E’ legittimo attribuire agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l’ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111/2007, ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata, sulla base delle seguenti argomentazioni:
1) non e’ irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore (Inps), attesa la sua natura pubblicistica e l’affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l’attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo;
2) e’ rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e/o dell’esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell’onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non gia’ formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione.
Emiliana Matrone