La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9445 dell’11 giugno 2012, ha stabilito il principio secondo cui il contribuente ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in cui il Concessionario per la riscossione dei tributi non abbia preso atto dell’intervenuta estinzione del debito, integrando tale condotta in astratto reato di omissione di atti d’ufficio ex art. 328, secondo comma, codice penale.
Nello specifico la Corte ha cassato la sentenza con rinvio, evidenziando come “risponde della omissione di atti d’ufficio il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio, che, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del suo ritardo.”
Nella vicenda in commento, il ricorrente riteneva di aver subito un danno dal pignoramento mobiliare eseguito nei suoi confronti, nonostante la espressa richiesta al Comune e al Concessionario per la riscossione di interrompere il procedimento esecutivo per il recupero di un credito che era stato accertato giudizialmente come inesistente, ravvisando la omissione degli Enti preposti a fornire spiegazioni circa la mancata interruzione del pignoramento.
Con riferimento a tale omissione, gli Ermellini di Piazzale Clodio hanno espresso il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità civile e di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quando è prospettato un illecito, astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti, per il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, ai sensi degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen,, spetta al giudice accertare, incidenter tantum e secondo la legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, indipendentemente dalla norma penale cui l’attore riconduce la fattispecie; accertamento che è logicamente preliminare all’indagine sull’esistenza di un diritto leso di rilievo costituzionale (cui sia eventualmente ricollegabile il risarcimento del danno non patrimoniale, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata) potendo quest’ultimo venire in rilievo solo dopo l’esclusione della configurabilità di un reato; accertamenti, entrambi, preliminari alla indagine in ordine alla sussistenza in concreto (alla prova) del pregiudizio patito dal titolare dell’interesse tutelato”.
In conclusione, secondo la Corte, sussiste e deve essere risarcito al contribuente il danno morale, se il fisco commette una omissione, con una condotta riconducibile in astratto al reato di omissione di atti d’ufficio ex art. 328 cod. pen.
Maria Grazia Coppola