Un dipendente del Ministero dell’Interno, vistosi negare la concessione dell’equo indennizzo relativamente ad una parte dell’infermità subita, in quanto il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), pur in presenza di un parere favorevole della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.), negava la dipendenza da fatti di servizio per tale infermità, proponeva ricorso al TAR, e , successivamente, appello al Consiglio di Stato.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 18 aprile 2007 n. 1769, aderendo ad un indirizzo orami consolidato in materia (C.d.S. sez. IV, 14 dicembre 2004, nn. 8066 e 8054, 26 novembre 2004, n. 7705 e 22 ottobre 2004, n. 6953; sez. VI, 23 gennaio 2006, n. 179 e 11 novembre 2004, 7292) affermava che in base all’ordinamento vigente, in materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio, i pareri riportati da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, resi all’amministrazione decidente, non sono pari ordinati, in quanto vige in capo al C.P.P.O. il compito di esprimere un giudizio superiore conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla C.M.O.
Pertanto, il Collegio soggiungeva: “l’amministrazione deve solo verificare se le valutazioni espresse dal C.P.P.O. hanno tenuto conto dei pareri degli altri organi e se questi, in caso di disaccordo, li abbia motivatamente confutati, esprimendosi solo se risulta che taluni elementi non sono stati vagliati dal Comitato, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante”.
Nella fattispecie in esame, pertanto, per il Consiglio di Stato, il provvedimento di diniego di concessione dell’equo indennizzo adottato dall’Amministrazione che si è conformata al parere negativo reso dal C.P.P.O., pur in presenza di un parere favorevole fornito dal C.M.O., confutato dal Comitato con adeguate e circostanziate motivazioni, deve ritenersi del tutto legittimo.