In caso di incidente con auto immatricolata all’estero, il danneggiato può richiedere il risarcimento del danno all’Ufficio centrale Italiano, UCI, sedente in 20145 Milano (MI) Corso Sempione n. 39.
L’UCI è abilitato a provvedere alla liquidazione dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati all’estero che temporaneamente si trovino sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, e con alcune particolarità anche nell’ipotesi di incidenti subiti all’estero da veicoli italiani.
L’UCI, istituito nel 1953, ha il compito di gestire l’assicurazione di frontiera; assume la qualità di domiciliatario al fine di risarcire i danni causati da sinistro automobilistico verificatosi in Italia con veicoli esteri; per tali eventi è legittimato a stare in giudizio.
L’UCI è abilitato a rilasciare la Carta Verde richiesta per la circolazione all’estero dei veicoli immatricolati in Italia.
Se l’incidente avviene in Italia si applicano le norme del codice di procedura civile per proporre l’azione giudiziaria con la seguente differenza: i termini per comparire ex art. 163 bis c.p.c. Sono raddoppiati.
Se il sinistro avviene all’estero l’azione giudiziaria dovrà essere proposta secondo le regole processuali dello stato in cui si è verificato il sinistro.
Emiliana Matrone