In riferimento al tema del risarcimento danni da emotrasfusione da sangue infetto, la cassazione, con la sentenza 11.01.2008 n. 581, stabilisce che, nelle ipotesi di infezioni da HBV, HCV e HIV a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite da strutture pubbliche o private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell’elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o di omicidio colposi.
La prescrizione dell’azione di danno, di norma quinquennale (salvo il caso in cui si verifichi la morte del trasfuso), nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla “tracciabilità” del sangue decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, né da quello in cui si sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita.
Emiliana Matrone