In base alla recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza 19 ottobre 2007, n. 21976) la vittima consegue il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale soggettivo cd. terminali in tutti i casi in cui fra il fatto che ha provocato le lesioni e il decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass. 18305/2003).
Tale può astrattamente considerarsi anche la sopravvivenza per ventiquattro ore.
Il risarcimento di entrambe le voci di danno può essere negato, dunque, solo qualora il tempo di sopravvivenza non sia considerato apprezzabile.
Parimenti, la Cassazione soggiunge che è errato escludere il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale cd. terminali per il fatto che la vittima, essendo morta in stato di incoscienza, non avrebbe avuto la possibilità di percepire i suddetti danni.
Infatti, secondo il predominante orientamento giurisprudenziale, il danno biologico, quale lesione dell’interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) all’integrità fisica e psichica della persona, è presente ugualmente sia che la vittima abbia coscienza sia che non l’abbia e che il danno morale, quale turbamento ingiusto dello stato d’animo che da’ luogo al danno, comprende anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza (cfr. Cass. 18305/2003; 7075/2001; 8177/1994).
Emiliana Matrone