesi di versamenti di assegni bancari. Invero, non è stata fornita prova in ordine ad eventuali anticipi di valuta da parte della Banca.
Per le operazioni infragiornaliere, va precisato che, secondo la Cassazione, (da ultimo si veda la sentenza 6 dicembre 2006 n. 26171), nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infragiornaliero e non al saldo della giornata, ha l’onere di dimostrare la cronologia dei singoli movimenti, la quale non può essere desunta dall’ordine delle operazioni risultante dall’estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, a seconda della tipologia delle operazioni, vengano effettuate le registrazioni sul conto. Di conseguenza, in difetto di prova, il giudice è tenuto a privilegiare il criterio che si traduca nel minor aggravio per l’onerato, computando nell’ambito delle varie operazioni contabilizzate in pari data, prima tutti i versamenti e successivamente tutti i prelievi.
Per le operazioni bilanciate, è necessaria la prova dell’esistenza di accordi tra banca e cliente, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazioni di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, sia essa di pagamento a favore di terzi, ovvero di prelievo da parte del cliente, in relazione ad un ordine ricevuto ad accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà. Nel caso specifico non si è assolto all’onere probatorio.
Non vi è prova di eventuali affidamenti.
Alla luce dei suesposti criteri, i conteggi proposti dalla Curatela vanno riformulati secondo la tabella che segue:
.
Data – Valuta – Dare – Avere – Operazione – Saldo disponibile – Rimesse revocabili
(omissis …)
……
Pertanto, la Banca va condannata alla restituzione di £ 53.531.409, pari ad € 27.646,66, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Va rigettata la domanda di rivalutazione non essendo stata fornita la prova del maggior danno.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in mancanza di nota spese, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda di revocatoria di pagamenti introdotta dal FALLIMENTO della XXXXX di DI CAIO RXXX (dichiarato con sentenza del Tribunale di Nola del 1° agosto 2001) in persona del Curatore in carica, avv. Txx, con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2004 al BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA Società Cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la convenuta alla restituzione di € 27.646,66, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna la convenuta alla refusione delle spese che si liquidano in € 315,00 per spese non imponibili, € 1.000,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e cassa.
Così deciso in Nola, il 27 settembre 2007
Il Giudice estensore
Dr. Ubalda Macrì