Il Capo V del D. Lgsl. 7 settembre 2005 n. 209 disciplina il risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale avvenuto all’estero, in uno Stato membro della Comunità Europea, che ha aderito al sistema della carta verde.
In caso di incidente avvenuto all’estero il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni subiti o direttamente al responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., o all’impresa di assicurazione estera che copre per la r.c.a. il veicolo del responsabile, oppure al mandatario.
Tale ultimo soggetto consiste in un rappresentante sul territorio italiano dell’impresa assicuratrice estera.
In ogni Stato membro, ex art. 152 del codice delle assicurazioni, è individuato un mandatario ed, infatti, ogni compagnia assicuratrice deve comunicare il suo referente tramite i Centri di informazione di cui all’art. 154 del codice delle assicurazioni.
Il mandatario entro tre mesi dal ricevimento della richiesta formula l’offerta di risarcimento motivata oppure comunica i motivi del diniego.
Nell’evenienza di omessa offerta ovvero di mancata designazione del mandatario, l’art. 153 prevede la facoltà del danneggiato di rivolgersi all’Organismo di indennizzo (Via Yser 14 – 00198 Roma) ai sensi dell’art. 298 del codice delle assicurazioni.
Peraltro, siffatto Organismo ha il compito di risarcire i danni conseguenti a sinistri avvenuti all’estero e cagionati da: veicolo assicurato in stato estero, veicolo non identificato, veicolo di cui entro due mesi dal sinistro risulti impossibile identificare l’assicurazione (art. 297 cod. ass.).
I danneggiati in seguito di sinistri verificatesi in Stati esteri, membri della Comunità Europea, hanno diritto di chiedere al Centro di informazione italiano (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma) tutti i dati relativi al veicolo che ha cagionato il sinistro ( nome e indirizzo dell’assicurazione estera, numero di polizza e data di scadenza, nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione del sinistro), entro sette anni dalla data dell’incidente.
Se l’incidente è causato all’estero da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello spazio economico europeo la disciplina suesposta non trova applicazione.
In tal caso si applica la legge del luogo in cui è avvenuto l’evento, e per tale deve intendersi il luogo ove si è realizzato il danno iniziale e non dove si sono prodotti gli eventuali effetti ulteriori.
Emiliana Matrone