Vi è risoluzione del contratto agrario qualora l’affittuario si sia reso colpevole di un grave inadempimento contrattuale, relativo a: non pagamento di almeno 1 annualità del canone di affitto; normale e razionale coltivazione del fondo; conservazione e manutenzione del fondo e delle relative attrezzature; instaurazione rapporti di subaffitto o sub concessione.
Prima di ricorrere ad Autorità giudiziaria, il locatore deve contestare, con lettera raccomandata, le asserite inadempienze.
Entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione l’affittuario ha la facoltà di sanare l’inadempienza con effetti preclusivi della risoluzione stessa.